Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2019/2150 e quale posizione deve adottare l'Unione europea presso il comitato di gestione della convenzione internazionale sui controlli delle merci alle frontiere?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere presso il comitato di gestione della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere. In particolare, l'UE deve sostenere un emendamento all'articolo 7 dell'allegato 8 della convenzione, che modifica la frequenza di rendicontazione sui progressi nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada. L'emendamento sostituisce il termine "due anni" con "cinque anni", riducendo così gli obblighi di reporting periodico. Questa modifica comporta vantaggi significativi per gli Stati membri dell'UE, in quanto riduce gli oneri amministrativi legati alla presentazione di rapporti frequenti sullo stato di avanzamento delle procedure doganali e di controllo frontaliero. Il rappresentante dell'Unione presso il comitato ha anche facoltà di concordare modifiche tecniche minori al progetto di emendamento, purché non ne alterino la sostanza.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
EN: Council Decision (EU) 2019/2150 of 9 December 2019 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods
Testo normativo
16.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 325/165
DECISIONE (UE) 2019/2150 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere («convenzione») è stata approvata con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio
(
1
)
.
(2)
Conformemente all’articolo 22 della convenzione, il comitato di gestione di cui al paragrafo 2 di tale articolo («comitato di gestione») può adottare emendamenti a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.
(3)
Nella sua dodicesima sessione il comitato di gestione dovrà adottare un emendamento all’articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di gestione, in quanto l’emendamento alla convenzione vincolerà l’Unione.
(5)
L’Unione è a favore del nuovo articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione, poiché la riduzione della frequenza di rendicontazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada comporta minori oneri amministrativi per gli Stati membri.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di comitato di gestione della convenzione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima sessione del comitato di gestione, o in una sessione successiva, consiste nel sostenere il progetto di emendamento accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il rappresentante dell’Unione presso il comitato di gestione può concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (
GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1
).
ALLEGATO
EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE
Allegato 8, articolo 7
Sostituire
«due anni»
con
«cinque anni».
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La Decisione UE 2019/2150 riguarda la posizione dell'Unione europea presso organismi internazionali e la gestione delle convenzioni internazionali in materia di controlli doganali e armonizzazione delle procedure frontaliere. Professionisti del settore doganale, consulenti per il commercio internazionale e operatori logistici devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di rendicontazione, la frequenza dei controlli alle frontiere e l'impatto sulle procedure di trasporto internazionale su strada.
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