Decisione UE In vigore

Decisione UE 2232/2020

Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa

Pubblicato: 22/12/2020 In vigore dal: 22/12/2020 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2020/2232 e come si costituisce il collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso con il Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 stabilisce la posizione dell'Unione europea per l'adozione di un elenco di 25 personalità qualificate a esercitare funzioni di arbitri nel collegio arbitrale istituito dall'accordo di recesso del Regno Unito. Questo collegio rappresenta il meccanismo di risoluzione delle controversie tra l'UE e il Regno Unito in relazione all'applicazione e interpretazione dell'accordo di recesso. L'elenco comprende cinque presidenti (selezionati congiuntamente dalle parti) e venti membri ordinari (dieci proposti dall'UE e dieci dal Regno Unito), tutti scelti tra personalità che offrano garanzie di indipendenza e posseggano le qualifiche richieste per le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi. I candidati devono essere giureconsulti di notoria competenza con conoscenze specialistiche di diritto dell'Unione e diritto internazionale pubblico, e non possono essere membri, funzionari o agenti delle istituzioni dell'UE, dei governi degli Stati membri o del governo britannico. La decisione prevede inoltre una procedura di rotazione per le future nomine di presidenti e un elenco di riserva di candidati proposti dall'Unione per colmare eventuali posti vacanti, garantendo così la continuità e l'equilibrio del collegio nel tempo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall’Unione a norma dell’accordo EN: Council Decision (EU) 2020/2232 of 22 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of

Testo normativo

28.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 437/182 DECISIONE (UE) 2020/2232 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall’Unione a norma dell’accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ( 1 ) , il 30 gennaio 2020 l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1 o febbraio 2020. (2) A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento. (3) A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, l’elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell’Unione e di diritto internazionale pubblico. L’elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (4) L’Unione e il Regno Unito hanno proposto di comune accordo cinque candidati per l’incarico di presidente del collegio arbitrale e hanno proposto ciascuno dieci nominativi per gli incarichi di membro del collegio arbitrale. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto. (6) È inoltre opportuno stabilire una riserva composta da esperti disposti e idonei a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso e che possono essere contattati al fine di mantenere aggiornato l’elenco di 25 personalità per quanto riguarda i nominativi proposti dall’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso per quanto rigarda lo stabilimento di un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso: a) si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione, e b) è quella di sostenere l’acclusione al verbale della riunione del comitato misto di una nota in cui sono stabilite le procedure per la futura nomina di presidenti nell’elenco di presidenti per il collegio arbitrale previsto dall’accordo di recesso, come allegata alla presente decisione. Articolo 2 Un elenco di riserva delle personalità che potrebbero essere proposte in futuro dall’Unione per colmare eventuali posti vacanti nell’elenco di 25 personalità di cui all’articolo 1 è stabilito in conformità all’allegato. Articolo 3 La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. .../2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA del … che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo IL COMITATO MISTO, visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 1 ) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 171, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto a norma dell’accordo, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. (2) A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso l’elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell’Unione e di diritto internazionale pubblico. Tali personalità non sono membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (3) Considerate la proposta congiunta dell’Unione e del Regno Unito di cinque personalità per la carica di presidente del collegio arbitrale e le rispettive proposte dell’Unione e del Regno Unito di dieci nominativi ciascuno per la funzione di membro del collegio arbitrale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell’accordo di recesso figura nell’allegato I. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 o gennaio 2021. Fatto a ... Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ALLEGATO I della decisione n. …/2020 del comitato misto Presidenti del collegio arbitrale previsto dall’accordo di recesso Sig.ra Corinna WISSELS Sig.ra Angelika Helene Anna NUSSBERGER Sig. Jan KLUCKA Sir Daniel BETHLEHEM Sig.ra Gabrielle KAUFMANN-KOHLER Membri ordinari del collegio arbitrale previsto dall’accordo di recesso UE: Sig. Hubert LEGAL Sig.ra Helena JÄDERBLOM Sig.ra Ursula KRIEBAUM Sig. Jan WOUTERS Sig. Christoph Walter HERRMANN Sig. Javier DIEZ-HOCHLEITNER Sig.ra Alice GUIMARAES-PUROKOSKI Sig. Barry DOHERTY Sig.ra Tamara ĆAPETA Sig. Nico SCHRIJVER UK: Sir Gerald BARLING Sir Christopher BELLAMY Sig. Zachary DOUGLAS Sir Patrick ELIAS Dame Elizabeth GLOSTER Sir Peter GROSS Sig. Toby LANDAU QC Sig. Dan SAROOSHI QC Sig.ra Jemima STRATFORD QC Sir Michael WOOD PROGETTO DI NOTA DA ACCLUDERE AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI RECESSO, XX DICEMBRE 2020, CHE STABILISCE LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA NOMINA DI FUTURI PRESIDENTI NELL’ELENCO DEI PRESIDENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE PREVISTO DALL’ACCORDO DI RECESSO Il comitato misto ha adottato oggi l’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’articolo 171 dell’accordo di recesso. Le parti ricordano che la quinta personalità figurante nell’elenco dei presidenti è stata selezionata dopo un sorteggio che si è svolto il 9 dicembre 2020 in presenza di rappresentanti di entrambe le parti. Al fine di garantire un equilibrio nel tempo è opportuno applicare una rotazione in base alla quale, quando diventa vacante il posto occupato da un presidente presentato dalla parte i cui candidati occupano tre dei cinque posti dell’elenco, l’altra parte presenterà tre candidati tra i quali la prima parte selezionerà, entro tre giorni lavorativi, un presidente per coprire tale posto vacante. Se diventa vacante il posto occupato da un presidente presentato dalla parte i cui candidati occupano due dei cinque posti dell’elenco, non si applica alcuna rotazione e la parte in questione presenta tre candidati tra i quali l’altra parte selezionerà, entro tre giorni lavorativi, un presidente per coprire tale posto vacante. Di conseguenza l’elenco dei presidenti non avrà mai meno di due presidenti presentati da ciascuna parte. Dopo ogni sostituzione di cui sopra, il comitato misto dovrebbe modificare l’elenco delle 25 personalità mediante decisione adottata a norma dell’articolo 171 dell’accordo di recesso. In ogni caso il comitato misto riesaminerà l’elenco delle 25 personalità due anni dopo l’entrata in vigore della decisione del comitato misto adottata oggi. Le parti faranno tutto il possibile per proporre congiuntamente un elenco di cinque presidenti durante il riesame, come stabilito nell’accordo di recesso. Tale elenco dovrebbe sostituire l’elenco precedente entro sei mesi dall’inizio del riesame. Se non è possibile raggiungere un accordo sul quinto presidente durante il processo di riesame, la parte i cui candidati in quel momento occupano due dei cinque posti dell’elenco presenta tre candidati tra i quali l’altra parte selezionerà entro tre giorni un presidente per coprire tale posto nell’elenco. A seguito del processo di riesame, il comitato misto dovrebbe modificare l’elenco delle 25 personalità mediante decisione adottata a norma dell’articolo 171 dell’accordo di recesso. Tutti i candidati proposti da una parte per essere selezionati dall’altra parte secondo la procedura di cui alla presente nota devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 171 dell’accordo di recesso e, qualora una parte ritenga ragionevolmente che ciò non avvenga, si riserva il diritto di opporsi all’inclusione o alla nomina di tale candidato. ALLEGATO Elenco di riserva di candidati proposti dall’Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso Sig. Myron NICOLATOS Sig. Ezio PERILLO Sig. Vilenas VADAPALAS Sig. Andreas MÜLLER Sig. Pierre d’ARGENT Sig. Radostin Georgiev PETROV Sig. Costas CLERIDES Sig. Antonin MOKRY Sig. Carri GINTER Sig. Nikolaos MARKOPOULOS Sig. Jukka SNELL Sig. János MARTONYI Sig.ra Alessandra PIETROBON Sig. Ignas VEGELE Sig.ra Anita KOVALEVSKA Sig. Kaj I. HOBER Sig. Matej AVBELJ

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