Decisione UE In vigore

Decisione UE 2182/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento notificata con il numero C(2020) 8977

Pubblicato: 18/12/2020 In vigore dal: 18/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono le sostanze chimiche per le quali l'Unione Europea ha vietato l'importazione e quali invece sono consentite solo a determinate condizioni secondo la Decisione di Esecuzione UE 2020/2182?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di Esecuzione UE 2020/2182 del 18 dicembre 2020 stabilisce le risposte definitive dell'Unione Europea sulla futura importazione di sostanze chimiche pericolose, in attuazione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC). Il documento vieta completamente l'importazione di forato (pesticida) ed esabromociclododecano (sostanza industriale) perché già proibiti dalla normativa UE rispettivamente sui prodotti fitosanitari e sui biocidi, e dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti. Per altre sostanze come il pentabromodifeniletere commerciale, l'ottabromodifeniletere commerciale e i PFOS (acido perfluorottano sulfonato e derivati), l'importazione è consentita solo a condizioni molto specifiche e ristrette, principalmente per usi legati alla riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e dispositivi medici immessi sul mercato prima di determinate date, oppure per specifici usi industriali con rilascio minimo di inquinanti. La decisione modifica la precedente decisione del 2014 per allinearsi agli sviluppi normativi introdotti dal regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. Questa normativa riguarda importatori, distributori e produttori di sostanze chimiche che operano nell'UE e devono verificare se le loro importazioni rientrano nelle categorie vietate o condizionate.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento [notificata con il numero C(2020) 8977] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2182 of 18 December 2020 laying down the final import response on behalf of the Union concerning the future import of certain chemicals pursuant to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council and amending the Commission Implementing Decision of 15 May 2014 adopting Union import decisions for certain chemicals pursuant to that Regulation (notified under document C(2020) 8977)

Testo normativo

22.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433/55 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2182 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento [notificata con il numero C(2020) 8977] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»). (2) In occasione della sua nona riunione, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandoli di conseguenza alla procedura PIC. Il 16 settembre 2019 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto. (3) Il forato è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del forato come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l’immissione sul mercato e l’uso del forato come componente di biocidi sono vietati dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del forato nell’Unione. (4) L’esabromociclododecano è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) vieta la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione dell’esabromociclododecano. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione dell’esabromociclododecano nell’Unione. (5) In occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha incluso il pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere), l’ottabromodifeniletere commerciale (compresi l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere) e l’acido perfluorottano sulfonico, i perfluorottani sulfonati, i perfluorottani sulfonamidi e i perfluorottani sulfonili nella procedura PIC come sostanze chimiche industriali. Le risposte relative all’importazione di queste sostanze chimiche sono state adottate nella decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (6) Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione del pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere) e l’ottabromodifeniletere commerciale (compresi l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere commerciale nell’Unione. (7) Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di acido perfluorottano sulfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (PFOS). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di PFOS nell’Unione. (8) Poiché gli sviluppi normativi nell’Unione introdotti dal regolamento (UE) 2019/1021 sono intervenuti dopo l’adozione della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014, è opportuno modificare di conseguenza tale decisione, DECIDE: Articolo 1 Le risposte sull’importazione di forato ed esabromociclododecano sono riportate nell’allegato I. Articolo 2 L’allegato II della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 è sostituito dall’allegato II della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020 Per la Commissione Virginijus SINKEVIČIUS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 . ( 2 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). ( 6 ) GU C 152 del 20.5.2014, pag. 2 . ALLEGATO I Risposta sull'importazione di forato FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Forato 1.2 Numero CAS 298-02-2 1.3 Categoria ☒ Pesticida ☐ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☒ Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: … SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☒ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell'Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti forato, poiché tale principio attivo non è approvato in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 ). Inoltre, è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti forato poiché tale principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 ). SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il forato è classificato come segue: Tossicità acuta 2* – H300 – Letale se ingerito. Tossicità acuta 1 – H310 Letale a contatto con la pelle. Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616 E-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int Risposta sull'importazione di esabromociclododecano FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1 o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Esabromociclododecano 1.2 Numero CAS 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6 1.3 Categoria ☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☒ Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: … SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☒ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell'Unione la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dell'esabromociclododecano sono proibite in base al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'esabromociclododecano è classificato come segue: Repro. 2 – H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Latt. – H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616 E-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int ALLEGATO II Risposta sull'importazione di pentabromodifeniletere commerciale FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1 o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Pentabromodifeniletere commerciale compresi: — Tetrabromodifeniletere — Pentabromodifeniletere 1.2 Numero CAS 40088-47-9 - Tetrabromodifeniletere 32534-81-9 - Pentabromodifeniletere 1.3 Categoria ☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☐ Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso del pentabromodifeniletere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni: l'importazione del pentabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1 o luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019; g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il pentabromodifeniletere è classificato come segue: Latt. – H 362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. STOT RE 2 * – H 373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616 E-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int Risposta sull'importazione di ottabromodifeniletere FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1 o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Ottabromodifeniletere commerciale compresi: — Esabromodifeniletere — Ettabromodifeniletere 1.2 Numero CAS 36483-60-0 - Esabromodifeniletere 68928-80-3 - Ettabromodifeniletere 1.3 Categoria ☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☐ Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso dell'ottabromodifeniletere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni: l'importazione dell'ottabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1 o luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019; g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'ettabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616 E-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int Risposta sull'importazione di acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1 o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili 1.2 Numero CAS Numeri CAS pertinenti: 1763-23-1 - acido perfluorottano sulfonato 2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio 29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio 29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio 70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammina 56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio 251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio 4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide 31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide 1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide 24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide 307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e sulfonile 1.3 Categoria ☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☐ Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le importazioni di acido perfluorottano sulfonato e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ), che stabilisce quanto segue: 1. Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS sia allo stato puro che all'interno di miscele o come componenti di articoli. 2. Il divieto non si applica ai PFOS presenti non intenzionalmente in sostanze, miscele o articoli, sotto forma contaminante in tracce, purché: a) per le sostanze o le miscele, la concentrazione di PFOS sia pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso); oppure b) per i prodotti semifiniti o gli articoli, o parti dei medesimi, la concentrazione di PFOS sia inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m 2 del materiale rivestito. 3. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è ridotta al minimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS: — abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell'Unione sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato e dei suoi derivati (PFOS) a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). Tale regolamento consente tuttavia delle deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3. SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☒ Sì ☐ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☒ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☒ Sì ☐ No Per essere esportata? ☒ Sì ☐ No Altre osservazioni In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il acido perfluorottano sulfonato (numero CAS 1763-23-1) è classificato come segue: Tossicità acuta 4* – H302 – Nocivo se ingerito. Tossicità acuta 4* – H332 – Nocivo se inalato. Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena. Latt. – H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. STOT RE 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossicità acquatica cronica 2 – H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Repr. 1B – H360D – Può nuocere al feto. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616 E-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE: Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 22 9178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int

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