Decisione UE In vigore

Decisione UE 2654/2025

Decisione delegata (UE) 2025/2654 della Commissione, del 17 settembre 2025, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico applicabile alle imprese con sede nel territorio di tali paesi terzi a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 17/09/2025 In vigore dal: 17/09/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione delegata UE 2025/2654 riguardo all'equivalenza dei regimi di solvibilità assicurativa di Brasile, Giappone e Messico?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione delegata UE 2025/2654 rinnova il riconoscimento dell'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità assicurativa vigenti in Brasile, Giappone e Messico rispetto a quello stabilito dalla direttiva Solvibilità II (2009/138/CE). Questo significa che le compagnie di assicurazione e riassicurazione con sede in questi tre paesi terzi possono operare nell'UE senza dover adottare completamente il regime europeo, poiché i loro sistemi di controllo patrimoniale sono ritenuti equivalenti. Il rinnovo è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, per un periodo di dieci anni, sulla base della verifica che le condizioni di equivalenza continuano a essere soddisfatte. La Commissione europea, con l'assistenza dell'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni), ha verificato che i tre paesi mantengono requisiti patrimoniali minimi adeguati, modelli di controllo interno robusti, autorità di vigilanza indipendenti e sistemi di scambio informazioni conformi agli standard internazionali IAIS.

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Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2025/2654 della Commissione, del 17 settembre 2025, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico applicabile alle imprese con sede nel territorio di tali paesi terzi a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Delegated Decision (EU) 2025/2654 of 17 September 2025 on the renewal of the determination that the solvency regime in force in Brazil, Japan and Mexico applicable to undertakings with their head office in those third countries is provisionally equivalent to that laid down in Title I, Chapter VI of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2654 23.12.2025 DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/2654 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2025 relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico applicabile alle imprese con sede nel territorio di tali paesi terzi a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 1 ) , e in particolare l’articolo 227, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) La decisione delegata (UE) 2015/2290 ( 2 ) e la decisione delegata (UE) 2016/310 ( 3 ) della Commissione hanno stabilito che il regime di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico e applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi terzi debba essere ritenuto provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. Detta equivalenza provvisoria è stata concessa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 o gennaio 2016. L’articolo 227, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità di rinnovare tale equivalenza provvisoria per un ulteriore periodo di dieci anni, purché persistano le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della medesima direttiva, e il rinnovo sia oggetto di un apposito atto delegato della Commissione. Inoltre l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) deve assistere la Commissione nell’adozione di tale decisione. (2) In Brasile, il decreto-legge n. 73/1966 sulle assicurazioni prevede che gli assicuratori, affinché rispettino tutti i loro obblighi, costituiscano riserve tecniche nonché accantonamenti e fondi speciali conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale delle assicurazioni private (CNSP). Ai sensi della risoluzione CNSP 3162/2014, il requisito patrimoniale minimo è il valore più elevato tra il capitale di base e il capitale di rischio. Il capitale di base è un importo fisso collegato al tipo di entità e alle regioni in cui essa è stata autorizzata a operare; il capitale di rischio è la somma dei requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione, il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. Per la maggior parte degli assicuratori il capitale di rischio è superiore al capitale di base e, pertanto, costituisce il requisito patrimoniale minimo. La risoluzione CNSP 432/2021 stabilisce le regole per l’utilizzo di un modello interno quale alternativa a una formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale minimo. Sono applicabili requisiti minimi in materia di governo societario. Gli assicuratori devono predisporre controlli interni sull’attività, i sistemi di informazione e il rispetto degli obblighi giuridici. La Sovrintendenza delle assicurazioni private (Superintendência de Seguros Privados, SUSEP) è responsabile della vigilanza del settore assicurativo brasiliano. La SUSEP opera nell’ambito del ministero delle Finanze in qualità di organo esecutivo dei regolamenti stabiliti dal CNSP. Il suo consiglio direttivo è indipendente nel definire le politiche generali della SUSEP in materia di regolamentazione e rispetto delle risoluzioni del CNSP nel suo ambito di competenze. Gli assicuratori sono tenuti a presentare alla SUSEP dati riguardanti il capitale, le attività, le passività, le entrate e le spese a cadenza mensile nonché informazioni sulle operazioni, lo stato patrimoniale e il conto economico a cadenza trimestrale. Gli assicuratori devono anche pubblicare i bilanci, che contengono informazioni quantitative e qualitative. La SUSEP può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; dal 2014 è firmataria del protocollo d’intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. Le informazioni possono essere utilizzate solo a fini di vigilanza nell’ambito delle funzioni di vigilanza della SUSEP. Anche le informazioni ottenute da un’altra autorità sono utilizzate esclusivamente ai fini di tale richiesta. Sia il personale attualmente in servizio presso la SUSEP che gli ex funzionari della Sovrintendenza sono vincolati al rispetto della normativa sulla riservatezza. (3) In Messico, l’atto che stabilisce un quadro prudenziale assicurativo rivisto, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), è entrato in vigore il 4 aprile 2015. Ai sensi della LISF si applica il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), che copre i rischi di sottoscrizione e i rischi finanziari e di controparte. Almeno una volta l’anno si effettuano prove di stress (test di solvibilità dinamico). Per il calcolo dell’SCR il regime messicano consente l’utilizzo o di una formula standard o di un modello interno. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) è responsabile della vigilanza degli assicuratori vita e non vita in Messico. Essa è indipendente nell’esercitare il potere di concedere o revocare la licenza delle imprese di assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare alla CNSF, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all’organizzazione, alle operazioni, alla contabilità, agli investimenti e al capitale. Essi devono inoltre comunicare gli obiettivi, le politiche e le prassi in materia di mantenimento, trasferimento o attenuazione del rischio e devono pubblicare informazioni quantitative e qualitative sulle operazioni, sulla situazione tecnica e finanziaria e sui rischi. La CNSF può cooperare e scambiare informazioni con autorità di vigilanza straniere in presenza di un accordo di scambio di informazioni. Sono in vigore diversi accordi di questo tipo e dal 2010 la CNSF è firmataria del protocollo d’intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. Qualora esista un accordo sullo scambio di informazioni tra la CNSF e un’autorità di vigilanza estera, la CNSF deve chiedere preventivamente il consenso di detta autorità prima di divulgare le informazioni fornite da quest’ultima. Il personale e gli ex funzionari della CNSF non sono autorizzati a comunicare informazioni riservate. La normativa nazionale prevede obblighi relativi al segreto professionale e qualsiasi violazione dello stesso comporta sanzioni. (4) In Giappone, il regime di solvibilità è stabilito nell’atto sulle attività assicurative e nell’ordinanza sulle attività assicurative. Il Giappone ha un’autorità indipendente di vigilanza delle assicurazioni, l’Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JSFA), dotata dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere i propri compiti. La JFSA ha lavorato all’introduzione del nuovo regime di solvibilità basato sul coefficiente di solvibilità basato sul valore economico: il calcolo della solvibilità basato sul nuovo regime inizia di fatto nell’esercizio che termina il 31 marzo 2026. Gli assicuratori e i riassicuratori devono presentare relazioni esaustive alla JFSA, la quale dispone di ampi poteri per ristrutturare o liquidare gli assicuratori e i riassicuratori in difficoltà. Sia per le imprese di assicurazione vita che per quelle non vita, gli interventi di vigilanza possono essere attivati in virtù di tre diverse soglie, ciascuna corrispondente a un diverso margine di solvibilità (Solvency Margin Ratio, SRM), espresso come rapporto tra il doppio dei fondi propri e un requisito patrimoniale denominato «rischio totale». Il parametro del «rischio totale» copre i rischi di sottoscrizione, i rischi di tasso di interesse e di mercato, il rischio operativo e il rischio di catastrofe. Per i rischi di catastrofe e garanzia minima sono accettati i modelli interni. La JSFA ha il potere di imporre determinate misure correttive anche se non è stata superata la soglia più elevata per un intervento di vigilanza, in particolare richiedendo agli assicuratori di adottare misure per migliorare la redditività, il rischio di credito, la stabilità o il rischio di liquidità. Quando l’SRM è inferiore allo 0 %, la JSFA può ordinare la sospensione totale o parziale dell’attività. Anche la JFSA è firmataria del protocollo d’intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS, dal giugno 2011. Il 30 gennaio 2023 l’EIOPA ha firmato un accordo quadro di cooperazione con la JFSA sulla cooperazione nel settore della vigilanza assicurativa. Il personale della JFSA è soggetto a norme rigorose in materia di segreto professionale. Le norme e le prassi della JFSA tutelano adeguatamente le informazioni riservate fornite dalle autorità di vigilanza estere. Tutto il personale, anche quello non più in servizio presso la JFSA, è tenuto a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni. La divulgazione non autorizzata può comportare sanzioni disciplinari, indagini penali e condanne. Le informazioni ricevute da autorità di vigilanza estere e indicate come riservate sono trattate di conseguenza e utilizzate soltanto per gli scopi concordati con le suddette autorità. (5) Sulla base dell’assistenza dell’EIOPA e alla luce dei requisiti di solvibilità applicabili in Brasile, Giappone e Messico, è evidente che le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE continuano ad essere soddisfatte dai regimi di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico e applicabili alle imprese con sede nel territorio di tali paesi terzi. È pertanto opportuno rinnovare la constatazione di cui alla decisione delegata (UE) 2015/2290 e alla decisione delegata (UE) 2016/310 dell’equivalenza provvisoria di tali regimi di solvibilità al regime stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione può tuttavia effettuare in qualsiasi momento un riesame specifico laddove gli sviluppi, anche internazionali, della situazione le impongano di rivedere la valutazione dell’equivalenza determinata dalla presente decisione. Tale riesame periodico o specifico potrebbe determinare la modifica o l’abrogazione della presente decisione. La Commissione, con l’assistenza dell’EIOPA, dovrebbe pertanto continuare a monitorare l’evoluzione dei regimi di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I regimi di solvibilità in vigore in Brasile, Giappone e Messico e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi terzi continuano a essere ritenuti provvisoriamente equivalenti al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. Articolo 2 Il rinnovo dell’equivalenza provvisoria è concesso con decorrenza dal 1 o gennaio 2026 al 31 dicembre 2035. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj . ( 2 ) Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi ( GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/2290/oj ). ( 3 ) Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2016/310/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2025/2654/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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L'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità è un istituto chiave per le compagnie assicurative internazionali che operano in ambito UE, disciplinato dall'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). Commercialisti e consulenti che assistono gruppi assicurativi multinazionali devono considerare i requisiti patrimoniali minimi (SCR e capitale di base), i modelli interni alternativi alla formula standard, e le norme di vigilanza prudenziale applicate da SUSEP (Brasile), CNSF (Messico) e JFSA (Giappone). La decisione impatta sulla conformità normativa, sulla gestione del rischio di sottoscrizione e di mercato, e sulla cooperazione internazionale tra autorità di vigilanza.

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