Decisione UE In vigore

Decisione UE 2233/2020

Decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio del 23 dicembre 2020 concernente l’impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo

Pubblicato: 23/12/2020 In vigore dal: 23/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2233 riguardo ai fondi derivanti dai rientri dello strumento per gli investimenti ACP?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2233 del Consiglio del 23 dicembre 2020 disciplina il riutilizzo dei fondi che tornano indietro (rientri) dallo strumento per gli investimenti ACP, derivanti da operazioni dei Fondi europei di sviluppo (9°, 10° e 11°). Si applica ai paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e riguarda la gestione di dividendi, plusvalenze, interessi e rimborsi di capitale provenienti da investimenti precedenti. La decisione prolunga il periodo di impegno di questi fondi fino al 30 giugno 2021 (o all'entrata in vigore dello strumento per il finanziamento esterno), consentendo nuovi investimenti prima della transizione verso il nuovo quadro finanziario. Dal 1° luglio 2021, i rientri confluiranno nello strumento per il finanziamento esterno (EFSD+) e saranno utilizzati per finanziamenti tramite la Banca europea per gli investimenti, operazioni di finanziamento misto, garanzie di bilancio e strumenti finanziari, con priorità ai settori ad alto rischio finanziario, ai finanziamenti a impatto e ai paesi meno sviluppati. La decisione garantisce continuità nel sostegno ai paesi ACP durante la transizione verso i nuovi meccanismi di finanziamento europeo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio del 23 dicembre 2020 concernente l’impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo EN: Council Decision (EU) 2020/2233 of 23 December 2020 concerning the commitment of the funds stemming from reflows under the ACP Investment Facility from operations under the 9th, 10th and 11th European Development Funds

Testo normativo

28.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 437/188 DECISIONE (UE) 2020/2233 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 concernente l’impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9 o , 10 o e 11 o Fondo europeo di sviluppo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 1 ) («accordo interno relativo all’11 o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) I fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) da operazioni nell’ambito del 9 o , 10 o e 11 o Fondo europeo di sviluppo (FES) («fondi derivanti dai rientri») non possono essere impegnati oltre il 31 dicembre 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti deliberando all’unanimità su proposta della Commissione. (2) È evidente che, sebbene lo strumento per gli investimenti ACP abbia contribuito agli obiettivi di riduzione della povertà, integrazione nell’economia mondiale e sviluppo sostenibile dei paesi ACP, come previsto dall’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( 2 ) («accordo di partenariato ACP-UE»), non ha tuttavia massimizzato il suo contributo al conseguimento di tali obiettivi. L’uso continuato dei rientri dello strumento per gli investimenti ACP nell’ambito di un nuovo quadro e di una nuova governance potrebbe portare a migliori risultati in termini di sviluppo. (3) Il 14 giugno 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («proposta NDICI»), che prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e di una garanzia per le azioni esterne, nel quale gli Stati membri potrebbero versare contributi da destinare all’avvio di azioni in regioni, paesi, settori o finestre di investimento esistenti specifici. (4) Il 4 dicembre 2020 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 2/2020 ( 3 ) che modifica la decisione n. 3/2019 ( 4 ) relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all’entrata in vigore di un nuovo accordo ACP-UE («nuovo accordo») o all’applicazione a titolo provvisorio tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore. È opportuno prorogare fino al 30 giugno 2021 il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 5, dell’accordo interno relativo all’11 o FES, durante il quale possono essere impegnati i fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9 o , 10 o e 11 o Fondo europeo di sviluppo, al fine di consentire nuovi impegni di rientri nell’ambito dello strumento per gli investimenti ACP e garantire un sostegno continuo ai paesi ACP fino alla piena operatività di uno strumento per il finanziamento del vicinato, della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale («strumento per il finanziamento esterno»), che dovrà essere adottato sulla base della proposta NDICI. (5) Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo e del Consiglio ( 5 ) (EFSD) è considerato altamente rilevante per le esigenze di investimento delle regioni interessate (Africa subsahariana e vicinato europeo), nonché per le priorità e gli impegni dell’Unione. (6) Nella comunicazione congiunta del 9 marzo 2020 dal titolo «Verso una strategia globale con l’Africa» («comunicazione congiunta»), la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») hanno invitato l’Unione a sostenere la crescita sostenibile e l’occupazione in tutto il continente africano. L’Unione intende tra l’altro collaborare con l’Africa per promuovere gli investimenti intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi. (7) Nella comunicazione congiunta la Commissione e l’alto rappresentante hanno sottolineato che gli strumenti finanziari devono incoraggiare gli investimenti con un forte impatto in termini di sviluppo, in gran parte a sostegno del settore privato, conformemente ai criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo», vale a dire impatto misurabile sullo sviluppo, addizionalità, neutralità, comunanza di interessi e cofinanziamento, effetto dimostrativo e aderenza alle norme sociali, ambientali e fiscali. (8) È necessario consentire che i rientri di cui alla presente decisione costituiscano contributi allo strumento per il finanziamento esterno («entrate con destinazione specifica esterne» di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ) per finanziare il sostegno ai paesi ACP nell’ambito di un unico pacchetto e conformemente agli obiettivi, ai principi e alla governance dello strumento per il finanziamento esterno, mediante strumenti finanziari, operazioni di finanziamento misto, garanzie di bilancio o qualsiasi altra forma di aiuto non rimborsabile, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ciò consentirà una transizione senza interruzioni dallo strumento per gli investimenti ACP e garantirà la continuità in termini di gamma di prodotti. (9) I fondi derivanti dai rientri non dovrebbero essere ricevuti dallo strumento per il finanziamento esterno come entrata con destinazione specifica esterna al di là del 31 dicembre 2027. Fatte salve le decisioni da adottare con riguardo ai successivi quadri finanziari pluriennali, dopo tale data detti fondi saranno ricevuti mediante successivi meccanismi di finanziamento fino al loro esaurimento. (10) I rientri dello strumento per gli investimenti ACP, in considerazione dell’importo complessivo stimato previsto per il periodo 2021–2027, dovrebbero essere trasferiti su base annua a integrazione delle pertinenti linee di bilancio dello strumento per il finanziamento esterno, conformemente ai documenti di programmazione. (11) La Commissione dovrebbe canalizzare i fondi derivanti dai rientri attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI), anche mediante l’EFSD+, al fine di massimizzarne l’impatto sullo sviluppo e l’addizionalità, tenendo anche conto delle questioni di sostenibilità del debito. Tutte le operazioni dovrebbero essere soggette alla governance dell’EFSD+ e al principio «dare priorità alle politiche». (12) Conformemente alla proposta NDICI, i fondi derivanti dai rientri dovrebbero essere principalmente destinati agli strumenti di sviluppo ad alto rischio finanziario, in particolare ai finanziamenti a impatto, ai fondi azionari e alle attività nei paesi meno sviluppati (PMS). Le operazioni dovrebbero cercare di massimizzare l’impatto sullo sviluppo. (13) Ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 7 ) , la quota del Regno Unito dello strumento per gli investimenti ACP a titolo del FES, accumulata durante i vari periodi FES, deve essere rimborsata al Regno Unito con la maturazione dell’investimento. Salvo diversamente convenuto, la quota di capitale del Regno Unito non è reimpegnata dopo la fine del periodo d’impegno dell’11 o FES, né è riportata su periodi successivi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per le operazioni nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP, il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 5, dell’accordo interno relativo all’11 o FES, durante il quale possono essere impegnati i fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9 o , 10 o e 11 o Fondo europeo di sviluppo, è prorogato fino al 30 giugno 2021 o fino all’entrata in vigore di un regolamento che istituisce lo strumento per il finanziamento esterno, se in data posteriore, e in ogni caso non oltre il 30 novembre 2021, al fine di consentire nuovi impegni di rientri nell’ambito dello strumento per gli investimenti ACP. Articolo 2 1.   I fondi derivanti da rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9 o , 10 o e 11 o Fondo europeo per lo sviluppo dopo il 30 giugno 2021 costituiscono contributi allo strumento per il finanziamento esterno, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’erogazione di finanziamenti tramite la BEI mediante garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto nell’ambito dell’EFSD+, di una garanzia per le azioni esterne e di strumenti finanziari o qualsiasi altro aiuto non rimborsabile conformemente agli obiettivi, ai principi e alla governance dell’EFSD+. 2.   Fatte salve le decisioni da adottare con riguardo ai successivi quadri finanziari pluriennali, dopo il 31 dicembre 2027 e fino all’esaurimento dei rientri, i fondi derivanti dai rientri costituiscono contributi a successivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, che sostituiscono lo strumento per il finanziamento esterno. 3.   Ai fini della presente decisione, per «rientri» si intendono i redditi, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi di qualsiasi conto aperto al fine di registrare la liquidità detenuta per conto dello strumento per gli investimenti ACP. Si intendono altresì la remunerazione degli investimenti di tesoreria, nonché i rimborsi, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie svincolate e il rimborso del capitale dei prestiti risultanti da operazioni effettuate nell’ambito dello strumento per gli investimenti ACP. Anche i fondi derivanti dal disimpegno dei rientri sono considerati rientri. 4.   I rientri sono soggetti alle norme e alle procedure applicabili dello strumento per il finanziamento esterno. Articolo 3 I contributi sono destinati ai paesi ACP. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021, a eccezione dell’articolo 2, che si applica dal 1 o luglio 2021 o a decorrere dall’entrata in vigore di un regolamento che istituisce lo strumento per il finanziamento esterno, se in data posteriore. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 . ( 3 ) Decisione n. 2/2020 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 420 del 14.12.2020, pag. 32 ). ( 4 ) Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD ( GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 7 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .

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