Decisione UE In vigore

Decisione UE 2214/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2214 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina notificata con il numero C(2020) 9551 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/12/2020 In vigore dal: 22/12/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2020/2214 riguardo all'importazione di sperma suino dal Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/2214 del 22 dicembre 2020 modifica le regole per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nell'Unione europea, inserendo il Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi autorizzati. Questa modifica è stata necessaria a seguito della fine del periodo di transizione dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, avvenuta il 31 dicembre 2020. Il Regno Unito ha fornito le garanzie sanitarie richieste dalla normativa precedente (Decisione 2012/137/UE) per poter continuare a esportare sperma suino verso gli Stati membri dell'Unione. La decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2021 e riguarda gli allevatori e i commercianti di sperma suino che operano tra il Regno Unito e l'UE. È importante notare che, secondo il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord non è inclusa in questa autorizzazione, rimanendo soggetta alle regole dell'UE in materia di importazioni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2214 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2020) 9551] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2214 of 22 December 2020 amending Annex I to Implementing Decision 2012/137/EU as regards the entry for the United Kingdom in the list of third countries or parts thereof authorised for the import into the Union of semen of domestic animals of the porcine speciesd (notified under document C(2020) 9551) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

28.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 438/51 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2214 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2020) 9551] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione ( 2 ) stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione di esecuzione reca un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina. (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2012/137/UE per figurare nell’elenco di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE. (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina ( GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29 ). ALLEGATO Nell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente: «GB Regno Unito ( *1 ) ( *1 ) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».

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La Decisione UE 2020/2214 rappresenta un adeguamento normativo post-Brexit per il commercio di materiale biologico animale, disciplinando le importazioni di sperma suino secondo i criteri di polizia sanitaria stabiliti dalla Direttiva 90/429/CEE. Operatori del settore zootecnico e veterinari consultano questa normativa per verificare i requisiti di conformità, le garanzie sanitarie e le procedure doganali applicabili agli scambi commerciali di materiale riproduttivo tra Regno Unito e Stati membri UE.

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