Decisione UE In vigore

Decisione UE 2214/2019

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione del 20 dicembre 2019 che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione notificata con il numero C(2019) 9428 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/12/2019 In vigore dal: 20/12/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 e fino a quando rimane in vigore?

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La Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione europea del 20 dicembre 2019 modifica la precedente Decisione 2007/25/CE, prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) fino al 31 dicembre 2020, anziché fino al 31 dicembre 2019. Questa normativa si applica ai movimenti non commerciali di volatili da compagnia all'interno dell'Unione europea e riguarda principalmente gli Stati membri, che devono garantire il rispetto delle misure zoosanitarie previste. La proroga è stata necessaria perché la situazione epidemiologica globale dell'HPAI rimane critica, con focolai di diversi sottotipi H5 e H7 che continuano a diffondersi nei paesi terzi, creando rischi di introduzione del virus nell'UE attraverso i movimenti di animali da compagnia. La decisione mantiene in vigore le misure di mitigazione già esistenti fino all'adozione di nuovi atti delegati e di esecuzione che dovrebbero entrare in vigore entro la fine del 2020.

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Riferimento normativo

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione del 20 dicembre 2019 che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2019) 9428] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/2214 of 20 December 2019 amending Decision 2007/25/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community, as regards its period of application (notified under document C(2019) 9428) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

23.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 332/166 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2214 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2019 che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2019) 9428] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ( 1 ) , in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 2007/25/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2019. (2) Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti non commerciali di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE. (3) Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le norme zoosanitarie e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia nell'Unione sono attualmente in fase di preparazione nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013. Tuttavia tali atti volti a sostituire permanentemente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE non saranno adottati prima del 31 dicembre 2019, vale a dire la data di scadenza della decisione 2007/25/CE. (4) Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica globale per quanto riguarda l'HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2020, data entro cui dovrebbero essere stati adottati l'atto delegato e l'atto di esecuzione che stabiliscono le norme che sostituiranno quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2019» è sostituita da «31 dicembre 2020». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità ( GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29 ).

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La Decisione UE 2019/2214 riguarda le norme zoosanitarie e di certificazione per i movimenti non commerciali di volatili da compagnia, disciplinando gli obblighi degli Stati membri in materia di protezione della salute animale e umana. Professionisti del settore veterinario, autorità competenti e operatori che movimentano animali da compagnia devono conoscere i requisiti di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), i certificati sanitari richiesti e le restrizioni geografiche basate sulla situazione epidemiologica nei paesi terzi.

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