Decisione UE In vigore

Decisione UE 2628/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2628 del Consiglio, del 18 dicembre 2025, relativa al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (2026-2027)

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo della Decisione UE 2025/2628 e quanti migranti gli Stati membri si impegnano ad accogliere nel periodo 2026-2027?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/2628 del Consiglio stabilisce il piano biennale dell'Unione europea per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria dei rifugiati per il periodo 2026-2027. L'obiettivo principale è contribuire a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento identificate dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che stima circa 2,5 milioni di rifugiati necessitino di reinsediamento nel 2026. Il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere nel territorio degli Stati membri è fissato a massimo 10.430 persone nel biennio 2026-2027. Questo obiettivo si basa sui contributi volontari forniti dagli Stati membri, subordinati alla loro effettiva capacità operativa, alle infrastrutture di accoglienza disponibili e al sostegno dell'Agenzia dell'UE per l'asilo e di altri partner internazionali. Le ammissioni avvengono attraverso tre modalità: reinsediamento (8.330 persone), ammissione umanitaria (2.100 persone) e ammissione di emergenza, con focus sulle regioni lungo le principali rotte migratorie verso l'Unione (Mediterraneo e Atlantico) e sui paesi delle Americhe.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2628 del Consiglio, del 18 dicembre 2025, relativa al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (2026-2027) EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/2628 of 18 December 2025 on the Union Resettlement and Humanitarian Admission Plan (2026-2027)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2628 22.12.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2628 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2025 relativa al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (2026-2027) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (UE) 2024/1350, il Consiglio adotta, sulla base di una proposta della Commissione, un piano biennale per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria dell’Unione («piano dell’Unione») nell’anno precedente il biennio in cui deve essere attuato. È pertanto necessario stabilire il piano dell’Unione per il biennio 2026-2027 al fine di contribuire a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento e ammissione umanitaria. (2) Il piano dell’Unione dovrebbe tenere in debito conto le proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento identificate dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). L’UNHCR stima che, a livello mondiale, circa 2,5 milioni di rifugiati avranno necessità di essere reinsediati nel 2026. Il piano dell’Unione dovrebbe tenere conto anche delle priorità individuate dall’UNHCR e delle sue proiezioni relative alle regioni e ai paesi terzi da cui dovrebbero avvenire principalmente il reinsediamento e l’ammissione umanitaria. (3) Il piano dell’Unione dovrebbe fissare il numero totale di ammissioni che gli Stati membri intendono effettuare nel periodo di attuazione. Tale obiettivo tiene in debito conto l’esito delle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria («comitato ad alto livello») del 7 novembre 2024 e del 17 marzo 2025, nonché delle indicazioni volontarie fornite dagli Stati membri nelle riunioni del comitato ad alto livello e delle successive indicazioni concrete in merito ai loro impegni, in conformità del regolamento (UE) 2024/1350. (4) I contributi volontari degli Stati membri devono essere considerati subordinati all’effettiva capacità operativa degli Stati membri di attuare i loro programmi, alla capacità dei loro sistemi nazionali di accoglienza e al sostegno disponibile da parte dell’Agenzia dell’UE per l’asilo («Agenzia»), delle organizzazioni internazionali e della società civile e di altri partner pertinenti e ad altre considerazioni politiche e finanziarie nazionali pertinenti. (5) Al fine di specificare le regioni e i paesi da cui dovrebbero avvenire le ammissioni, il piano dell’Unione prende in considerazione le discussioni svoltesi durante le riunioni del comitato ad alto livello. Sulla base di tali discussioni, il piano dell’Unione tiene conto delle competenze sviluppate dagli Stati membri e da altri soggetti coinvolti nell’attuazione di sei programmi ad hoc di reinsediamento e ammissione umanitaria che ricevono sostegno finanziario dall’Unione dal 2015. Tiene inoltre conto delle infrastrutture operative esistenti, quali i meccanismi di transito di emergenza, la struttura di supporto al reinsediamento in Turchia dell’Agenzia e iniziative analoghe che potrebbero essere condotte nel periodo di attuazione, e il centro di transito di emergenza in Romania, tutti con un ruolo fondamentale nel sostenere le operazioni di reinsediamento e ammissione umanitaria degli Stati membri. (6) Il piano dell’Unione si concentra sulle regioni e sui paesi lungo le principali rotte migratorie verso l’Unione, al fine di rafforzare lo spazio di protezione lungo tali rotte. Ciò è anche in linea con l’approccio basato sulle rotte promosso congiuntamente dall’UNHCR e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni. (7) Il piano dell’Unione riconosce inoltre il ruolo dei legami sociali comprovati o di altre caratteristiche che possono facilitare l’integrazione nello Stato membro, ivi comprese le competenze linguistiche appropriate o un soggiorno precedente in tale Stato membro. Pertanto, gli Stati membri possono decidere di dare la preferenza a candidati con tali legami sociali comprovati o altre caratteristiche. (8) A norma del regolamento (UE) 2024/1350, il quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria contribuisce a rafforzare i partenariati dell’Unione con i paesi terzi nelle regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale. Il comitato ad alto livello ha sottolineato che il reinsediamento e l’ammissione umanitaria devono contribuire a rafforzare ulteriormente i partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi interessati a livello bilaterale, regionale, multilaterale e internazionale. Il piano dell’Unione mira pertanto a sostenere i paesi ospitanti con i quali l’Unione o i suoi Stati membri stanno compiendo progressi verso il conseguimento di ampi obiettivi di gestione della migrazione, in linea con l’approccio globale delineato nel patto sulla migrazione e l’asilo, in particolare nel regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , nel rispetto del diritto internazionale e dell’Unione e sulla base del pieno rispetto dei diritti umani. (9) Se necessario alla luce di nuove circostanze, conformemente al regolamento (UE) 2024/1350 la presente decisione deve essere è modificata per includere nuovi contributi o contributi relativi a nuove regioni o paesi terzi che rispettino le indicazioni su base volontaria formulate dagli Stati membri nel comitato ad alto livello, mediante la ridistribuzione di contributi esistenti. (10) Per sostenere l’attuazione del piano dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi degli organi consultivi strategici e di coordinamento esistenti, compreso il gruppo «Aspetti esterni dell’asilo e della migrazione» del Consiglio. Tali organi consultivi dovrebbero integrare e contribuire alle discussioni che si tengono nelle riunioni del comitato ad alto livello. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare tutti i consessi disponibili per coordinare gli sforzi con altri partner strategici internazionali, compresi i paesi associati Schengen, come le consultazioni sul reinsediamento e i percorsi complementari. (11) A norma del regolamento (UE) 2024/1350, per garantire un monitoraggio adeguato dell’attuazione della presente decisione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione e all’Agenzia informazioni e dati adeguati e tempestivi, in particolare nei consessi regolari (ad esempio il comitato ad alto livello, il gruppo di esperti sul reinsediamento o la rete di reinsediamento e ammissione umanitaria dell’Agenzia), anche sul numero di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi nel territorio degli Stati membri, sul tipo di ammissione (reinsediamento, ammissione umanitaria, ammissione di emergenza) e sul paese da cui sono state effettuate le ammissioni. (12) A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 27 giugno 2024, l’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1350 e di esserne vincolata. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2093 della Commissione ( 3 ) . L’Irlanda partecipa quindi all’adozione della presente decisione. (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Contributo dell’Unione alle esigenze globali di reinsediamento (2026-2027) 1.   Il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere nel territorio degli Stati membri nell’ambito del piano per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria dell’Unione («piano dell’Unione») è al massimo pari a 10 430 nel periodo di attuazione (2026-2027). 2.   La partecipazione degli Stati membri e i loro contributi al numero totale di persone da ammettere e la percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza sono stabiliti nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Specificazione delle regioni da cui devono avvenire il reinsediamento e l’ammissione umanitaria L’ammissione nel territorio degli Stati membri nell’ambito del piano dell’Unione avviene: a) dai paesi lungo le principali rotte migratorie che conducono all’Unione attraverso le rotte del Mediterraneo e dell’Atlantico, al fine di fornire accesso a percorsi sicuri e legali nelle principali regioni di transito per le persone bisognose di protezione, sostenere l’attuazione di un approccio che prende in considerazione l’intero tragitto e contribuire alla capacità di tali paesi, anche migliorando le condizioni di accoglienza e di protezione internazionale; b) dai paesi delle Americhe, in particolare dell’America centrale e latina, in particolare alla luce dei legami socioculturali che potrebbero favorire l’integrazione nell’Unione delle persone che sono ammesse in linea con il piano dell’Unione; c) dai paesi con i quali l’Unione o i suoi Stati membri hanno instaurato un dialogo cooperativo o stanno progredendo verso il conseguimento di obiettivi più ampi in materia di gestione della migrazione e protezione internazionale. Articolo 3 Monitoraggio e raccolta dei dati 1.   Al fine di agevolare il monitoraggio dell’attuazione dei loro contributi volontari, quando forniscono le informazioni necessarie alla Commissione e all’Agenzia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1350 ai fini della redazione della relazione della Commissione sull’applicazione di tale regolamento gli Stati membri specificano, in particolare: a) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi dagli Stati membri in linea con il piano dell’Unione nel periodo di riferimento; b) la specificazione del tipo di ammissione (reinsediamento, ammissione umanitaria o ammissione di emergenza); c) la specificazione del paese terzo da cui sono avvenute le ammissioni. 2.   I dati e le informazioni raccolti periodicamente dalla Commissione e dall’Agenzia si basano su un quadro e indicatori comuni. Articolo 4 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ( GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2024/2093 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria ( GU L, 2024/2093, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2093/oj ). ALLEGATO Contributi degli Stati membri al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (2026-2027) Reinsediamento Ammissione umanitaria Ammissione di emergenza ( *1 ) Totale Bulgaria 120 Fino a 20 120 Francia 1 200 1 200 Irlanda 1 200 100 1 300 Italia 800 2 000 2 800 Malta 10 10 Paesi Bassi 1 400 Fino a 40 1 400 Romania 300 300 Spagna 2 400 2 400 Svezia 900 900 Totale 8 330 2 100 10 430 ( *1 ) Conteggiata nei contributi per il reinsediamento ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2628/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2628 disciplina il reinsediamento dei rifugiati, l'ammissione umanitaria e l'ammissione di emergenza secondo il quadro stabilito dal regolamento (UE) 2024/1350. Professionisti del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale consultano questa normativa per comprendere gli impegni vincolanti degli Stati membri, le quote di ammissione, i criteri geografici e le modalità di monitoraggio dei dati. La decisione coordina le politiche di migrazione e asilo dell'Unione con le priorità dell'UNHCR e promuove partenariati con paesi terzi lungo le rotte migratorie.

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