Decisione UE In vigore

Decisione UE 2255/2020

Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione del il 29 dicembre 2020 relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria de

Pubblicato: 29/12/2020 In vigore dal: 29/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli accordi conclusi tra l'UE e il Regno Unito in materia nucleare e commerciale con la Decisione (Euratom) 2020/2255?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (Euratom) 2020/2255 del 29 dicembre 2020 approva e applica provvisoriamente due accordi internazionali tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Regno Unito, entrati in vigore il 1° gennaio 2021 al termine del periodo di transizione post-Brexit. Il primo accordo riguarda la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare tra il governo britannico e Euratom, disciplinando la collaborazione nel settore nucleare civile. Il secondo è l'accordo sugli scambi e la cooperazione, che copre materie commerciali e di ricerca, inclusa l'associazione del Regno Unito ai programmi di ricerca Euratom e all'Impresa comune europea per ITER.

L'applicazione provvisoria è stata necessaria data l'urgenza della situazione e la scadenza del 31 dicembre 2020 del periodo di transizione, in attesa del completamento delle procedure di ratifica formale e della revisione giuridico-linguistica finale in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea è autorizzata a firmare gli accordi a nome di Euratom e a designare i rappresentanti per l'applicazione provvisoria. Gli Stati membri possono inoltre concludere accordi bilaterali con il Regno Unito nel settore nucleare, nel rispetto delle condizioni previste dal trattato Euratom.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione del il 29 dicembre 2020 relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro EN: Commission Decision (Euratom) 2020/2255 of 29 December 2020 on the conclusion, by the European Commission, and provisional application of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Atomic Energy Community for Cooperation on the Safe and Pea

Testo normativo

31.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 445/2 DECISIONE (Euratom) 2020/2255 DELLA COMMISSIONE del il 29 dicembre 2020 relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista l'approvazione del Consiglio, considerando quanto segue: (1) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Regno Unito negoziati per un nuovo accordo di partenariato. In esito ai negoziati le parti hanno convenuto, a livello di negoziatori, l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, ("accordo sugli scambi e la cooperazione") e l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare"). (2) L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER, che è disciplinata dalla parte quinta dello stesso accordo. L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso anche a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato Euratom. La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione europea sono soggette a una procedura distinta. (3) Tenuto conto della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità, dell'urgenza della situazione, dato che il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom è opportuno che l'accordo sugli scambi e la cooperazione sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. (4) D'intesa con il Regno Unito è opportuno applicare in via provvisoria l'accordo sull'energia nucleare in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, sia completata la revisione giuridico-linguistica finale e le versioni linguistiche riviste siano dichiarate definitive e facenti fede dalle parti. A tale riguardo, la Commissione ricorda che ai sensi dell'articolo 101 del trattato le è conferito il potere di concludere accordi internazionali e che, a norma del trattato Euratom, spetta alla Commissione decidere in merito alla firma e garantire l'applicazione provvisoria di tali accordi previa l'approvazione del Consiglio. (5) Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato stesso, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare. (6) È opportuno concludere, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare. DECIDE: Articolo 1 1.   È approvato, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare. Ferma restando la reciprocità, l'accordo di cui al primo comma è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui al paragrafo 3. 2.   L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, è approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica per le materie che ricadono nel trattato Euratom. Ferma restando la reciprocità, l'accordo di cui al primo comma è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui al paragrafo 3. 3.   Le versioni degli accordi nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono sottoposte a una revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono considerate facenti fede e definitive a seguito di uno scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo. 4.   Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è allegato alla presente decisione. Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è allegato alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio ( 1 ) . Articolo 2 La presidente della Commissione è autorizzata a designare la/le persona/e abilitata/e a notificare al Regno Unito, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La notifica contiene l'elenco degli Stati membri che hanno informato la Commissione della loro intenzione di non includere la tecnologia nel campo di applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro la data di entrata in vigore di tale accordo. Articolo 3 La presidente della Commissione europea è autorizzata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 a nome della Comunità europea dell'energia atomica e a designare la/le persona/e abilitata/e a prendere tutte le misure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di cui all'articolo 1. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020 Ursula VON DER LEYEN Presidente della Commissione ( 1 ) Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del il 30 dicembre 2020 relativa alla firma, per conto dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate tra l'Unione europea e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2 .).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2255/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione (Euratom) 2020/2255 disciplina gli accordi internazionali tra UE e Regno Unito in materia di energia nucleare, cooperazione scientifica e scambi commerciali, applicabili provvisoriamente dal 1° gennaio 2021. Professionisti del diritto internazionale e consulenti energetici consultano questa normativa per comprendere il quadro normativo post-Brexit su Euratom, ricerca nucleare, ITER e accordi bilaterali nel settore atomico.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Cambio valute del mese di febbraio 2020 Provvedimento AdE 2369228 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →