Decisione UE In vigore

Decisione UE 2208/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2208 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di alcune regioni del Regno Unito notificatacon il numero C(2025) 7264

Pubblicato: 31/10/2025 In vigore dal: 31/10/2025 Documento ufficiale

Quali regioni del Regno Unito hanno ottenuto il riconoscimento di rischio trascurabile di BSE secondo la Decisione UE 2025/2208?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/2208 del 31 ottobre 2025 modifica la classificazione sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) per alcune regioni del Regno Unito. In seguito al riconoscimento dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) del 29 maggio 2025, le regioni dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia nel Regno Unito sono state riclassificate da "rischio controllato di BSE" a "rischio trascurabile di BSE". Questa modifica si applica agli scambi commerciali di bovini e prodotti derivati tra il Regno Unito e l'Unione europea, nonché alle importazioni da paesi terzi. La decisione riflette il miglioramento delle condizioni sanitarie veterinarie in queste regioni, in linea con i criteri del codice sanitario della WOAH. L'Irlanda del Nord mantiene invece la sua precedente classificazione di rischio trascurabile, già riconosciuta in precedenza.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2208 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di alcune regioni del Regno Unito [notificatacon il numero C(2025) 7264] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2208 of 31 October 2025 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of certain regions of the United Kingdom (notified under document C(2025) 7264)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2208 4.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2208 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2025 che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di alcune regioni del Regno Unito [notificatacon il numero C(2025) 7264] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») siano classificati sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE. (2) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello dell’Unione. (3) L’allegato, parti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione ( 2 ) reca un elenco con la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dei paesi o delle regioni sulla base del loro rischio di BSE. I paesi o le regioni elencati nella parte A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli elencati nella parte B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE, mentre la parte C del medesimo allegato dispone che i paesi o le regioni non elencati nelle parti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE. (4) Attualmente il Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, rientra nell’allegato, parte B, della decisione 2007/453/CE come paese con un rischio controllato di BSE. (5) Il 29 maggio 2025 l’assemblea mondiale dei delegati della WOAH ha adottato la risoluzione n. 17 Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members ( 3 ) , entrata in vigore il 30 maggio 2025. Tale risoluzione ha riconosciuto le regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito come aventi un rischio trascurabile di BSE, in linea con i criteri stabiliti nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. Dopo un riesame della situazione a livello dell’Unione a seguito della risoluzione n. 17 della WOAH, la Commissione ha ritenuto che la nuova qualifica sanitaria della WOAH con riguardo alla BSE delle regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito dovrebbe riflettersi nell’allegato della decisione 2007/453/CE. (6) L’elenco di paesi o regioni riportato nell’allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo che le regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito siano elencate nella parte A di tale allegato tra i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/453/CE. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj . ( 2 ) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2021-08-10 ). ( 3 ) https://www.woah.org/app/uploads/2025/06/92gs-2025-res-17-tech-bse-status-final-en.pdf . ALLEGATO «ALLEGATO ELENCO DI PAESI O REGIONI A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE Stati membri — Belgio — Bulgaria — Cechia — Danimarca — Germania — Estonia — Irlanda — Spagna — Francia — Croazia — Italia — Cipro — Lettonia — Lituania — Lussemburgo — Ungheria — Malta — Paesi Bassi — Austria — Polonia — Portogallo — Romania — Slovenia — Slovacchia — Finlandia — Svezia Regioni di Stati membri ( 1 ) — Irlanda del Nord Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) — Islanda — Liechtenstein — Norvegia — Svizzera Paesi terzi — Argentina — Australia — Brasile — Canada — Cile — Colombia — Costa Rica — India — Israele — Giappone — Jersey — Namibia — Nuova Zelanda — Panama — Paraguay — Perù — Serbia ( 2 ) — Singapore — Inghilterra e Galles e Scozia nel Regno Unito — Stati Uniti — Uruguay B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE Stati membri — Grecia Paesi terzi — Messico — Nicaragua — Corea del Sud — Taiwan C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE — Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B. » ( 1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 )], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. ( 2 ) Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra ( GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2208 riguarda la classificazione BSE secondo il regolamento (CE) n. 999/2001 sulla prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Gli operatori del settore zootecnico e delle carni devono conoscere le categorie di rischio BSE (trascurabile, controllato, indeterminato) per conformarsi alle norme sanitarie veterinarie e alle restrizioni commerciali. Importatori, esportatori e veterinari consultano questa normativa per verificare lo status sanitario delle regioni e applicare le misure di controllo appropriate.

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