Decisione UE In vigore

Decisione UE 2669/2024

Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44a riunione del comitato permanente della convenzione

Pubblicato: 26/09/2024 In vigore dal: 26/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono i motivi per cui l'Unione europea propone di modificare lo status di protezione del lupo nella Convenzione di Berna?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2669 propone di spostare il lupo (Canis lupus) dall'Allegato II all'Allegato III della Convenzione di Berna, riducendo il livello di protezione rigorosamente garantito. Questo cambiamento si basa su dati scientifici che dimostrano il significativo recupero della specie: la popolazione di lupi nell'Unione è quasi raddoppiata in dieci anni, passando da circa 11.193 esemplari nel 2012 a 20.300 nel 2023, con un'espansione territoriale marcata in tutto il continente europeo. Nonostante il lupo rimanga esposto a minacce, la sua grande adattabilità e resilienza hanno portato a una tendenza di conservazione positiva e stabile.

La proposta risponde anche alle crescenti sfide socioeconomiche derivanti dalla coesistenza tra lupi e attività umane, in particolare i danni al bestiame che colpiscono sempre più regioni e Stati membri. L'inserimento nell'Allegato III consentirebbe maggiore flessibilità gestionale, mantenendo comunque la protezione della specie attraverso l'articolo 7 della Convenzione. Questa modifica non elimina gli obblighi di collaborazione internazionale tra gli Stati che condividono le stesse popolazioni, come previsto dalla Raccomandazione n. 163 (2012) del comitato permanente, ma permette misure di coesistenza più equilibrate tra conservazione e necessità economiche locali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44a riunione del comitato permanente della convenzione EN: Council Decision (EU) 2024/2669 of 26 September 2024 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the amendment of Appendices II and III to the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats and on the position to be adopted, on behalf of the Union, at the 44th meeting of the Standing Committee to that Convention

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2669 10.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2669 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2024 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44 a riunione del comitato permanente della convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ( 1 ) («convenzione di Berna») è stata conclusa dall’Unione con decisione 82/72/CEE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore il 1 o settembre 1982. (2) A norma dell’articolo 17 della convenzione di Berna, il comitato permanente alla convenzione di Berna («comitato permanente») può adottare gli emendamenti agli allegati di tale convenzione. (3) A norma dell’articolo 17 della convenzione di Berna, le proposte di emendamento devono essere presentate almeno due mesi prima della riunione del comitato permanente. L’Unione, in qualità di parte contraente della convenzione di Berna, può proporre emendamenti degli allegati di tale convenzione. (4) Alla luce della raccomandazione n. 56 (1997) del comitato permanente relativa agli orientamenti da prendere in considerazione nel formulare proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione e nell’adottare gli emendamenti, le considerazioni pertinenti all’inserimento delle specie negli allegati della convenzione di Berna comprendono fattori ecologici e scientifici, quali lo stato di conservazione, le tendenze delle popolazioni e le minacce. (5) L’articolo 2 della convenzione di Berna stabilisce l’obiettivo di raggiungere un livello di popolazione di flora e fauna selvatiche che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative e delinea il contesto generale per le misure adottate dalle parti contraenti. Tale obiettivo può essere preso in considerazione nel proporre un emendamento degli allegati della convenzione di Berna. (6) Negli ultimi decenni lo stato di conservazione del lupo ( Canis lupus ) ha registrato una tendenza positiva. La specie ha visto un’ottima ripresa in tutto il continente europeo, con una notevole espansione della sua area di distribuzione. La sua popolazione ha raggiunto un significativo aumento, i cui livelli stimati nell’Unione sono quasi raddoppiati in 10 anni, da 11 193 esemplari nel 2012 fino a raggiungere i 20 300 esemplari nel 2023. Le relazioni indicano che i livelli delle singole popolazioni sono in costante crescita in tutto il continente. Nonostante le minacce cui il lupo è ancora esposto, la marcata ripresa delle popolazioni e l’aumento dell’area di distribuzione in tutto il continente negli ultimi decenni sono un segno della grande adattabilità e resilienza di questa specie. (7) Allo stesso tempo, la continua espansione dell’area di distribuzione del lupo in Europa e la ricolonizzazione di nuovi territori hanno generato crescenti sfide socioeconomiche per quanto riguarda la coesistenza con le attività umane. In particolare ciò è dovuto all’incidenza dei danni al bestiame, che colpiscono sempre più regioni e Stati membri e non solo. (8) I dati più recenti sulle dimensioni della popolazione, provenienti dalla valutazione sullo stato del lupo effettuata nel 2022 dalla Large Carnivore Initiative for Europe per la convenzione di Berna e dall’analisi approfondita sullo stato del lupo nell’Unione del 2023, forniscono sufficienti prove a sostegno dell’adeguamento dello status di protezione del lupo nell’ambito della convenzione di Berna. (9) È pertanto opportuno adeguare il livello di protezione del lupo. La specie, che attualmente figura nell’allegato II della convenzione di Berna, dovrebbe essere oggetto della protezione derivante dall’inserimento nell’allegato III e dall’articolo 7 di tale convenzione. (10) L’adeguamento del livello di protezione del lupo consentirebbe maggiore flessibilità per affrontare le crescenti sfide socioeconomiche relative al lupo e legate alla continua espansione della sua area di distribuzione in Europa e alla ricolonizzazione di nuovi territori. (11) La raccomandazione n. 163 (2012) del comitato permanente della convenzione di Berna, adottata il 30 novembre 2012 e relativa alla gestione delle popolazioni di grandi carnivori in espansione, invita le parti contraenti della convenzione a collaborare, se del caso, con altri Stati che condividono le stesse popolazioni per mantenerle sane e in uno stato di conservazione soddisfacente. Questa collaborazione, che implica misure di coesistenza e protezione, rimarrà necessaria e rilevante se il lupo sarà inserito nell’allegato III della convenzione di Berna. (12) Pertanto, in vista della preparazione della 44 a riunione del comitato permanente che si terrà nel 2024, l’Unione dovrebbe presentare una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione di Berna al fine di rimuovere il lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II e inserirlo nell’allegato III. La Commissione dovrebbe comunicare tale proposta al segretariato della convenzione di Berna. (13) È opportuno stabilire inoltre la posizione da adottare a nome dell’Unione nella 44 a riunione del comitato permanente dal momento che le decisioni che emendano gli allegati della convenzione di Berna saranno vincolanti per l’Unione. (14) L’Unione dovrebbe sostenere l’emendamento proposto al fine di rimuovere il lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II della convenzione di Berna e inserirlo nell’allegato III di tale convenzione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   In vista della 44 a riunione del comitato permanente della convenzione di Berna («comitato permanente»), l’Unione presenta una proposta volta a rimuovere il lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II, «Specie di fauna rigorosamente protette» della convenzione di Berna e inserirlo nell’allegato III, «Specie di fauna protette» di tale convenzione. 2.   La Commissione, a nome dell’Unione, comunica la proposta di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione di Berna. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 44 a riunione del comitato permanente consiste nel sostenere la rimozione del lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II della convenzione di Berna e l’inserimento nell’allegato III di tale convenzione. Articolo 3 In funzione degli sviluppi nell’ambito della 44 a riunione del comitato permanente, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 2 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, 26 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente LÓGA M. ( 1 ) GU L 38, del 10.2.1982, pag. 3 . ( 2 ) Decisione del Consiglio 82/72/CEE, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ( GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2669/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda la conservazione della fauna selvatica secondo la Convenzione di Berna, gli Allegati II e III che definiscono i livelli di protezione delle specie, e lo stato di conservazione del lupo valutato attraverso valutazioni scientifiche della Large Carnivore Initiative for Europe. Esperti di diritto ambientale e gestione della fauna selvatica consultano questa normativa per comprendere i criteri di protezione delle specie, la gestione dei grandi carnivori, e l'equilibrio tra tutela ecologica e sostenibilità socioeconomica nei territori europei.

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