Decisione UE In vigore

Decisione UE 2298/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/12/2021 In vigore dal: 21/12/2021 Documento ufficiale

Quali certificati COVID-19 rilasciati dall'Uruguay sono riconosciuti come equivalenti a quelli dell'UE per la libera circolazione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 stabilisce che i certificati di vaccinazione, test e guarigione COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay attraverso il sistema "Plataforma Nacional Coronavirus Uy" sono riconosciuti come equivalenti a quelli emessi secondo il regolamento (UE) 2021/953. Questa equivalenza consente ai cittadini dell'UE, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio UE di utilizzare i certificati uruguaiani per esercitare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea. La Commissione ha verificato che il sistema uruguaiano è interoperabile con il quadro di fiducia dell'UE, garantisce l'autenticità e l'integrità dei certificati, e contiene tutti i dati necessari. I certificati uruguaiani accettati includono quelli per vaccini riconosciuti (Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, Janssen, Covishield, BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V e Convidecia), test di amplificazione dell'acido nucleico, e certificati di guarigione validi fino a 180 giorni dal primo test positivo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/2298 of 21 December 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Eastern Republic of Uruguay to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 458/527 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2298 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) L’8 ottobre 2021 la Repubblica orientale dell’Uruguay ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Plataforma Nacional Coronavirus Uy». La Repubblica orientale dell’Uruguay ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica orientale dell’Uruguay ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica orientale dell’Uruguay ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell’acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 14 dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica orientale dell’Uruguay, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay sono conformi a un sistema, «Plataforma Nacional Coronavirus Uy», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen, Covishield, BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V e Convidecia. (7) La Repubblica orientale dell’Uruguay ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi. (8) La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. (9) La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica orientale dell’Uruguay dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica orientale dell’Uruguay al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica orientale dell’Uruguay è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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