Decisione UE In vigore

Decisione UE 2389/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2389 della Commissione, del 28 novembre 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero francese della Transizione ecologica che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 8053

Pubblicato: 28/11/2025 In vigore dal: 28/11/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/2389 riguardo all'uso del biocida Biobor JF negli aeromobili?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2389 autorizza la Francia a prorogare fino al 30 aprile 2027 l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Questa misura si applica esclusivamente agli utilizzatori professionali nel settore aeronautico e risponde a un'esigenza di sicurezza: la contaminazione microbiologica dei serbatoi (causata da batteri, muffe e lieviti) può compromettere il funzionamento dei motori e mettere a rischio i passeggeri. Il Biobor JF è attualmente l'unico prodotto raccomandato dai costruttori di aeromobili disponibile sul mercato, poiché l'alternativa precedente (Kathon™ FP 1.5) è stata ritirata nel 2020 a causa di gravi anomalie nei motori. Sebbene il principio attivo contenuto nel Biobor JF non sia ancora stato formalmente approvato secondo le procedure standard dell'UE, la Commissione ha ritenuto necessario consentire questa proroga eccezionale in quanto il mancato controllo della contaminazione rappresenterebbe un rischio concreto per la sicurezza aerea e non esistono alternative efficaci.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2389 della Commissione, del 28 novembre 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero francese della Transizione ecologica che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 8053] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2389 of 28 November 2025 concerning the extension of the action taken by the French Ministry of Ecological Transition permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 8053)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2389 2.12.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2389 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2025 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero francese della Transizione ecologica che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 8053] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 26 marzo 2025 il ministero francese della Transizione ecologica («autorità competente francese») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, dal 30 aprile 2025 al 26 ottobre 2025, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità competente francese ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente francese, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La rilevazione, la prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene la massa di reazione di 2,2’-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) come principio attivo. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La massa di reazione di 2,2’-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencata tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tale sostanza non rientra nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, che consente agli Stati membri di continuare ad applicare il regime o la prassi in essi vigenti in materia di messa a disposizione sul mercato o di uso di un determinato biocida, non si applica pertanto a tale principio attivo, che deve essere valutato e approvato prima che i biocidi che lo contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente francese una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente francese, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori di aeromobili riscontrate in seguito al trattamento di questi ultimi con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall’autorità competente francese, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. (7) Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per chiedere un’autorizzazione del prodotto. Nel giugno 2025 è stata presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una domanda di approvazione del principio attivo contenuto nel Biobor JF. L’approvazione del principio attivo e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione a lungo termine, ma è necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione. (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente francese di prorogare la misura oltre il 26 ottobre 2025. (9) Dato che detta misura è scaduta il 26 ottobre 2025, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il ministero francese della Transizione ecologica può prorogare fino al 30 aprile 2027 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 Il ministero francese della Transizione ecologica è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2389/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2389/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione riguarda l'autorizzazione eccezionale di un biocida secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, con applicazione dell'articolo 55 che consente misure temporanee per proteggere la salute pubblica e la sicurezza. Operatori del settore aeronautico, manutentori di aeromobili e fornitori di carburante per aviazione devono conoscere questa normativa per la conformità alle procedure di trattamento dei serbatoi e la documentazione della tracciabilità dei prodotti utilizzati.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →