Decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio del 29 novembre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2021/2234 e quali sono le sue implicazioni per i contingenti tariffari?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/2234 del Consiglio del 29 novembre 2021 approva un accordo tra l'Unione europea e l'Australia in forma di scambio di lettere, negoziato secondo l'articolo XXVIII del GATT 1994. L'accordo affronta la necessità di rimodulare i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020. Quando il Regno Unito si è ritirato, le concessioni tariffarie precedentemente negoziate a livello UE dovevano essere ridistribuite tra i Paesi terzi, poiché il volume totale dei contingenti era stato calcolato includendo il Regno Unito come parte dell'Unione. L'Australia, come membro del GATT/OMC, aveva diritto a negoziare una compensazione per la riduzione delle sue quote di accesso al mercato europeo. L'accordo rappresenta il risultato di questi negoziati e modifica le concessioni tariffarie per tutti i contingenti interessati, garantendo una ripartizione equa tra i partner commerciali dell'UE.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio del 29 novembre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
EN: Council Decision (EU) 2021/2234 of 29 November 2021 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Australia pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
Testo normativo
16.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 452/1
DECISIONE (UE) 2021/2234 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2021
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
(2)
I negoziati con l’Australia si sono conclusi e il 18 dicembre 2020 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).
(3)
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 4 ottobre 2021, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/515 del Consiglio
(
2
)
.
(4)
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia in relazione ai negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo
(
4
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
S. KUSTEC
(
1
)
Approvazione dell'11 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2021/515 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni su tutti i contingenti tariffari inclusi nella tabella UE CLXXV a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (
GU L 104 del 25.3.2021, pag. 27
).
(
3
)
Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(
4
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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La Decisione riguarda contingenti tariffari, accordi commerciali internazionali e negoziati GATT/OMC, elementi fondamentali per chi opera nel commercio estero e nelle relazioni doganali. Operatori economici, importatori e consulenti di commercio internazionale devono considerare le modifiche alle tariffe doganali e alle quote di importazione secondo l'articolo XXVIII del GATT 1994, che disciplina la rinegoziazione delle concessioni tariffarie tra membri dell'OMC.
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