Decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione del nuovo protocollo di pesca tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau per il periodo 2024-2029?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2588 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, valido dal 2024 al 2029. Il protocollo consente alle navi dell'UE di continuare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau, garantendo continuità operativa dopo la scadenza del precedente accordo avvenuta il 14 giugno 2024. L'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma (16 maggio 2024) in attesa del completamento delle procedure di ratifica, proprio per evitare interruzioni significative delle attività di pesca che rivestono importanza economica considerevole per gli operatori europei. Il protocollo persegue obiettivi di sostenibilità ambientale e responsabilità nello sfruttamento delle risorse alieutiche, promuovendo al contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e una stretta collaborazione tra l'UE e la Guinea-Bissau per lo sviluppo di politiche ittiche sostenibili.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
EN: Council Decision (EU) 2024/2588 of 10 September 2024 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2024–2029)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2588
3.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2588 DEL CONSIGLIO
del 10 settembre 2024
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(
1
)
(«accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio
(
2
)
, è entrato in vigore il 15 aprile 2008. Il relativo protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.
(2)
Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.
(3)
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. A seguito dei negoziati, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato siglato il 16 maggio 2024.
(4)
Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau e consentire all’Unione e alla Guinea-Bissau di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(5)
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(6)
Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.
(7)
Il protocollo dovrebbe pertanto applicarsi a titolo provvisorio dalla data della sua firma.
(8)
In conformità dei trattati, la Commissione assicurerà la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
(9)
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 27 agosto 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
(
4
)
(«protocollo»), con riserva della conclusione del protocollo.
Articolo 2
La Commissione assicura la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Conformemente al suo articolo 19, il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(
1
)
GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (
GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
4
)
Il testo del protocollo è pubblicato in
GU L, 2024/2589, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2589/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2588/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/2588 rappresenta il quadro normativo per gli accordi di partenariato nel settore della pesca, disciplinando le possibilità di pesca, la contropartita finanziaria e gli obblighi di sostenibilità ambientale. Operatori del settore ittico, armatori e società di pesca devono fare riferimento a questo protocollo per comprendere le licenze di pesca, le zone autorizzate e i vincoli normativi applicabili nella Guinea-Bissau, nonché gli aspetti relativi alla responsabilità sociale d'impresa e alla tracciabilità delle risorse alieutiche.
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