Decisione UE In vigore

Decisione UE 2189/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 09/12/2021 In vigore dal: 09/12/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2021/2189 riguardo ai certificati COVID-19 di Cabo Verde?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/2189 del 9 dicembre 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde rispetto a quelli emessi secondo il regolamento UE 2021/953 (certificato COVID digitale dell'UE). Questo significa che i certificati di vaccinazione, test e guarigione da COVID-19 rilasciati da Cabo Verde con il sistema "Nha Card" sono accettati negli Stati membri dell'Unione europea per facilitare la libera circolazione delle persone. La decisione si applica ai cittadini dell'UE, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, alle condizioni previste dal regolamento UE 2021/954. La Commissione europea ha verificato tecnicamente che il sistema "Nha Card" è interoperabile con il quadro di fiducia dell'UE e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati, contenendo tutti i dati necessari. Cabo Verde accetta a sua volta i certificati rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello SEE secondo il medesimo regolamento, garantendo reciprocità nel riconoscimento.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/2189 of 9 December 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Cabo Verde to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 443/7 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2189 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione («certificato COVID digitale dell'UE») con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi a cittadini dell'Unione e loro familiari se la Commissione ritiene che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde a cittadini dell'Unione e loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde a cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 23 settembre 2021 la Repubblica di Cabo Verde ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Nha Card». La Repubblica di Cabo Verde ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica di Cabo Verde ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica di Cabo Verde ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 1° dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Cabo Verde, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità di un sistema, l'«Nha Card», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica di Cabo Verde ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, BBIBP-CorV e Covishield. (7) La Repubblica di Cabo Verde ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi. (8) La Repubblica di Cabo Verde ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. (9) La Repubblica di Cabo Verde ha anche informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Cabo Verde dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o per abrogarla se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Cabo Verde al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica di Cabo Verde è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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