Decisione UE In vigore

Decisione UE 2698/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2698 della Commissione, del 4 dicembre 2023, relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 04/12/2023 In vigore dal: 04/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le emissioni di CO2 di riferimento stabilite dalla Commissione europea per i gruppi di veicoli pesanti esclusi dal regolamento 2019/1242?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2023/2698 specifica i valori di emissioni di CO2 di riferimento per sei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242. Questi valori sono utilizzati dagli Stati membri per differenziare gli oneri per l'infrastruttura e i diritti di utenza secondo la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione dei veicoli pesanti. I dati sono stati elaborati sulla base del periodo di riferimento 2020 (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) e rappresentano il valore medio delle emissioni di CO2 per ciascun gruppo di veicoli. La decisione riguarda i gruppi 1, 2, 3, 11, 12 e 16, con emissioni che variano da 104,4 g/tkm (gruppo 12) a 410,1 g/tkm (gruppo 1), riflettendo le diverse caratteristiche e capacità dei veicoli pesanti. Questi valori di riferimento sono strumenti essenziali per implementare sistemi di road pricing differenziati in base alle prestazioni ambientali dei veicoli.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2698 della Commissione, del 4 dicembre 2023, relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2698 of 4 December 2023 on the specification of reference CO2 emissions of heavy-duty vehicle groups not covered by Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council pursuant to Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2698 6.12.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2698 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2023 relativa alla specifica delle emissioni di CO 2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture ( 1 ) , in particolare l’articolo 7 octies bis, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, gli Stati membri devono differenziare gli oneri per l’infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti. La variazione deve basarsi sulle emissioni di CO 2 di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, ed è calcolata in modo diverso per i vari gruppi di veicoli di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione ( 2 ) . Per un gruppo di veicoli che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , le emissioni di CO 2 di riferimento devono basarsi sui dati indicati in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e devono corrispondere al valore medio di tutte le emissioni di CO 2 dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli. (2) A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione ha pubblicato una relazione ( 5 ) che analizza i dati sui veicoli pesanti per il periodo di riferimento 2020, compreso tra il 1 o luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La relazione comprende i dati relativi a una serie di gruppi di veicoli per il primo periodo di riferimento completo. (3) La presente decisione di esecuzione dovrebbe specificare le emissioni di CO 2 di riferimento per i gruppi di veicoli 1, 2, 3, 11, 12 e 16, riportando i dati pertinenti per ciascuno di tali gruppi di veicoli così come pubblicati nella relazione di cui al considerando 2. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le emissioni di CO 2 di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, figurano nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO 2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione ( GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO 2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202 , http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO 2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ( GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj). ( 5 ) Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2020 sulle emissioni di CO 2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi [COM(2023) 517 final]. ALLEGATO Emissioni di CO 2 di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE Gruppo di veicoli Emissioni di CO 2 di riferimento in g/tkm 1 410,1 2 267,9 3 207,2 11 157,0 12 104,4 16 110,3 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2698/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2023/2698 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei trasporti pesanti e della tassazione stradale, in particolare per l'applicazione della direttiva 1999/62/CE su oneri per infrastrutture e diritti di utenza. Trasportatori, gestori di flotte e amministrazioni pubbliche consultano questa decisione per comprendere i valori di emissioni di CO2 di riferimento, il monitoraggio delle emissioni secondo il regolamento 2018/956, e la differenziazione tariffaria basata sulle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti.

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