Decisione UE In vigore

Decisione UE 2609/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione, del 22 novembre 2023, che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa

Pubblicato: 22/11/2023 In vigore dal: 22/11/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 riguardo all'importazione di cavalli dal Sud Africa nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 del 22 novembre 2023 abroga la precedente Decisione 2008/698/CE, che regolava l'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati provenienti dal Sud Africa nell'Unione europea. Questa abrogazione è stata necessaria perché la normativa precedente era diventata obsoleta a partire dal 21 aprile 2021, quando è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale, che ha sostituito completamente la direttiva 90/426/CEE su cui si basava la decisione del 2008. La nuova normativa sulla sanità animale, insieme al Regolamento delegato (UE) 2020/692 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, fornisce già tutte le prescrizioni e i meccanismi necessari per garantire l'ingresso sicuro di equini da paesi terzi, incluso il Sud Africa, rendendo superflue le misure specifiche della vecchia decisione. In pratica, gli importatori di cavalli dal Sud Africa devono ora attenersi esclusivamente alle disposizioni del nuovo quadro normativo europeo sulla sanità animale, che prevede elenchi di paesi e zone autorizzate (come la zona ZA-1 limitata all'area metropolitana di Città del Capo) e specifici requisiti sanitari per l'ingresso degli equini.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione, del 22 novembre 2023, che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2609 of 22 November 2023 repealing Decision 2008/698/EC on the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2609 24.11.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2609 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2023 che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano elenchi di paesi terzi e territori da cui deve essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce misure volte a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. (4) L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. (5) Nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il Sud Africa è assegnato al gruppo sanitario F come zona ZA-1, limitata all’area metropolitana di Città del Capo. L’ingresso nell’Unione di cavalli registrati provenienti da tale zona è sospeso dal 3 maggio 2011. (6) La decisione 2008/698/CE della Commissione ( 4 ) è stata adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, degli articoli 14, 15 e 16 e dell’articolo 19, punto i), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio ( 5 ) e stabilisce le garanzie supplementari ai fini dell’ammissione temporanea e dell’importazione di cavalli registrati dal Sud Africa. La decisione 2008/698/CE prevede inoltre la regionalizzazione del Sud Africa, indicando l’area metropolitana di Città del Capo come zona indenne da peste equina. La direttiva 90/426/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio ( 6 ) , che a sua volta è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. (7) Dal 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, le misure stabilite dalla decisione 2008/698/CE sono diventate obsolete. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché gli elenchi di paesi terzi, territori e loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono sufficienti a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, compreso il Sud Africa. (8) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/698/CE. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2008/698/CE è abrogata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ( GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16 ). ( 5 ) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42 ). ( 6 ) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2609/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'importazione di equini e la sanità animale secondo il Regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e stabilisce i criteri per l'ingresso di animali nell'Unione europea. Gli operatori del settore equino e gli importatori devono fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per gli elenchi di paesi terzi autorizzati e al Regolamento delegato (UE) 2020/692 per le prescrizioni sanitarie specifiche, superando completamente la normativa precedente basata sulla direttiva 90/426/CEE.

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