Decisione UE In vigore

Decisione UE 2150/2019

Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Pubblicato: 09/12/2019 In vigore dal: 09/12/2019 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2019/2150 e quale posizione deve adottare l'Unione europea presso il comitato di gestione della convenzione internazionale sui controlli delle merci alle frontiere?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere presso il comitato di gestione della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere. In particolare, l'UE deve sostenere un emendamento all'articolo 7 dell'allegato 8 della convenzione, che modifica la frequenza di rendicontazione sui progressi nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada. L'emendamento sostituisce il termine "due anni" con "cinque anni", riducendo così gli obblighi di reporting periodico. Questa modifica comporta vantaggi significativi per gli Stati membri dell'UE, in quanto riduce gli oneri amministrativi legati alla presentazione di rapporti frequenti sullo stato di avanzamento delle procedure doganali e di controllo frontaliero. Il rappresentante dell'Unione presso il comitato ha anche facoltà di concordare modifiche tecniche minori al progetto di emendamento, purché non ne alterino la sostanza.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere EN: Council Decision (EU) 2019/2150 of 9 December 2019 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods

Testo normativo

16.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325/165 DECISIONE (UE) 2019/2150 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere («convenzione») è stata approvata con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio ( 1 ) . (2) Conformemente all’articolo 22 della convenzione, il comitato di gestione di cui al paragrafo 2 di tale articolo («comitato di gestione») può adottare emendamenti a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti. (3) Nella sua dodicesima sessione il comitato di gestione dovrà adottare un emendamento all’articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di gestione, in quanto l’emendamento alla convenzione vincolerà l’Unione. (5) L’Unione è a favore del nuovo articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione, poiché la riduzione della frequenza di rendicontazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada comporta minori oneri amministrativi per gli Stati membri. (6) La posizione dell’Unione in sede di comitato di gestione della convenzione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima sessione del comitato di gestione, o in una sessione successiva, consiste nel sostenere il progetto di emendamento accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il rappresentante dell’Unione presso il comitato di gestione può concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere ( GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1 ). ALLEGATO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE Allegato 8, articolo 7 Sostituire «due anni» con «cinque anni».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2150/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2019/2150 riguarda la posizione dell'Unione europea presso organismi internazionali e la gestione delle convenzioni internazionali in materia di controlli doganali e armonizzazione delle procedure frontaliere. Professionisti del settore doganale, consulenti per il commercio internazionale e operatori logistici devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di rendicontazione, la frequenza dei controlli alle frontiere e l'impatto sulle procedure di trasporto internazionale su strada.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →