Decisione UE In vigore

Decisione UE 2509/2023

Decisione (UE) 2023/2509 del Consiglio, del 9 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti)

Pubblicato: 09/11/2023 In vigore dal: 09/11/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2023/2509 riguardo all'integrazione della normativa sulla vigilanza del mercato nell'accordo SEE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2509 del Consiglio, adottata il 9 novembre 2023, autorizza l'Unione europea a proporre al Comitato misto SEE l'integrazione di tre regolamenti europei nell'Allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo. In particolare, si tratta del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e di due regolamenti di esecuzione (2021/1121 e 2022/1267) che specificano rispettivamente i dati statistici da trasmettere sui controlli prodotti e le procedure di designazione degli impianti di prova. Questa integrazione consente ai paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) di allinearsi alla normativa europea in materia di sicurezza e conformità dei prodotti, garantendo un mercato unico armonizzato. La decisione include adattamenti specifici per gli Stati EFTA, in particolare per il Liechtenstein, e prevede la partecipazione piena (senza diritto di voto) alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, con l'Autorità di vigilanza EFTA in qualità di osservatore.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2509 del Consiglio, del 9 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti) EN: Council Decision (EU) 2023/2509 of 9 November 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement (Market Surveillance and Compliance of Products Regulation)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2509 13.11.2023 DECISIONE (UE) 2023/2509 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1121 ( 4 ) e (UE) 2022/1267 ( 5 ) della Commissione. (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. CALVIÑO SANTAMARÍA ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell’8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti ( GU L 243 del 9.7.2021, pag. 37 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21 ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato: 1) nel capo XVII, al punto 9 (Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: "- 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 )."; 2) nel capo XIX, il punto 3b (Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da: — 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 )."; ii) l'adattamento b) è soppresso; 3) nel capo XIX, dopo il punto 3ua (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione) è inserito il testo seguente: "3v. 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) salvo disposizioni contrarie, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE; b) l'articolo 3 è così modificato: i) al punto 24, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013, sono aggiunte le parole "o le amministrazioni doganali degli Stati EFTA competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità degli Stati EFTA che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali"; ii) al punto 25, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013, sono aggiunte le parole "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle procedure corrispondenti conformemente alla rispettiva normativa doganale nazionale."; iii) al punto 26, dopo le parole "territorio doganale dell'Unione" sono aggiunte le parole "o dei territori doganali degli Stati EFTA"; c) all'articolo 14, paragrafo 2, le parole ", tra cui i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano agli Stati EFTA; d) all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, i riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si intendono fatti, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle corrispondenti disposizioni del diritto doganale nazionale; e) per quanto riguarda il Liechtenstein, gli obblighi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, sono disciplinati dal diritto nazionale; f) al momento del loro ingresso nel SEE, i prodotti esportati dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti possono essere sottoposti ai controlli in conformità degli articoli da 25 a 28; g) l'articolo 25, paragrafi 2, 4 e 6, e l'articolo 34, paragrafo 6, non si applicano al Liechtenstein; h) l'articolo 26, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA; i) all'articolo 28, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "nel sistema informatico doganale" leggasi "in qualsiasi notifica rilasciata alle parti interessate secondo le procedure nazionali"; j) gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti a norma degli articoli da 29 a 31. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in qualità di osservatore. 3va. 32021 R 1121: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti ( GU L 243 del 9.7.2021, pag. 37 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue: a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione si intendono fatti, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle corrispondenti disposizioni del diritto doganale nazionale; b) all'articolo 1, lettera c), punto ix), le parole "normativa dell'Unione [violata]" sono sostituite dalle parole "disposizioni dell'accordo SEE [violate]". 3vb. 32022 R 1267: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21 )."; 4) nel capo XXI, al punto 1 (Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: "- 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 ).". Articolo 2 Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1020 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1121 e (UE) 2022/1267 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 . ( 2 ) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 37 . ( 3 ) GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2509/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2023/2509 è il riferimento per l'integrazione nel SEE del Regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, nonché dei regolamenti di esecuzione 2021/1121 e 2022/1267. Aziende esportatrici verso paesi EFTA, autorità di controllo e organismi notificati consultano questa normativa per comprendere i requisiti di sicurezza prodotti, controlli doganali, designazione impianti di prova e trasmissione dati statistici nel contesto dell'accordo SEE.

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