Decisione UE In vigore

Decisione UE 2207/2019

Decisione (UE) 2019/2207 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo

Pubblicato: 05/12/2019 In vigore dal: 05/12/2019 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla modifica del Protocollo sull'acidificazione e l'eutrofizzazione alla 39ª seduta dell'organo esecutivo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero?

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La Decisione (UE) 2019/2207 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere durante la 39ª seduta dell'organo esecutivo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, tenutasi a dicembre 2019. L'UE si impegna a sostenere la proposta degli Stati Uniti di modificare l'allegato VII del Protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi ambientali comuni. Riguardo alla modifica dell'articolo 3bis, l'UE supporterà la proposta solo se i paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale la riterranno utile; diversamente, inviterà gli Stati Uniti a ritirarla e potrà opporsi formalmente. La decisione si applica agli Stati membri dell'UE e ai loro rappresentanti nelle sedi internazionali, garantendo coerenza nella posizione negoziale su questioni di inquinamento atmosferico transfrontaliero, materia già regolata dalla Direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/2207 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo EN: Council Decision (EU) 2019/2207 of 5 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 39th session of the Executive Body of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution as regards certain amendments to the Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone

Testo normativo

23.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 332/17 DECISIONE (UE) 2019/2207 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39 a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 191, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») ha un protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo («protocollo»), che è stato adottato nel 1999. (2) A norma dell’articolo 13 bis del protocollo, le parti partecipanti a una sessione dell’organo esecutivo della convenzione («organo esecutivo») possono adottare modifiche del protocollo e dei suoi allegati. (3) Il protocollo è stato modificato nel 2012 mediante l’adozione delle decisioni 2012/1 e 2012/2 da parte delle parti presenti alla 30 a seduta dell’organo esecutivo. Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui al protocollo. La modifica figurante nella decisione 2012/2 ha richiesto l’accettazione delle parti del protocollo ed è stata approvata dall’Unione con la decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio ( 1 ) . Tale modifica è entrata in vigore il 7 ottobre 2019. (4) Alla 39 a seduta, che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2019, l’organo esecutivo deciderà in merito all’adozione di modifiche dell’articolo 3 bis del protocollo e dell’allegato VII del protocollo, proposte dagli Stati Uniti d’America, per consentire alle parti non UE una più agevole ratifica del protocollo. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organo esecutivo, in quanto l’oggetto e il contenuto del protocollo da modificare sono contemplati dall’ acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (6) La posizione dell’Unione alla 39 a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere la proposta di modificare l’allegato VII del protocollo. (7) Ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39 a seduta del comitato esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione alla 39 a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere tale proposta. Ove tali parti non indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la loro proposta e, ove gli Stati Uniti d’America non la ritirino, l’Unione dovrebbe potersi opporre alla proposta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 39 a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («39 a seduta dell’organo esecutivo») è la seguente: a) sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare l’allegato VII del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024; b) ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39 a seduta dell’organo esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2030 è utile, sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare detto articolo; c) ove la condizione di cui alla lettera b) del presente articolo non sia soddisfatta, invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo; d) se gli Stati Uniti d’America non ritirano la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo in seguito a un invito di cui alla lettera c) del presente articolo, l’Unione può sollevare obiezioni nei confronti della proposta. Articolo 2 I rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, in riunioni di coordinamento in loco, concordare gli adeguamenti della posizione di cui all’articolo 1, alla luce degli sviluppi della 39 a seduta dell’organo esecutivo, senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. LINTILÄ ( 1 ) Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all’accettazione, a nome dell’Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico ( GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3 ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE ( GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1 ).

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La Decisione riguarda modifiche al Protocollo sull'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'abbattimento dell'ozono troposferico, strumenti fondamentali per la riduzione delle emissioni atmosferiche transfrontaliere e il controllo dell'inquinamento ambientale. Esperti di diritto ambientale e rappresentanti delle istituzioni europee consultano questa normativa per comprendere gli impegni dell'UE in materia di protezione della qualità dell'aria, limiti di emissione nazionali e flessibilità temporale nell'adempimento degli obblighi internazionali.

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