Decisione UE In vigore

Decisione UE 2577/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 notificata con il numero C(2025) 8768

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Quali Stati membri possono utilizzare sistemi non informatici per le dichiarazioni doganali di entrata e fino a quando?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 concede una deroga temporanea a nove Stati membri (Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Finlandia) e al Regno Unito rispetto all'Irlanda del Nord, permettendo loro di continuare a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per le dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel sistema ICS2 (Import Control System 2). La deroga è stata concessa a causa di circostanze specifiche e persistenti, tra cui la guerra in Ucraina, la complessità dell'integrazione con i sistemi di frontiere intelligenti e le difficoltà tecniche degli operatori economici nel connettersi ai nuovi sistemi. In pratica, questi Stati membri possono continuare a utilizzare il sistema ICS1 per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata per le merci trasportate su strada e ferrovia, anziché passare immediatamente al nuovo ICS2. La deroga ha validità limitata dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, periodo considerato strettamente necessario per completare l'implementazione tecnica. Gli Stati beneficiari devono comunque garantire che l'uso di mezzi non informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e devono comunicare i risultati dei controlli attraverso il sistema CRMS.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 [notificata con il numero C(2025) 8768] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2577 of 18 December 2025 granting a derogation requested by certain Member States and the United Kingdom in respect of Northern Ireland pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information for Release 3 of the Import Control System 2 (notified under document C(2025) 8768)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2577 22.12.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2577 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2025 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 [notificata con il numero C(2025) 8768] (I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lituana, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: (1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati. (2) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione ( 2 ) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, la finestra di attuazione e di utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 (in appresso «ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013. (4) Inoltre l’articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull’analisi dei rischi in relazione all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione. (5) A norma dell’articolo 7 dell’accordo di recesso ( 3 ) e dell’articolo 13 del Quadro di Windsor ( 4 ) , il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dispone inoltre della facoltà di richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. (6) In conformità con il programma di lavoro, al più tardi entro il 1 o settembre 2025 gli Stati membri devono essere pronti a scambiare e archiviare le dichiarazioni sommarie di entrata («ENS») raccolte presso gli operatori economici per le merci trasportate su strada e per ferrovia, comprese le merci spedite a mezzo posta trasportate con questi mezzi di trasporto. A tale data, corrispondente alla fine della finestra di utilizzazione della fase 3 della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 nell’ambito del CDU (ICS2), gli Stati membri sono tenuti a offrire agli operatori economici la possibilità di collegarsi al sistema e, a decorrere dalla data della connessione, a esigere che presentino le dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema. (7) Sono tuttavia emerse diverse circostanze specifiche aventi effetti persistenti nell’Unione europea. La guerra in corso in Ucraina e l’esigenza di garantire il funzionamento ininterrotto dei corridoi di solidarietà ucraini, la necessità di integrare il sistema ICS2 con i sistemi di frontiere intelligenti, l’ampio numero di operatori economici che hanno difficoltà a ottenere da uno Stato membro la registrazione per connettersi ai sistemi informatici, la notevole complessità e importanza dell’adozione del sistema ICS2 e le risorse necessarie per l’interoperabilità con i sistemi nazionali nonché le interfacce, sia per gli Stati membri, sia per gli operatori economici, oltre alla natura specifica e complessa dei meccanismi di trasporto interessati da quest’adozione, che comprende forme multimodali, si sono rivelati sproporzionatamente gravosi per alcuni Stati membri e operatori economici rispetto ad altri. Gli Stati membri interessati sono quelli in cui la sicurezza relativa al trasporto di merci su strada e per ferrovia destano particolari preoccupazioni e tali Stati membri necessitano di conseguenza di una soluzione valida per garantire la certezza del diritto, la continuità operativa e una transizione senza soluzione di continuità verso il rispetto dei criteri previsti dalla versione, 3, fase 3, del sistema ICS2. (8) Tali circostanze specifiche hanno impedito a taluni Stati membri e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord di attuare i nuovi requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata previsti dalla fase 3 della versione 3 del sistema ICS2 entro il 1 o settembre 2025. In agosto 2025 l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lituania, l’Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord hanno pertanto formalmente presentato una domanda per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. (9) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013, tali deroghe non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni tra coloro cui sono indirizzate e gli altri Stati membri, né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri o nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai fini dell’applicazione della normativa doganale. (10) L’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lituania, l’Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord devono quindi riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dei nuovi requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata previsti dalla versione 3 del sistema ICS2 in relazione alle merci trasportate su strada e per ferrovia nell’ambito del processo di comunicazione di cui all’articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre inoltre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879. (11) Data l’importanza del sistema ICS2 nell’istituire un approccio integrato dell’Unione per rafforzare la gestione dei rischi doganali e garantire la sicurezza preliminare delle merci, agevolando nel contempo il libero flusso degli scambi legittimi, e a causa della natura e della complessità del sistema ICS2, le modifiche necessarie per l’allineamento ai requisiti del codice doganale dell’Unione hanno ripercussioni anche su altri sistemi informatici ad essi correlati o da essi dipendenti. La durata della deroga dovrebbe pertanto essere limitata allo stretto necessario. In tale contesto e considerando sia l’impatto delle circostanze specifiche che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso della versione 3 dell’ICS2 negli Stati membri sia lo stato attuale di tali sviluppi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2025. (12) Poiché la fine della finestra di utilizzazione della fase 3 della versione 3 del sistema ICS2 è fissata al 1 o settembre 2025, la presente decisione di esecuzione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lituania, l’Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell’ambito della componente comune della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ) («ICS2»), a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra coloro cui sono indirizzate e gli altri Stati membri, o il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri, o nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai fini dell’applicazione della normativa doganale. 2.   Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord utilizzano il sistema di controllo delle importazioni 1 («ICS1») per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata, a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   L’ufficio doganale di uno Stato membro, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, cui è stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 1 comunica alle altre autorità doganali degli Stati membri, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, gli esiti del controllo da esso effettuato, ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 7 bis , del regolamento (UE) 2015/2447, utilizzando il sistema elettronico CRMS di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o settembre 2025 al 31 dicembre 2025. Articolo 3 L’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti dell’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione ( GU L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj ). ( 3 ) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign ). ( 4 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2577/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda il codice doganale dell'Unione (regolamento UE 952/2013), le dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), il sistema ICS2 e la deroga ai procedimenti informatici per operatori economici e autorità doganali. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere questa norma per comprendere gli obblighi di conformità doganale, la gestione dei rischi nelle importazioni, l'interoperabilità tra sistemi informatici doganali e le scadenze di transizione verso i nuovi sistemi di controllo delle frontiere.

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