Decisione UE In vigore

Decisione UE 2522/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2522 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 08/11/2023 In vigore dal: 08/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei secondo la Decisione UE 2023/2522?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2522 della Commissione europea del 8 novembre 2023 disciplina la registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Creazione di un'Autorità europea per l'ambiente". Si applica a tutti i cittadini dell'UE che desiderano promuovere iniziative legislative attraverso il meccanismo di democrazia partecipativa previsto dal Regolamento (UE) 2019/788. La procedura richiede che il gruppo di organizzatori fornisca prove adeguate del rispetto dei requisiti formali, designi persone di contatto ufficiali e presenti un'iniziativa che non sia manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria o contraria ai valori fondamentali dell'Unione. La Commissione verifica che l'obiettivo proposto rientri nella sua competenza di presentare proposte di atti giuridici secondo i Trattati, senza però valutare il merito fattuale dell'iniziativa stessa, che rimane responsabilità esclusiva degli organizzatori. Una volta registrata, l'iniziativa può raccogliere firme dai cittadini europei per un periodo di 12 mesi, con l'obiettivo di raggiungere almeno un milione di sottoscrizioni da almeno sette Stati membri.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2522 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2522 of 8 November 2023 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Creation of a European Environment Authority

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2522 16.11.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2522 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il 28 settembre 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente». (2) L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori prevede che la Commissione «istituisca un’Autorità europea per l’ambiente che subentra all’Agenzia europea dell’ambiente - ed è dotata della facoltà di esercitare poteri pubblici - o che è una nuova autorità». Tale autorità avrebbe il potere di «adottare decisioni amministrative vincolanti per gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche» e di «autorizzare e sorvegliare le attività che hanno ripercussioni sull’ambiente, intervenendo in caso di inquinamento ambientale a livello dell’Unione. In quest’ultimo caso sanzionerebbe il responsabile vietando l’attività inquinante, ripristinando le condizioni originarie, infliggendo ammende proporzionate all’entità dell’inquinamento ecc., in linea con il principio «chi inquina paga»". (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. In esso si fa riferimento al Green Deal europeo e si spiega che mentre l’Unione «si sta adoperando per diventare il primo continente a impatto climatico zero, questa trasformazione sociale ed economica comporterà inevitabilmente la diffusione di tecnologie nuove e complesse così come nuove e complesse ripercussioni ambientali in tutto il territorio dell’Unione». In tale contesto l’iniziativa «chiede di istituire un’autorità responsabile della prevenzione dell’inquinamento ambientale a livello dell’UE, che disponga delle più recenti competenze in materia di ambiente e che, di concerto con le autorità ambientali nazionali degli Stati membri, adotti decisioni amministrative vincolanti ogniqualvolta l’impatto ambientale delle attività agricole, industriali o dei servizi degli Stati membri si estenda oltre i confini nazionali e assuma rilevanza a livello dell’UE». L’allegato enumera una serie di esempi di «ripercussioni ambientali e inquinamento a livello dell’UE» in relazione ai quali l’Autorità europea dell’ambiente potrebbe intervenire, vale a dire: inquinamento atmosferico transfrontaliero; inquinamento delle acque; inquinamento marino; contaminazione del suolo; inquinamento acustico; gestione transfrontaliera dei rifiuti e cambiamenti climatici. (4) Per quanto riguarda l’obiettivo dell’iniziativa, la Commissione ritiene che l’istituzione di un’autorità per l’ambiente possa essere proposta sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante le azioni volte a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione in materia ambientale. In particolare, la Commissione potrebbe proporre di conferire a detta autorità il potere di adottare decisioni amministrative vincolanti, tra cui l’autorizzazione di attività a impatto ambientale, il divieto di attività inquinanti e l’irrogazione di sanzioni, a condizione che tali poteri decisionali non comportino alcuna discrezionalità politica. (5) Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (8) L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (9) È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente». (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente» è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente», rappresentato da Anna Júlia DONÁTH e Rebeka HEVESI in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2023 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 ; ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.?locale=it. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2522/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2522/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/788 e rappresenta uno strumento di democrazia partecipativa che consente ai cittadini di proporre azioni legislative all'Unione europea. I professionisti che assistono organizzatori di iniziative devono verificare il rispetto dei requisiti di registrazione, la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la compatibilità con i diritti fondamentali e la Carta dei diritti dell'UE, nonché l'assenza di contenuti manifestamente contrari ai valori dell'Unione stabiliti nel Trattato sull'Unione europea.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →