Decisione UE In vigore

Decisione UE 2242/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione del 23 dicembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito notificata con il numero C(2020) 9628 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 23/12/2020 In vigore dal: 23/12/2020 Documento ufficiale

Quali misure di protezione stabilisce la Decisione UE 2020/2242 contro l'influenza aviaria H5N1 nel Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione europea del 23 dicembre 2020 disciplina le misure di protezione veterinaria in risposta a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N1 rilevato nel Regno Unito, nella contea del North Yorkshire. La decisione si applica agli operatori del settore avicolo e alle autorità competenti britanniche, stabilendo l'istituzione di due zone geografiche specifiche: una zona di protezione con raggio di 3 chilometri e una zona di sorveglianza con raggio di 10 chilometri, entrambe centrate su coordinate GPS precise (N54.37, W2.16). In queste aree devono essere applicate le misure di controllo veterinario previste dalla direttiva 2005/94/CE, che includono restrizioni ai movimenti di pollame e volatili, controlli sanitari intensificati e monitoraggio epidemiologico. La decisione era valida fino al 31 dicembre 2020 e mirava a prevenire la diffusione del virus, proteggere gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e evitare ostacoli ingiustificati al commercio internazionale di prodotti avicoli.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione del 23 dicembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9628] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2242 of 23 December 2020 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in the United Kingdom (notified under document C(2020) 9628) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

28.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 436/69 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2242 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9628] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo di recesso, considerando quanto segue: (1) L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. (3) La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. (4) In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. (5) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio del paese interessato prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia. (6) Il Regno Unito ha recentemente notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 nel suo territorio, nella contea del North Yorkshire, in un’azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza. (7) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio. (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nel Regno Unito in relazione all’HPAI. (9) Di conseguenza si dovrebbero definire, nell’allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza del Regno Unito nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. (10) Data l’urgenza della situazione epidemiologica per quanto riguarda la diffusione dei virus dell’HPAI, è importante che la presente decisione sia adottata quanto prima. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16 ). ALLEGATO PARTE A Zona di protezione di cui all’articolo 1: Regno Unito Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.37 and W2.16 31.12.2020 PARTE B Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1: Regno Unito Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.37 and W2.16 31.12.2020

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La Decisione UE 2020/2242 rappresenta un intervento di sanità animale nel settore avicolo, disciplinando zone di protezione e sorveglianza secondo la direttiva 2005/94/CE. Gli operatori del comparto avicolo, i veterinari ufficiali e le autorità competenti devono applicare misure di controllo veterinario, tracciabilità dei volatili e restrizioni commerciali nelle aree interessate dal focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

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