Decisione UE In vigore

Decisione UE 2713/2024

Decisione (UE) 2024/2713 del Consiglio, del 10 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 10/10/2024 In vigore dal: 10/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che l'Unione europea pone per supportare l'adesione di San Marino all'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola?

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La Decisione UE 2024/2713 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea adotterà presso il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alla richiesta di adesione di San Marino all'Accordo internazionale del 2015 su olio d'oliva e olive da tavola. La decisione si applica alle negoziazioni internazionali in materia di commercio di prodotti oleicoli e riguarda direttamente gli operatori del settore oleicolo europeo e sammarinese, nonché le istituzioni comunitarie competenti in materia di politica commerciale. L'UE supporterà l'adesione di San Marino a condizione che le quote di partecipazione del paese siano calcolate secondo la formula prevista dall'articolo 11 dell'accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non superi 18 mesi dalla decisione del Consiglio dei membri. In caso di ritardo nel deposito, l'Unione potrà valutare favorevolmente eventuali proroghe del termine in successive decisioni del Consiglio dei membri. L'adesione di San Marino è ritenuta strategica per rafforzare il COI, in particolare per armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali sulle caratteristiche dei prodotti oleicoli, eliminando ostacoli agli scambi commerciali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2713 del Consiglio, del 10 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2024/2713 of 10 October 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council with respect to the accession of San Marino to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2713 18.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2713 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 1 ) . (2) A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo. (3) Il governo di San Marino ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione di San Marino per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale (COI) e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (4) Considerando che San Marino sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementare la sua produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola da parte del governo di San Marino, figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente PINTÉR S. ( 1 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj). ALLEGATO L’Unione sosterrà l’adesione del governo di San Marino all’accordo in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione di San Marino siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non sia superiore a 18 mesi dalla decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento di adesione sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento di adesione in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2713/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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