Decisione UE In vigore

Decisione UE 2321/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2321 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati notificata con il numero C(2025) 7640

Pubblicato: 17/11/2025 In vigore dal: 17/11/2025 Documento ufficiale

Qual è il periodo di tolleranza per le tracce di colza geneticamente modificata negli alimenti e mangimi secondo la Decisione UE 2025/2321?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/2321 della Commissione europea prolunga il periodo di tolleranza per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di tre varietà di colza geneticamente modificata (Ms1xRf1, Ms1xRf2 e Topas 19/2) negli alimenti e nei mangimi fino al 31 dicembre 2028. Questa norma si applica a tutti gli operatori del settore alimentare e zootecnico nell'Unione europea che commercializzano prodotti contenenti o derivati da queste colze OGM. La tolleranza è fissata allo 0,1% in peso, una soglia ridotta rispetto ai precedenti periodi di transizione, e riguarda specificamente i prodotti importati dal Canada, unico paese dove queste varietà sono state coltivate commercialmente. La proroga è stata necessaria perché, nonostante i provvedimenti di ritiro dal mercato adottati da BASF SE (destinataria della decisione), tracce minime continuano a essere rilevate nelle catene alimentari umana e animale a causa della biologia della colza, che può rimanere quiescente nel suolo per lunghi periodi, e delle pratiche agricole storiche che hanno causato fuoriuscite accidentali difficili da stimare.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2321 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2025) 7640] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2321 of 17 November 2025 amending Decisions 2007/305/EC, 2007/306/EC and 2007/307/EC as regards the tolerance period for traces of Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hybrid oilseed rape, Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hybrid oilseed rape and Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oilseed rape, as well as for their derived products (notified under document C(2025) 7640)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2321 19.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2321 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2025 che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2025) 7640] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Le decisioni 2007/305/CE ( 2 ) , 2007/306/CE ( 3 ) e 2007/307/CE ( 4 ) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). (2) Tali decisioni hanno previsto un periodo di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire dal materiale geneticamente modificato era consentita purché tale presenza fosse in una percentuale non superiore allo 0,9 % e fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Il periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato sarebbero a volte potute rimanere nelle catene alimentari umana e animale anche dopo l'interruzione della vendita, da parte del titolare dell'autorizzazione Bayer CropScience AG, delle sementi derivate dagli organismi geneticamente modificati in questione e nonostante l'adozione di provvedimenti volti a evitare la presenza del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi. (3) Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito provvedimenti che Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato, e hanno previsto obblighi di comunicazione cui la società doveva ottemperare. (4) La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione ( 5 ) ha prorogato il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Il periodo di transizione è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione ( 6 ) , fino al 31 dicembre 2022 dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione ( 7 ) e fino al 31 dicembre 2025 dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/736 della Commissione ( 8 ) . (5) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione ( 9 ) ha modificato le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il destinatario, che è stato modificato da Bayer CropScience AG a BASF SE. (6) Nel novembre 2024 BASF Belgian Coordination Center CommV, una succursale di BASF SE, ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime del materiale geneticamente modificato, con un'ulteriore tendenza alla diminuzione, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce potrebbe trovare una spiegazione sia nella biologia della colza, poiché le sementi possono rimanere quiescenti per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole che sono state impiegate per raccogliere le sementi e che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE, (UE) 2016/2268, (UE) 2019/1562 e (UE) 2022/736. (7) In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2028, per consentire un'ulteriore diminuzione delle tracce residue del materiale geneticamente modificato nelle catene alimentari umana e animale. Per consentire alla Commissione di riesaminare la situazione prima di tale data, BASF SE dovrebbe riferire alla Commissione in merito all'attuazione del programma interno richiesto a norma delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, come pure sulle informazioni raccolte in merito alla presenza del materiale geneticamente modificato nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, unico paese in cui il materiale geneticamente modificato è stato coltivato a fini commerciali. (8) BASF SE dovrebbe continuare a garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le analisi durante il periodo di transizione. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione 2007/305/CE La decisione 2007/305/CE è così modificata: 1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1 o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»; 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché detta presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) . ( *1 ) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ( GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj ).»." Articolo 2 Modifiche della decisione 2007/306/CE La decisione 2007/306/CE è così modificata: 1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1 o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»; 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 o dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché detta presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.» . Articolo 3 Modifica della decisione 2007/307/CE L'articolo 1 della decisione 2007/307/CE è così modificato: 1) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1 o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»; 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché tale presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.» . Articolo 4 Destinatario La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj . ( 2 ) Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/305/oj ). ( 3 ) Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/306/oj ). ( 4 ) Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/307/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati ( GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/69/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati ( GU L 342 del 16.12.2016, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2268/oj ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati ( GU L 240 del 18.9.2019, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1562/oj ). ( 8 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/736 della Commissione, dell'11 maggio 2022, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei loro prodotti derivati ( GU L 136 del 13.5.2022, pag. 108 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/736/oj ). ( 9 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione, del 24 giugno 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario delle decisioni ( GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1117/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2321/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2321 riguarda organismi geneticamente modificati (OGM), tolleranza alle tracce di colza OGM, regolamento (CE) n. 1829/2003 su alimenti e mangimi geneticamente modificati, e conformità normativa per importatori e produttori di alimenti. Operatori del settore alimentare, zootecnico e del commercio internazionale devono consultarla per verificare i limiti di presenza accidentale di OGM, le scadenze di conformità e gli obblighi di tracciabilità secondo la normativa europea su sicurezza alimentare e etichettatura.

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