Decisione (UE) 2025/2535 del Consiglio, del 27 novembre 2025, che integra la decisione (UE) 2020/2059 e stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione ammi
Cosa stabilisce la Decisione UE 2025/2535 in merito all'accordo di partenariato con gli Stati del Pacifico?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2535 del Consiglio, adottata il 27 novembre 2025, integra una precedente decisione (UE 2020/2059) e definisce la posizione che l'Unione europea deve assumere presso il comitato per il commercio istituito dall'Accordo di partenariato interinale con gli Stati del Pacifico. In particolare, la decisione riguarda la modifica di disposizioni del Protocollo II, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra le parti. La normativa si applica ai rapporti commerciali tra l'UE e i quattro Stati del Pacifico che hanno aderito all'accordo: Papua Nuova Guinea, Figi, Samoa e Isole Salomone. Il documento affronta specificamente la questione del cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini, una disposizione che era stata inizialmente esclusa ma che Figi e Samoa hanno richiesto di mantenere, causando il fallimento dell'ottava riunione del comitato. La presente decisione risolve questo impasse reintroducendo tali disposizioni nel progetto di decisione che sarà presentato all'undicesima riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/2535 del Consiglio, del 27 novembre 2025, che integra la decisione (UE) 2020/2059 e stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
EN: Council Decision (EU) 2025/2535 of 27 November 2025 supplementing Decision (EU) 2020/2059 and establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment of certain provisions of Protocol II concerning the def
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2535
12.12.2025
DECISIONE (UE) 2025/2535 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2025
che integra la decisione (UE) 2020/2059 e stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), firmato il 30 luglio 2009, ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico. L’accordo è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all’accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
(2)
A norma dell’articolo 68 dell’accordo e dell’articolo 41 del protocollo II, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»), il comitato per il commercio istituito dall’accordo («comitato per il commercio UE-Pacifico») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo II.
(3)
La decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio
(
2
)
ha stabilito la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ottava riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico. La posizione da adottare a nome dell’Unione era contenuta in un progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato a tale decisione.
(4)
La Repubblica di Figi e lo Stato indipendente di Samoa hanno sollevato riserve all’ultimo minuto in merito alla posizione da adottare e hanno chiesto di mantenere nel protocollo II le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini. Di conseguenza, alla sua ottava riunione il comitato per il commercio UE-Pacifico non ha adottato il progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059.
(5)
È pertanto opportuno integrare il progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, al fine di inserire le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini, reintroducendo le disposizioni contenute nella versione originale del protocollo II.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’11
a
riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico in merito alla modifica di alcune disposizioni del protocollo II.
(7)
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, integrato dal progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il progetto di decisione del comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («comitato per il commercio UE-Pacifico»), allegato alla decisione (UE) 2020/2059, è integrato conformemente al progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’11
a
riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, integrato dal progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. TESFAYE
(
1
)
GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/729/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (
GU L 424 del 15.12.2020, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2059/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2535/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/2535 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale con i paesi del Pacifico, in particolare per quanto riguarda le regole di origine dei prodotti, il cumulo con paesi terzi in via di sviluppo e la cooperazione amministrativa doganale. Esportatori, importatori e consulenti commerciali devono considerare le modifiche al Protocollo II per determinare l'origine preferenziale delle merci e beneficiare dei vantaggi tariffari previsti dall'accordo di partenariato economico.
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