Decisione UE In vigore

Decisione UE 2188/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 09/12/2021 In vigore dal: 09/12/2021 Documento ufficiale

Quali certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati Arabi Uniti sono riconosciuti come equivalenti a quelli dell'UE e quali condizioni devono soddisfare?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione europea del 9 dicembre 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati Arabi Uniti rispetto a quelli emessi secondo il regolamento (UE) 2021/953. In particolare, sono considerati equivalenti i certificati di vaccinazione e di test (ma non di guarigione) rilasciati dal sistema "Alhosn EU Pass" degli Emirati Arabi Uniti. Questa equivalenza si applica ai cittadini dell'Unione, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, facilitando il loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE. I certificati devono contenere i dati necessari secondo l'allegato del regolamento (UE) 2021/953, essere interoperabili con il quadro di fiducia dell'UE e consentire la verifica dell'autenticità, validità e integrità. Gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati ad accettare i certificati rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE, e a trattare i dati personali contenuti nei certificati solo per verificare lo stato vaccinale e il risultato del test, senza conservarli successivamente.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/2188 of 9 December 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the United Arab Emirates to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 443/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2188 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 16 settembre 2021 gli Emirati arabi uniti hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Alhosn EU Pass». Gli Emirati arabi uniti hanno informato la Commissione di ritenere che i loro certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, gli Emirati arabi uniti hanno informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che accettano i certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953. (5) A seguito di una richiesta degli Emirati arabi uniti, il 20 ottobre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità di un sistema, denominato «Alhosn EU», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU» riportano i dati necessari. (6) Gli Emirati arabi uniti hanno altresì informato la Commissione che rilasciano certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Spikevax, Covishield, il vaccino anti COVID-19 Janssen, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax e CoronaVac. (7) Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che rilasciano certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi. (8) Gli Emirati arabi uniti hanno altresì informato la Commissione che non rilasciano certificati di guarigione interoperabili. (9) Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul loro territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione e il risultato del test e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, gli Emirati arabi uniti dovrebbero essere collegati al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogarla se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima gli Emirati arabi uniti al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 Gli Emirati arabi sono collegati al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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La Decisione 2021/2188 riguarda il riconoscimento reciproco dei certificati COVID-19 tra l'Unione Europea e i paesi terzi, applicando i principi di interoperabilità e equivalenza normativa previsti dal regolamento (UE) 2021/953. I professionisti che operano nel settore della mobilità internazionale, della sanità pubblica e della libera circolazione devono considerare questa decisione per verificare l'accettazione dei certificati di vaccinazione e test, nonché le modalità di trattamento dei dati personali e il collegamento al quadro di fiducia digitale dell'UE.

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