Decisione (UE) 2023/2191 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2023/2191 e quali sono le parti coinvolte nell'accordo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2191 del Consiglio, adottata il 28 settembre 2023, autorizza la firma di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda riguardante disposizioni complementari per la partecipazione dell'Islanda allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nel periodo 2021-2027. L'accordo si inquadra nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere e disciplina i contributi finanziari dell'Islanda e le modalità della sua partecipazione ai programmi europei di gestione frontaliera.
La decisione riguarda specificamente i paesi associati allo spazio Schengen (come l'Islanda) che desiderano partecipare ai finanziamenti europei per le politiche di frontiera e visti. I negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio il 21 febbraio 2022 e si sono conclusi positivamente con la firma dell'accordo il 14 febbraio 2023. La decisione esclude dalla partecipazione la Danimarca (per il protocollo n. 22) e l'Irlanda (in quanto non partecipe dell'acquis di Schengen).
In pratica, la decisione autorizza il presidente del Consiglio a designare i firmatari dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua successiva conclusione formale. L'accordo garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/2191 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027
EN: Council Decision (EU) 2023/2191 of 28 September 2023 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2191
13.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2191 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati
(
1
)
con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. I negoziati con l’Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 14 febbraio 2023.
(2)
A norma degli articoli 1 e 2 delprotocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
(
4
)
(«accordo»), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(
1
)
Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (
GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (
GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
4
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2191/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2023/2191 è rilevante per chi opera nel settore della gestione delle frontiere, politica dei visti e finanziamenti europei, in particolare per consulenti che assistono amministrazioni pubbliche e organismi coinvolti nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Il documento cita il regolamento (UE) 2021/1148, l'acquis di Schengen, i contributi finanziari dei paesi associati e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il controllo della Corte dei conti.
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