Decisione della Commissione (EU) 2019/2252 del 17 dicembre 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Stop Finning - Stop the trade (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo) notificata con il numero C(2019) 9203 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/2252 sulla proposta di iniziativa dei cittadini "Stop Finning - Stop the trade"?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2019 registra ufficialmente l'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Stop Finning - Stop the trade", che chiede di vietare il commercio delle pinne di squalo nell'Unione europea. L'iniziativa si propone di estendere il divieto già esistente dell'asportazione di pinne a bordo delle navi dell'UE anche al commercio (importazione, esportazione e transito) di pinne staccate dal corpo dell'animale, richiedendo che tutte le pinne rimangano naturalmente attaccate al corpo dello squalo in ogni forma di commercio.
La decisione riguarda i cittadini europei, gli organizzatori dell'iniziativa (rappresentati da Nils Kluger e Alexander Hendrik Cornelissen) e potenzialmente tutti gli operatori del settore ittico e commerciale dell'UE coinvolti nel commercio di pinne di squalo. La registrazione dell'iniziativa rappresenta il primo passo formale del procedimento: consente ai promotori di raccogliere firme dai cittadini europei per richiedere alla Commissione di elaborare una proposta legislativa su questo tema.
In pratica, la decisione non introduce obblighi immediati, ma legittima il processo democratico di partecipazione dei cittadini secondo il Regolamento (UE) n. 211/2011. La Commissione ha ritenuto che la proposta non esula dalla sua competenza legislativa, poiché rientra nella politica comune della pesca (articolo 43 TFUE) e nella politica commerciale comune (articolo 207 TFUE), e non viola i valori dell'Unione.
Per le imprese del settore ittico e del commercio di pinne, questa decisione segnala un possibile orientamento normativo futuro verso restrizioni più severe sul commercio di pinne di squalo, anche se al momento non comporta modifiche vincolanti alla normativa vigente.
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Riferimento normativo
Decisione della Commissione (EU) 2019/2252 del 17 dicembre 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Stop Finning - Stop the trade (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo) [notificata con il numero C(2019) 9203] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
EN: Commission Decision (EU) 2019/2252 of 17 December 2019 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop Finning — Stop the trade (notified under document C(2019) 9203) (Only the English text is authentic)
Testo normativo
30.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 336/312
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (EU) 2019/2252
del 17 dicembre 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo)
[notificata con il numero C(2019) 9203]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini
(
1
)
, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
L’oggetto della proposta d’iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» si riferisce a quanto segue: «Sebbene l’asportazione di pinne a bordo di navi dell’UE e nelle acque dell’UE sia vietata e gli squali debbano essere sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo, l’UE è uno dei maggiori esportatori di pinne e un importante centro di transito per il commercio mondiale di pinne.»
(2)
Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L’UE è uno dei principali attori dello sfruttamento degli squali e poiché le ispezioni in mare sono rare le pinne sono tuttora illegalmente conservate, trasbordate o sbarcate nell’UE. Intendiamo porre fine al commercio di pinne nell’UE, compresi l’importazione, l’esportazione e il transito di pinne diverse da quelle naturalmente attaccate al corpo dell’animale. Poiché lo spinnamento impedisce l’adozione di misure efficaci per la conservazione degli squali, chiediamo di estendere il regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
anche al commercio di pinne e chiediamo pertanto alla Commissione di elaborare un nuovo regolamento che estenda la disposizione delle ‘pinne naturalmente attaccate al corpo’ a ogni forma di commercio di squali e razze nell’UE».
(3)
Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione affermando, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei.
(4)
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l’Unione più accessibile.
(5)
Per quanto riguarda l’oggetto dell’iniziativa proposta, ai fini dell’applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell’Unione per:
—
l’adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
—
la definizione del quadro di attuazione della politica commerciale comune, sulla base dell’articolo 207, paragrafo 2, del TFUE.
(6)
Per questi motivi, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d’iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(7)
Inoltre l’istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d’iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del TUE.
(8)
La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo) dovrebbe pertanto essere registrata.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo) è registrata.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 2 gennaio 2020.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d’iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Finning - Stop the trade» rappresentati da Nils KLUGER e Alexander Hendrik CORNELISSEN in veste di referenti.
Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Il vicepresidente
(
1
)
GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (
GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1
).
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L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 211/2011 e rappresenta uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione europea. La proposta riguarda la modifica del Regolamento (UE) n. 605/2013 sulla pesca e il commercio di pinne di squalo, rientrando nella competenza della Commissione secondo gli articoli 43 e 207 del TFUE. Operatori commerciali e imprese del settore ittico devono monitorare gli sviluppi normativi in materia di restrizioni al commercio di fauna selvatica e sostenibilità ambientale.
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