Decisione UE In vigore

Decisione UE 2292/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2292 della Commissione, del 7 novembre 2025, che riconosce che la relazione presentata dalla Polonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco in tale Stato membro

Pubblicato: 07/11/2025 In vigore dal: 07/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dati riconosciuti dalla Commissione europea sulle emissioni di gas serra dalla coltivazione di colza e granturco in Polonia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/2292 riconosce l'accuratezza dei dati presentati dalla Polonia il 24 aprile 2025 relativi alle emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate alla coltivazione di colza e granturco nelle 16 regioni NUTS 2 polacche. Questo riconoscimento è necessario affinché i biocarburanti e i bioliquidi prodotti da queste materie prime possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi di energia rinnovabile stabiliti dalla direttiva UE 2018/2001, poiché devono dimostrare una riduzione significativa delle emissioni rispetto ai combustibili fossili. I dati forniti misurano le emissioni in grammi di CO2-equivalente per chilogrammo di prodotto raccolto (materia secca), suddividendo le componenti dirette (N2O da suolo, fertilizzanti, pesticidi) e indirette (combustibili, semi, neutralizzazione). La decisione rimane valida fino al 2 dicembre 2030, salvo variazioni significative dei dati che la Polonia deve notificare tempestivamente alla Commissione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2292 della Commissione, del 7 novembre 2025, che riconosce che la relazione presentata dalla Polonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco in tale Stato membro EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2292 of 7 November 2025 recognising that the report submitted by Poland under Article 31(2) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council contains accurate data for the purposes of measuring the greenhouse gas emissions associated with the cultivation of rapeseed and maize in that Member State

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2292 12.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2292 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2025 che riconosce che la relazione presentata dalla Polonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici, che rappresentano il valore medio in una determinata zona, possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 24 aprile 2025 la Polonia ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . La Polonia ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Polonia. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che la Polonia ha presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 24 aprile 2025 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Polonia. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La Polonia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 24 aprile 2025, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa cessa di applicarsi il 2 dicembre 2030. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ( GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj ). ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza nelle regioni NUTS 2 della Polonia (grammi CO 2 -eq/kg di colza raccolto, materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida PL51 DOLNOŚLĄSKI 199,1 73,3 164,6 34,0 4,37 84,0 0,55 560 PL61 KUJAWSKO-POMORSKI 227,9 82,9 185,2 37,5 3,83 78,3 0,56 616 PL81 LUBELSKI 243,9 79,0 170,4 33,6 3,29 75,4 0,50 606 PL43 LUBUSKI 211,4 72,3 173,7 17,2 3,70 82,5 0,63 561 PL71 ŁÓDZKI 244,3 85,5 144,7 28,2 2,85 84,4 0,54 591 PL21 MAŁOPOLSKI 214,8 67,5 157,9 41,6 2,62 77,8 0,48 563 PL92 MAZOWIECKI 203,3 72,4 150,4 30,0 2,02 82,4 0,48 541 PL52 OPOLSKI 234,2 79,4 175,2 34,6 3,91 74,9 0,50 603 PL82 PODKARPACKI 191,7 67,7 182,1 64,6 3,16 83,6 0,52 593 PL84 PODLASKI 236,7 87,7 166,5 20,7 3,42 88,9 0,52 604 PL63 POMORSKI 240,7 75,9 172,8 36,0 3,85 84,7 0,52 614 PL22 ŚLĄSKI 207,9 75,4 145,3 26,7 3,93 95,2 0,52 555 PL72 ŚWIĘTOKRZYSKI 188,8 66,2 136,2 26,6 2,43 78,1 0,45 499 PL62 WARMIŃSKO-MAZURSKI 215,0 75,8 175,2 35,4 4,35 73,9 0,50 580 PL91 WARSZAWSKI-STOŁECZNY 206,9 80,0 150,4 55,3 3,48 82,6 0,46 579 PL41 WIELKOPOLSKI 230,5 87,5 177,4 35,0 4,24 90,0 0,55 625 PL42 ZACHODNIOPOMORSKI 212,9 79,8 194,0 46,1 3,98 82,1 0,53 619 Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di granturco nelle regioni NUTS 2 della Polonia (grammi CO 2 -eq/kg di granturco raccolto, materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida PL51 DOLNOŚLĄSKI 159,2 39,4 91,6 17,9 1,05 33,1 0,85 343 PL61 KUJAWSKO-POMORSKI 124,5 34,0 71,4 12,2 1,44 38,1 0,84 282 PL81 LUBELSKI 115,5 28,7 57,4 9,8 0,61 60,7 0,73 273 PL43 LUBUSKI 136,4 37,3 64,9 11,7 0,65 43,0 1,04 295 PL71 ŁÓDZKI 126,2 35,0 55,6 9,2 1,37 36,9 0,83 265 PL21 MAŁOPOLSKI 124,1 27,2 44,9 11,4 0,54 33,5 0,74 242 PL92 MAZOWIECKI 150,1 33,6 57,8 9,7 1,89 38,0 1,03 292 PL52 OPOLSKI 115,1 30,1 67,7 12,1 1,16 34,0 0,81 261 PL82 PODKARPACKI 105,4 26,3 63,1 29,8 1,06 35,1 0,88 262 PL84 PODLASKI 146,4 39,9 56,1 22,6 0,72 31,0 0,84 298 PL63 POMORSKI 114,5 28,5 42,5 24,8 1,75 33,7 0,74 247 PL22 ŚLĄSKI 114,6 29,2 59,8 10,1 0,91 38,1 0,82 254 PL72 ŚWIĘTOKRZYSKI 96,5 24,1 49,2 38,3 0,44 41,5 0,61 251 PL62 WARMIŃSKO-MAZURSKI 103,5 27,1 52,5 16,3 0,83 29,7 0,94 231 PL91 WARSZAWSKI-STOŁECZNY 139,5 39,3 72,5 21,5 1,73 40,8 0,98 316 PL41 WIELKOPOLSKI 133,2 38,8 53,5 9,2 1,45 44,6 0,91 282 PL42 ZACHODNIOPOMORSKI 113,0 30,7 52,7 29,5 0,96 46,3 0,95 274 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2292/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La normativa riguarda la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi secondo la direttiva UE 2018/2001, disciplinando il riconoscimento dei valori tipici di emissioni GHG per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas serra. Operatori del settore agroenergetico, produttori di biocarburanti e consulenti ambientali consultano questi dati per verificare la conformità agli obblighi di riduzione emissioni, bilancio di carbonio e tracciabilità della materia prima agricola nelle regioni NUTS 2.

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