Decisione UE In vigore

Decisione UE 2575/2022

Decisione (UE) 2022/2575 del Consiglio del 19 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro

Pubblicato: 19/12/2022 In vigore dal: 19/12/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e i requisiti che devono possedere gli arbitri designati per risolvere le controversie commerciali tra l'Unione europea e il Regno Unito secondo l'accordo TCA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2575 stabilisce le modalità per la costituzione di un collegio arbitrale competente a risolvere le controversie derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) tra l'UE e il Regno Unito. Il documento prevede la creazione di tre sottoelenchi di arbitri: uno proposto dall'Unione (6 persone), uno dal Regno Unito (6 persone) e uno per i presidenti del collegio (8 persone). Gli arbitri devono essere personalità indipendenti che riuniscono i requisiti per esercitare alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi oppure siano giureconsulti di notoria competenza, con provate competenze nel diritto e commercio internazionale, incluse le materie specifiche disciplinate dal TCA. Nel caso dei presidenti è richiesta anche esperienza in procedure di risoluzione delle controversie. La normativa esclude esplicitamente persone che siano membri, funzionari o agenti delle istituzioni dell'UE, dei governi degli Stati membri o del governo britannico, garantendo così l'indipendenza e l'imparzialità dei procedimenti arbitrali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2575 del Consiglio del 19 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma di detto accordo EN: Council Decision (EU) 2022/2575 of 19 December 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision establishing a list of individuals who are wil

Testo normativo

28.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 334/99 DECISIONE (UE) 2022/2575 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma di detto accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) è stato concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) A norma dell’articolo 752, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L’elenco deve constare di tre sottoelenchi: un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell’Unione; un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; e un sottoelenco di persone con cittadinanza dell’una o dell’altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale. (3) Ogni sottoelenco deve constare di almeno cinque nominativi. (4) A norma dell’articolo 741, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri devonoessere personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Devono possedere comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate da taleaccordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, dovrebbero avere anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie. (5) Conformemente all’articolo 752, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’elenco non deve comprendere persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (6) Sulla base delle proposte dell’Unione e del Regno Unito, il consiglio di partenariato deve concordare un sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale e due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale. (7) La definizione della posizione che dovrà essere assunta a nome della Comunità europea dell’energia atomica in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è oggetto di una procedura distinta. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . PROGETTO DI DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA DEL … CHE STABILISCE UN ELENCO DI PERSONE DISPOSTE E IDONEE A ESERCITARE LE FUNZIONI DI MEMBRO DI UN COLLEGIO ARBITRALE A NORMA DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 752, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco deve constare di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale. (2) Ogni sottoelenco deve constare di almeno cinque nominativi. (3) A norma dell'articolo 741 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri devono essere personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Devono possedere comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, devono anche avere esperienza di procedure di risoluzione delle controversie. (4) Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non deve comprendere persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (5) Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il consiglio di partenariato concordi i due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale e il sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura in allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a …, Per il consiglio di partenariato I copresidenti ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ALLEGATO a) Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione: Laurence BOISSON DE CHAZOURNES Irina BUGA Hélène RUIZ FABRI Michael HAHN Crenguța LEAUA Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE b) Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito: Lorand Alexander BARTELS Lawrence COLLINS Jean E. KALICKI Surya P. SUBEDI David UNTERHALTER Janet M. WHITTAKER c) Sottoelenco di persone per la funzione di presidente del collegio arbitrale: Leora BLUMBERG Thomas COTTIER William J. DAVEY Gavan GRIFFITH Valerie HUGHES Campbell MCLACHLAN Penelope Jane RIDINGS J. Christopher THOMAS

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