Decisione di esecuzione (UE) 2020/2215 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina notificata con il numero C(2020) 9552 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali paesi sono autorizzati a esportare sperma bovino nell'Unione Europea secondo la decisione UE 2020/2215?
Spiegato da FiscoAI
La decisione di esecuzione (UE) 2020/2215 della Commissione europea, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare sperma di animali della specie bovina nell'Unione Europea. In particolare, aggiunge il Regno Unito e Jersey (dipendenza della Corona) all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE, che contiene l'elenco completo dei paesi terzi da cui sono consentite tali importazioni. Questa modifica è stata necessaria a seguito della fine del periodo di transizione dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, avvenuta il 31 dicembre 2020. Il Regno Unito ha fornito le garanzie sanitarie richieste dalla normativa comunitaria per poter continuare il commercio di sperma bovino con gli Stati membri. È importante sottolineare che, in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord non è inclusa nell'autorizzazione per il Regno Unito, poiché rimane soggetta al diritto dell'Unione in questa materia.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2215 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2020) 9552] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2215 of 22 December 2020 amending Annex I to Implementing Decision 2011/630/EU as regards the entries for the United Kingdom and certain of the Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for imports into the Union of semen of domestic animals of the bovine species (notified under document C(2020) 9552) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
28.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 438/54
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2215 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina
[notificata con il numero C(2020) 9552]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione
(
2
)
stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di sperma di animali della specie bovina. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.
(2)
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbero essere inseriti nell’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
(4)
Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(5)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (
GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32
).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificato:
1)
dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:
«GB
Regno Unito
(
*1
)
2)
dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«JE
Jersey».
(
*1
)
A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
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La decisione riguarda le importazioni di sperma bovino congelato e le condizioni sanitarie per gli scambi commerciali tra paesi terzi e l'Unione Europea, disciplinate dalla direttiva 88/407/CEE. Gli operatori del settore zootecnico, i veterinari e gli importatori di materiale biologico animale devono consultare questa normativa per verificare l'idoneità dei fornitori esteri e i requisiti di polizia sanitaria applicabili alle transazioni internazionali di sperma di animali della specie bovina.
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