Decisione UE In vigore

Decisione UE 2697/2023

Decisione di esecuzione (EU) 2023/2697 della Commissione, del 1o decembre 2023, relativa all’accettazione delle domande, presentate dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione a quattro veicoli V300 Zefiro I-F notificata con il numero C(2023) 8145

Pubblicato: 01/12/2023 In vigore dal: 01/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per cui l'Italia e la Francia possono ottenere un'esenzione dall'applicazione delle norme antincendio UE per i treni V300 Zefiro I-F?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2697 autorizza Italia e Francia a non applicare il requisito 4.2.10.2.1 (Misure per la prevenzione degli incendi – Requisiti per i materiali) del Regolamento UE 1302/2014 a quattro treni V300 Zefiro I-F destinati al servizio transfrontaliero. L'esenzione è stata concessa sulla base della mancanza di redditività economica della ristrutturazione: adeguare i componenti alle norme EN 45545-2:2013+A1:2015 avrebbe richiesto circa 52 mesi di sviluppo e certificazione, compromettendo la viabilità economica del progetto. I quattro veicoli (ETR 1000 – 23, – 28, – 31 e – 47) potranno utilizzare componenti conformi alle norme francesi alternative NF F 16-101:1988 e NF F 16-102:1992, già riconosciute a livello UE durante il periodo transitorio. Per la spazzola Memor, è stata mantenuta la classe di resistenza al fuoco UL94:HB anziché la più stringente UL94:V0, considerando il margine minimo di peso (soli 3 grammi oltre il limite) e l'esperienza storica di utilizzo del sistema. L'esenzione si applica esclusivamente alle reti ferroviarie italiana e francese e rappresenta un'estensione della precedente autorizzazione concessa nel 2021 per cinque treni V300 Zefiro già in servizio.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (EU) 2023/2697 della Commissione, del 1o decembre 2023, relativa all’accettazione delle domande, presentate dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione a quattro veicoli V300 Zefiro I-F [notificata con il numero C(2023) 8145] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2697 of 1 December 2023 accepting the requests submitted by the Italian Republic and the French Republic pursuant to Article 7(4) of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council not to apply point 4.2.10.2.1. of the Annex to Commission Regulation (EU) No 1302/2014 to four vehicles V300 Zefiro I-F (notified under document C(2023) 8145)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2697 6.12.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2697 DELLA COMMISSIONE del 1 o decembre 2023 relativa all’accettazione delle domande, presentate dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione a quattro veicoli V300 Zefiro I-F [notificata con il numero C(2023) 8145] (I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 17 aprile 2023 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del punto 4.2.10.2.1, «Misure per la prevenzione degli incendi – Requisiti per i materiali», dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ( 2 ) alla ristrutturazione di quattro veicoli V300 Zefiro prodotti da Bombardier, rispettivamente identificati con i numeri ETR 1000 – 23, – 28, – 31 e – 47. (2) L’11 maggio 2023 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda identica per gli stessi quattro veicoli. (3) Le informazioni fornite dai richiedenti hanno consentito alla Commissione di analizzare le domande di non applicazione. (4) Le domande riguardano veicoli V300 Zefiro inizialmente acquistati nel 2010 da Trenitalia SpA (con contratto n. 14625 del 30 settembre 2010) nell’ambito di una flotta di 50 veicoli per l’esercizio sulla rete del sistema ferroviario italiano. Il 22 ottobre 2021 Trenitalia SpA (con contratto n. 4669) ha chiesto la ristrutturazione di tre veicoli della flotta originale, al fine di utilizzarli per un servizio transfrontaliero tra la Francia e l’Italia. Il 7 novembre 2021 Trenitalia SpA, con lettera di intenti TRNIT-DACQ.ACQR \P \2022 \0040367, ha chiesto la ristrutturazione di un ulteriore veicolo per lo stesso scopo. Il tipo di veicolo ristrutturato reca la denominazione V300 Zefiro I-F. Per poter operare anche sulla rete nazionale francese, i veicoli V300 Zefiro I-F sono dotati di un sistema supplementare di protezione automatica dei treni («ATP»), costituito dal sottosistema bi-standard ERTMS/TVM ( 3 ) in configurazione «reduced national» interfacciato con il sottosistema di protezione del treno KVB ( 4 ) , insieme al sottosistema ATESS 3G ( 5 ) interfacciato con KVB. ATP è l’unico sistema autorizzato per l’esercizio sulle linee della rete francese ad alta velocità che non dispongono del sistema ERTMS. (5) I quattro veicoli V300 Zefiro in questione sono destinati a rafforzare la flotta di cinque treni ad alta velocità V300 Zefiro che effettuano il servizio transfrontaliero tra la Francia e l’Italia e che sono stati oggetto della stessa domanda di non applicazione, originariamente accolta con decisione di esecuzione (2021) 3242 final della Commissione ( 6 ) in Francia e con decisione di esecuzione (2021) 3225 final della Commissione ( 7 ) in Italia. (6) Le domande sono state presentate sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797 in relazione alla mancanza di redditività economica della ristrutturazione dei veicoli interessati, nel pieno rispetto del punto 4.2.10.2.1, «Misure per la prevenzione degli incendi – Requisiti per i materiali», dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014. (7) Dei sistemi indicati nel considerando 4, la versione KVB da interfacciare con il sistema bi-standard ERTMS/TVM baseline 2 non viene più prodotta né è previsto che torni ad essere prodotta in futuro. I sottosistemi KVB a disposizione del richiedente sono parti prodotte prima del 2011. La maggior parte dei loro componenti non è conforme alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015 di cui all’appendice J.1, punto 58, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Analogamente, alcuni componenti del sottosistema bi-standard ERTMS/TVM non sono conformi alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015. Lo sviluppo di una soluzione tecnica conforme alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015 comprometterebbe la redditività economica del progetto, in quanto richiederebbe un significativo investimento in termini di tempo pari a circa 52 mesi per lo sviluppo e la certificazione. (8) Le specifiche alternative applicate a tutti i componenti di cui al considerando 7, ad eccezione della spazzola Memor, sono costituite dalle norme francesi NF F 16-101:1988 e NF F 16-102:1992. Tali norme sono ampiamente riconosciute a livello dell’Unione in quanto accettate in alternativa alla norma EN 45545-2:2013 durante il periodo transitorio di cui al punto 7.1.1.5 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, terminato il 1 ° gennaio 2018. Per quanto concerne la spazzola Memor da 403 grammi, per progetti precedenti è stata utilizzata e accettata, in base alle precedenti versioni della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri», la classe di resistenza al fuoco UL94:HB. In base alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015, per le parti installate all’esterno di peso superiore a 400 grammi è necessaria una classe superiore, la UL94:V0. Tale classe non è invece richiesta per le parti installate all’esterno di peso inferiore a 400 grammi. Alla luce dell’esperienza derivante dall’ampio uso del sistema ATP nel passato e in considerazione del fatto che il peso della spazzola Memor supera il limite di soli 3 grammi, il richiedente propone di mantenere la classe UL94:HB. (9) La mancanza di una decisione positiva comporterebbe un ritardo di quattro anni nella disponibilità di nuovi treni in grado di effettuare lo stesso servizio, con il conseguente impatto economico, il passaggio a mezzi di trasporto più inquinanti e la mancanza di sinergie tra i cinque treni V300 Zefiro già in servizio e i veicoli oggetto della presente domanda. (10) Sulla base delle argomentazioni presentate dai richiedenti e ribadite nei considerando 7, 8 e 9, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 dovrebbero essere considerate soddisfatte per i quattro veicoli da ristrutturare nell’ambito della domanda presentata dalla Francia e dall’Italia. È pertanto opportuno accettare la domanda. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le domande dell’Italia e della Francia, notificate alla Commissione il 17 aprile 2023 e l’11 maggio 2023, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1, «Misure per la prevenzione degli incendi – Requisiti per i materiali», dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 ai veicoli V300 Zefiro I-F – ETR 1000 – 23, – ETR 1000 – 28, – ETR 1000 -31 e – ETR 1000 – 47 forniti dalla società Bombardier Transportation Italy sono accettate per i componenti elencati nella tabella che segue, a condizione che siano conformi alla norma alternativa corrispondente. Denominazione del componente Norma alternativa Sottosistema KVB Rack UEVAL equipaggiato NF F 16-101 e NF F 16-102 Pannello di visualizzazione STD NF F 16-101 e NF F 16-102 Pannello di visualizzazione dati STD NF F 16-101 e NF F 16-102 Antenna NF F 16-101 e NF F 16-102 Scatola CTV NF F 16-101 e NF F 16-102 Cavi specifici per pannelli KVB NF F 16-101 e NF F 16-102 Alloggiamento per pannelli KVB NF F 16-101 e NF F 16-102 Sottosistema bi-standard ERTMS/TVM PSTDA NF F 16-101 e NF F 16-102 PSTDB NF F 16-101 e NF F 16-102 TVM Sensor IP-1/P NF F 16-101 e NF F 16-102 TVM Sensor 2G NF F 16-101 e NF F 16-102 TVM Sensor BSP NF F 16-101 e NF F 16-102 BE KARM GPS 72V NF F 16-101 e NF F 16-102 Spazzola Memor UL94: HB La presente decisione si applica nei limiti geografici delle reti ferroviarie italiana e francese. Articolo 2 La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2023 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228 ). ( 3 ) ERTMS: sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System); TVM: trasmissione terra-treno (Transmission voie-machine). ( 4 ) KVB: controllo della velocità mediante boe (Contrôle de Vitesse par Balises). ( 5 ) ATESS 3G: registratore di dati treno. ( 6 ) Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 maggio 2021, relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Repubblica francese a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1302/2014 della Commissione a cinque veicoli V300 ZEFIRO [C(2021) 3242 final]. ( 7 ) Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2021, che rettifica la decisione di esecuzione C(2020) 4326 final relativa all’accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.10.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1302/2014 della Commissione a cinque veicoli V300 ZEFIRO. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2697/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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