Decisione UE In vigore

Decisione UE 2626/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2626 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza in Lituania

Pubblicato: 08/10/2024 In vigore dal: 08/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per riconoscere l'accuratezza dei dati sulle emissioni di gas serra nella coltivazione di materie prime agricole destinate ai biocarburanti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2626 riconosce l'accuratezza dei dati forniti dalla Lituania per misurare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza. Secondo la Direttiva UE 2018/2001, i biocarburanti devono ridurre significativamente le emissioni rispetto ai combustibili fossili per essere conteggiati negli obiettivi europei. Anziché utilizzare valori standard europei, gli Stati membri possono presentare "valori tipici" specifici per le loro regioni (classificate secondo la nomenclatura NUTS 2), ma solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza. La Lituania ha presentato il 25 luglio 2024 una relazione con i dati dettagliati per due regioni NUTS 2, specificando le emissioni dirette (N₂O dal suolo, fertilizzanti) e indirette (combustibili, pesticidi, sementi) per ogni coltura. La Commissione ha valutato la documentazione e ha confermato che i dati sono accurati, permettendo così alla Lituania di utilizzarli nei calcoli di riduzione delle emissioni per i biocarburanti prodotti nel suo territorio. La decisione rimane valida fino al 29 ottobre 2029, ma la Lituania deve notificare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati che potrebbe compromettere l'accuratezza riconosciuta.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2626 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza in Lituania EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2626 of 8 October 2024 recognising under Article 31(2) and (4) of Directive (EU) 2018/2001 that the report contains accurate data for the purposes of measuring the greenhouse gas emissions associated with the cultivation of wheat, maize and rapeseed in Lithuania

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2626 9.10.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2626 DELLA COMMISSIONE dell’8 ottobre 2024 che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza in Lituania LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 25 luglio 2024 la Lituania ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti in alcune zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . La Lituania ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Lituania. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che la Lituania ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 25 luglio 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Lituania, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La Lituania notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa cessa di applicarsi il 29 ottobre 2029. Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ( GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj ). ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza nelle regioni NUTS 2 della Lituania (t di CO 2 -eq/t di colza raccolte sulla base della materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Sementi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida Regione della capitale 0,252 0,044 0,151 0,032 0,007 0,096 0,002 0,584 Regione della Lituania centrale e occidentale 0,226 0,036 0,128 0,027 0,006 0,082 0,002 0,507 Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di frumento nelle regioni NUTS 2 della Lituania (t di CO 2 -eq/t di frumento raccolte sulla base della materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Sementi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida Regione della capitale 0,166 0,029 0,103 0,024 0,004 0,083 0,019 0,428 Regione della Lituania centrale e occidentale 0,126 0,022 0,075 0,017 0,003 0,062 0,013 0,318 Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di granturco nelle regioni NUTS 2 della Lituania (t di CO 2 -eq/t di granturco raccolte sulla base della materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Sementi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida Regione della capitale 0,192 0,036 0,154 0,027 0,001 0,051 0,002 0,462 Regione della Lituania centrale e occidentale 0,165 0,028 0,129 0,023 0,001 0,043 0,001 0,391 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2626/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/2626 è il riferimento normativo per il riconoscimento dei valori tipici di emissioni GHG nel settore dei biocarburanti, disciplinando l'applicazione dell'articolo 31 della Direttiva 2018/2001 sulla sostenibilità energetica. Consulenti ambientali, produttori di biocarburanti e autorità nazionali la consultano per comprendere i criteri di accuratezza dei dati, le metodologie di calcolo delle emissioni di gas serra, la classificazione territoriale NUTS 2 e le procedure di notifica delle variazioni ai dati certificati.

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