Decisione UE In vigore

Decisione UE 2560/2025

Decisione (UE) 2025/2560 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 24/11/2025 In vigore dal: 24/11/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/2560 riguardo alla modifica dell'Allegato XI dell'Accordo SEE e quali sono gli adattamenti per gli Stati EFTA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2560 del Consiglio del 24 novembre 2025 autorizza l'Unione europea ad adottare una posizione nel Comitato misto SEE per integrare nell'Accordo sullo Spazio economico europeo due regolamenti europei sulla lotta agli abusi sessuali online sui minori: il Regolamento (UE) 2021/1232 e la sua modifica 2024/1307. Questi regolamenti impongono ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale (come chat e messaggistica) di utilizzare tecnologie per rilevare e segnalare materiale di abuso sessuale su minori, con una deroga temporanea alle norme sulla privacy. La decisione modifica l'Allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'Accordo SEE per estendere questi obblighi anche ai fornitori ubicati negli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Gli adattamenti principali prevedono che i termini "Stato membro" e "autorità di vigilanza" includano anche gli Stati EFTA e le loro autorità; che le definizioni di pedopornografia e spettacolo pornografico si applichino secondo le normative nazionali EFTA; e che i fornitori EFTA comunichino con l'Autorità di vigilanza EFTA anziché direttamente con la Commissione europea, che poi riceve le informazioni senza indebito ritardo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2560 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE, (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2025/2560 of 24 November 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2560 15.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2560 DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione). (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE i regolamenti (UE) 2021/1232 ( 3 ) e (UE) 2024/1307 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. LØKKE RASMUSSEN ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( GU L, 2024/1307, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( 2 ) . (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 5haa (Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione) è inserito il testo seguente: «5hab. 32021 R 1232 : Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41 ), modificato da: — 32024 R 1307 : Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024 (GU L, 2024/1307, 14.5.2024). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) nonostante le disposizioni del protocollo 1, l'espressione “Stato membro” o “Stati membri” e l'espressione “autorità di vigilanza” s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al loro significato ai sensi del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità di vigilanza; b) all'articolo 2, per gli Stati EFTA: i) al paragrafo 2, lettera a), per “‘pedopornografia’ si intende: i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.”; ii) al paragrafo 2, lettera b), per “‘spettacolo pornografico’ si intende: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di: i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; oppure ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.”; iii) al paragrafo 3 il riferimento all'articolo 6 della direttiva 2011/93/UE si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA; c) all'articolo 3: i) al paragrafo 1, lettera g), punto vii), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno”, leggasi “entro il 31 gennaio ogni anno dopo l'entrata in vigore della [presente decisione]”; ii) al paragrafo 1, lettera g), punto vii), dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “o all'Autorità di vigilanza EFTA per i fornitori registrati negli Stati EFTA”; iii) al paragrafo 1, lettera h), punto v), per quanto riguarda gli Stati EFTA, il riferimento alla direttiva 2011/93/UE si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA; d) all'articolo 7: i) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Entro il 3 settembre 2021”, leggasi “Non oltre due mesi dopo la data di entrata in vigore della [presente decisione]”; ii) al paragrafo 1, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “o all'Autorità di vigilanza EFTA per i fornitori registrati negli Stati EFTA”; e) nel ricevere le informazioni dai fornitori ai sensi del presente regolamento, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA trasmette le informazioni alla Commissione senza indebito ritardo. Le informazioni comunicate da fornitori ubicati negli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate dalla Commissione.». Articolo 2 Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/1232 e (UE) 2024/1307 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 275/2021 ( 3 ) , del 24 settembre 2021. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a …, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj . ( 2 ) GU L, 2024/1307, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ( 3 ) GU L, 2024/479, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/479/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2560/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/2560 è rilevante per chi opera nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali negli Stati EFTA, in quanto introduce obblighi di compliance sulla lotta agli abusi online. Consulenti legali e compliance officer devono considerare l'applicazione del Regolamento 2021/1232 e 2024/1307, le deroghe temporanee alle direttive sulla privacy (2002/58/CE), gli adattamenti per gli Stati EFTA, e il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA come intermediaria verso la Commissione europea.

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