Decisione UE In vigore

Decisione UE 2478/2025

Decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione

Pubblicato: 21/10/2025 In vigore dal: 21/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i contenuti principali della Decisione UE 2025/2478 sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione?

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La Decisione UE 2025/2478 del Consiglio, adottata il 21 ottobre 2025, autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera. L'accordo disciplina la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione in settori quali ricerca e innovazione, energia nucleare, istruzione, formazione, gioventù, sport, cultura e sanità. Si applica a una vasta gamma di iniziative comuni di interesse reciproco, inclusa la trasformazione digitale.

L'accordo è parte integrante di un complesso più ampio di strumenti negoziati contestualmente, che comprende protocolli su disposizioni istituzionali, aiuti di Stato, sanità, energia elettrica e partecipazione alle agenzie spaziali. La sua entrata in vigore è collegata a quella degli altri accordi del pacchetto, garantendo un approccio coordinato alle relazioni bilaterali UE-Svizzera.

L'applicazione provvisoria dell'accordo è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 (o dal 1° gennaio 2026 se la firma avviene dopo il 15 novembre 2025), in attesa della ratifica formale. Tale applicazione provvisoria cessa comunque al 31 dicembre 2028 qualora la Svizzera non abbia completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'intero complesso di accordi.

La decisione si applica alle materie che ricadono nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre una procedura distinta disciplina la firma e l'applicazione provvisoria per le materie relative al Trattato Euratom sulla comunità europea dell'energia atomica.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2025/2478 of 21 October 2025 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, on the participation of the Swiss Confederation in Union programmes

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2478 16.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2478 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 12 marzo 2024, con decisione (UE, Euratom) 2024/995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali tra l’Unione e la Confederazione Svizzera ( 1 ) . Tali misure dovevano comprendere disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi; un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione, e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Il Consiglio aveva precedentemente autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità e sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell’Unione europea per il programma spaziale dell’Unione e per le ferrovie e modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio. (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un vasto complesso di accordi e protocolli («complesso») che comprende un accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione («accordo»); protocolli relativi alle disposizioni istituzionali, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e alle disposizioni modificative degli accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno cui la Svizzera partecipa; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica; un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza degli alimenti e un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sui termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale. (3) L’accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Svizzera ai programmi, attività o servizio dell’Unione, o a parti di essi, aperti alla sua partecipazione, contemplando una vasta gamma di settori, in particolare ricerca e innovazione, fusione e fissione nucleari, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura, e altri settori d’interesse comune quali la trasformazione digitale e l’azione in campo sanitario. (4) L’accordo è inoltre collegato intrinsecamente agli altri strumentidel complesso. In tal senso, l’accordo prevede infatti la partecipazione della Svizzera al programma d’azione dell’Unione in materia di salute, collegato strettamente all’accordo sulla sanità. In virtù dell’accordo potrebbero essere adottate misure compensative in caso di inosservanza degli obblighi imposti dall’accordo in merito al contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea. (5) I negoziati sull’accordo sono stati avviati e si sono conclusi contestualmente a quelli sugli strumenti del complesso nella sua integralità. All’articolo 17 l’accordo prevede che la propria entrata in vigore sia collegata a quella degli strumenti del resto del complesso. (6) L’accordo deve essere concluso contestualmente al resto degli strumenti del complesso e come sua parte integrante. (7) È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione per le materie che ricadono nel TFUE, con riserva della sua conclusione in data successiva. (8) Al fine di ampliare la loro cooperazione, l’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo prevede che le parti debbano applicarlo a titolo provvisorio, secondo le rispettive procedure e normative interne, a decorrere dal 1 o gennaio 2025, salvo se la data della firma è successiva al 15 novembre 2025, nel qual caso le parti devono applicare l’accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o gennaio 2026. (9) È opportuno pertanto che l’Unione applichi l’accordo a titolo provvisorio per le materie che ricadono nel TFUE. (10) In forza dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo la sua applicazione a titolo provvisorio debba cessare al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha espletato le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore degli altri strumenti dell’intero complesso. (11) Alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica si applica una procedura distinta a norma di tale trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome della Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione («accordo») per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), con riserva della sua conclusione ( 2 ) . Articolo 2 Con riserva di trattamento reciproco, per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom l’accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 18, in attesa della sua entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ( 3 ) . Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l’avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell’Unione ( GU L, 2024/995, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/995/oj ). ( 2 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2025/2480, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2480/oj . ( 3 ) La data di decorrenza dell’applicazione provvisoria dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2478/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2478 riguarda accordi internazionali, cooperazione UE-Svizzera e partecipazione a programmi comunitari; è rilevante per chi segue relazioni esterne dell'Unione, diritto internazionale pubblico e accordi bilaterali. Professionisti del diritto dell'UE consultano questa normativa per comprendere l'applicazione provvisoria di trattati, le procedure di firma e ratifica, e il collegamento tra strumenti normativi complessi nel quadro delle relazioni con paesi terzi.

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