Decisione UE In vigore

Decisione UE 2719/2023

Decisione (UE) 2023/2719 della Commissione, del 6 dicembre 2023, sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Pubblicato: 06/12/2023 In vigore dal: 06/12/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/2719 sul riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti biologici tra l'Unione europea e il Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2719 della Commissione europea, del 6 dicembre 2023, conferma il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle normative sui prodotti biologici tra l'UE e il Regno Unito. Questa decisione si applica ai prodotti biologici elencati nell'Allegato 14 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, sottoscritto dopo la Brexit. La decisione riguarda principalmente produttori, importatori ed esportatori di prodotti biologici che operano tra i due territori, nonché gli organismi di controllo e certificazione biologica.

In pratica, la Commissione ha valutato se le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici rimangono equivalenti al Regolamento UE 2018/848 (il nuovo regolamento biologico entrato in vigore il 1° gennaio 2022). A seguito di questa valutazione e delle discussioni tecniche concluse il 28 settembre 2023, la Commissione ha confermato che le norme britanniche sono effettivamente equivalenti, permettendo così il libero scambio di prodotti biologici certificati senza necessità di ricertificazione.

Per le aziende e i commercialisti, questo significa che i prodotti biologici certificati secondo le norme britanniche possono continuare ad essere importati nell'UE e commercializzati come biologici, e viceversa. La decisione elimina barriere commerciali e garantisce certezza normativa fino alla prossima revisione, prevista secondo i termini dell'accordo commerciale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2719 della Commissione, del 6 dicembre 2023, sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra EN: Commission Decision (EU) 2023/2719 of 6 December 2023 on the confirmation of equivalence recognition with regard to organic products provided for in Annex 14 to the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2719 7.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2719 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2023 sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’allegato 14, articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea e del Regno Unito sui prodotti biologici elencati nelle appendici 14-A e 14-B dell’allegato 14. (2) L’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che, in considerazione della data di applicazione del 1 o gennaio 2022 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , il riconoscimento dell’equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo è riesaminato entro il 31 dicembre 2023. (3) All’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2021/689, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare, a nome dell’Unione, la decisione di confermare o sospendere il riconoscimento dell’equivalenza in esito a una nuova valutazione dell’equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (4) Le parti dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione hanno discusso la questione nella seconda e terza riunione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi il 24 ottobre 2022 e il 18 ottobre 2023. Le discussioni tecniche tra le parti si sono svolte nel corso del 2023 e si sono concluse il 28 settembre 2023. (5) La Commissione ha effettuato la valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici di cui all’allegato 14, articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A seguito di tale valutazione e delle discussioni svoltesi in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, la Commissione ha concluso che le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo. (6) Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati dei risultati della valutazione della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione conferma che, per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato 14, appendice 14-A, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito elencate nell’appendice 14-C di tale allegato sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, che hanno sostituito le disposizioni legislative e regolamentari elencate nell’appendice 14-D di tale allegato. Articolo 2 La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi è notificata al Regno Unito. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj. ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj. ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2719/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2023/2719 riguarda il riconoscimento di equivalenza normativa per i prodotti biologici tra UE e Regno Unito, applicando il Regolamento (UE) 2018/848 e gli atti delegati correlati. Importatori, esportatori e certificatori biologici devono conoscere questa decisione per comprendere i requisiti di conformità, etichettatura e tracciabilità dei prodotti biologici negli scambi commerciali post-Brexit, nonché le disposizioni legislative britanniche equiparate a quelle europee.

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