Decisione (UE) 2025/2336 del Consiglio, del 7 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia in merito a un emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo
Quale posizione deve adottare l'Unione europea alla nona conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia riguardo all'emendamento della Pivieressa?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2025/2336 stabilisce che l'Unione europea deve approvare l'emendamento dell'Allegato 3, Tabella 1, dell'accordo AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) presentato dal Regno Unito durante la nona sessione della conferenza delle parti (11-14 novembre 2025). L'emendamento riguarda specificamente la specie Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) e mira ad incrementare il livello di protezione di questa popolazione in declino. La decisione è stata necessaria perché l'emendamento proposto richiede una modifica della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, materia che esula dall'ambito di competenza della Commissione europea e necessita dell'approvazione del Consiglio. Tuttavia, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a formulare una riserva rispetto all'emendamento, poiché la modifica della direttiva europea non potrebbe essere attuata entro i 90 giorni previsti dalla procedura internazionale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/2336 del Consiglio, del 7 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia in merito a un emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo
EN: Council Decision (EU) 2025/2336 of 7 November 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the ninth session of the Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, as regards an amendment to Table 1 of Annex 3 to the Agreement
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2336
18.11.2025
DECISIONE (UE) 2025/2336 DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia in merito a un emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
(
1
)
(«accordo») è stato approvato a nome dell’Unione europea con decisione 2006/871/CE del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
novembre 1999.
(2)
In applicazione dell’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati dell’accordo.
(3)
Nel corso della nona sessione, che si svolgerà dall’11 al 14 novembre 2025, la conferenza delle parti dell’accordo («MOP») dovrebbe adottare una risoluzione concernente l’adozione di emendamenti degli allegati dell’accordo. L’emendamento proposto dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo concerne la specie Pivieressa (
Pluvialis squatarola squatarola
) e richiederebbe, se adottato, una modifica della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Pertanto l’emendamento proposto esula dal campo di applicazione degli emendamenti che possono essere approvati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/871/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla MOP in merito all’emendamento proposto dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo riguardante la Pivieressa, poiché tale emendamento sarà vincolante per l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147CE.
(5)
La proposta di emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo, presentata dal Regno Unito e stabilita nel progetto di risoluzione 9.1 della MOP riguardante la Pivieressa, dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione in quanto contribuirà a incrementare il livello di protezione delle popolazioni di tale specie, che stanno diminuendo. Tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE, la Commissione dovrebbe formulare una riserva in relazione all’emendamento proposto dal momento che richiederebbe una modifica della direttiva 2009/147/CE, che non sarebbe attuabile entro 90 giorni dalla data di adozione della risoluzione 9.1 da parte della MOP,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona sessione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia («accordo») è di approvare l’emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo presentato dal Regno Unito e stabilito nel progetto di risoluzione 9.1 della nona sessione della conferenza delle parti dell’accordo, riguardante la Pivieressa (
Pluvialis squatarola squatarola
).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, 7 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/871/oj
.
(
2
)
Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (
GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 24
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2006/871/oj
).
(
3
)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2336/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La decisione riguarda l'AEWA (Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia) e la sua interazione con la Direttiva Uccelli 2009/147/CE, strumenti fondamentali per la protezione della fauna selvatica nell'Unione europea. Gli esperti di diritto ambientale e conservazione della natura consultano queste normative per comprendere gli obblighi internazionali dell'UE, le procedure di emendamento degli allegati tecnici e i meccanismi di riserva nelle conferenze delle parti.
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