Decisione UE In vigore

Decisione UE 2134/2025

Decisione (UE) 2025/2134 del Consiglio, del 18 settembre 2025, che autorizza l’avvio di negoziati, rispettivamente, con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Canada, al fine di concludere accordi che definiscano le condizioni per la partecipazione di soggetti stabiliti in tali paesi terzi e di prodotti originari dei loro territori ad appalti sostenuti dallo strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio

Pubblicato: 18/09/2025 In vigore dal: 18/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2025/2134 e quali paesi sono coinvolti nei negoziati per l'accesso agli appalti SAFE?

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La Decisione UE 2025/2134 del Consiglio autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati con il Regno Unito e il Canada per concludere accordi bilaterali che regolino la partecipazione di soggetti e prodotti di questi paesi agli appalti finanziati dallo strumento SAFE (Strumento di Azione per la Sicurezza dell'Europa). Lo strumento SAFE, istituito dal Regolamento UE 2025/1106, rappresenta un meccanismo di rafforzamento dell'industria europea della difesa in risposta al deterioramento del contesto geopolitico e di sicurezza. Gli accordi mirano a migliorare la disponibilità di prodotti per la difesa, supportare la cooperazione industriale esistente e garantire l'accesso reciproco a tecnologie avanzate tra l'UE e i paesi partner. La decisione è stata adottata a seguito dei partenariati in materia di sicurezza e difesa conclusi con Regno Unito (19 maggio 2025) e Canada (23 giugno 2025), e i negoziati devono concludersi entro il 30 novembre 2025, data limite per la presentazione dei piani di investimento nell'industria della difesa europea.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2134 del Consiglio, del 18 settembre 2025, che autorizza l’avvio di negoziati, rispettivamente, con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Canada, al fine di concludere accordi che definiscano le condizioni per la partecipazione di soggetti stabiliti in tali paesi terzi e di prodotti originari dei loro territori ad appalti sostenuti dallo strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio EN: Council Decision (EU) 2025/2134 of 18 September 2025 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and with Canada, respectively, for agreements laying down the conditions for the participation of entities established in such third countries and products originating in their territories in the procurements supported by the SAFE Instrument established by Regulation (EU) 2025/1106

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2134 20.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2134 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025 che autorizza l’avvio di negoziati, rispettivamente, con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Canada, al fine di concludere accordi che definiscano le condizioni per la partecipazione di soggetti stabiliti in tali paesi terzi e di prodotti originari dei loro territori ad appalti sostenuti dallo strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 19 maggio 2025 e il 23 giugno 2025 l’Unione ha concluso un partenariato in materia di sicurezza e difesa rispettivamente con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Canada, a seguito dei recenti vertici dei leader con entrambi i paesi. Tali paesi («paesi partner») hanno formalmente chiesto di avviare negoziati con l’Unione per la conclusione di accordi bilaterali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio ( 1 ) . (2) L’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 prevede la partecipazione di soggetti stabiliti in alcuni paesi terzi e prodotti originari di tali paesi agli appalti sostenuti dallo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante lo strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa («strumento SAFE»), istituito dal regolamernto (UE) 2025/1106, previa conclusione di un accordo conformemente all’articolo 218 del trattato. (3) La partecipazione di soggetti stabiliti nei paesi partner e di prodotti originari dei loro territori mira a contribuire a migliorare la disponibilità dei prodotti per la difesa sostenendo la cooperazione industriale esistente e garantendo l’accesso reciproco a tecnologie all’avanguardia, nonché ad accelerare l’adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) ai cambiamenti strutturali derivanti dal drastico deterioramento del contesto geopolitico e di sicurezza. Gli accordi con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Canada, rispettivamente, possono contribuire a rafforzare la prontezza dell’Unione alla difesa, in linea con il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030. (4) È opportuno avviare negoziati al fine di concludere accordi con i paesi partner in modo tempestivo, tenendo in considerazione il termine del 30 novembre 2025 per la presentazione dei piani di investimenti nell’industria europea della difesa, come stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, e di definire le norme per la partecipazione di soggetti stabiliti nel rispettivo paese partner e prodotti originari del rispettivo paese partner agli appalti sostenuti dallo strumento SAFE. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, rispettivamente con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Canada, al fine di concludere accordi che definiscano le norme per la partecipazione dei soggetti stabiliti in tali paesi terzi e prodotti originari dei loro territori agli appalti sostenuti dallo strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all’addendum della presente decisione. Articolo 2 La Commissione è designata negoziatore dell’Unione. Articolo 3 I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Industria della difesa» appositamente istituito, designato come comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e conformemente alle direttive di cui all’addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. La Commissione riferisce periodicamente al gruppo «Industria della difesa» in merito all’avanzamento dei negoziati e trasmette ad esso, senza ritardo, tutti i documenti di negoziato pertinenti. Articolo 4 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. AAGAARD ( 1 ) Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa ( GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2134/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2134 riguarda gli accordi commerciali internazionali in materia di appalti pubblici per la difesa, specificamente l'accesso al mercato SAFE per soggetti e prodotti originari da Regno Unito e Canada. È rilevante per le imprese del settore difesa che operano in ambito UE, per le questioni di reciprocità commerciale, origine dei prodotti e qualificazione dei fornitori negli appalti sostenuti da strumenti europei di finanziamento della difesa.

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