Decisione (UE) 2020/2134 del Consiglio del 10 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2134 riguardo alla protezione dei diritti di sicurezza sociale dopo la Brexit?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2134 del Consiglio del 10 dicembre 2020 autorizza l'Unione europea a negoziare, attraverso il comitato misto istituito dall'accordo sulla libera circolazione delle persone con la Svizzera, una modifica dell'allegato II di tale accordo. Questa modifica è necessaria per garantire la tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini britannici e ai loro familiari dopo il termine del periodo di transizione della Brexit (31 dicembre 2020). La decisione si applica a tutti i cittadini del Regno Unito che si trovano in situazioni transfrontaliere coinvolgenti contemporaneamente il Regno Unito e uno o più Stati contraenti dell'accordo (UE e Svizzera). In pratica, la modifica dell'allegato II mira a proteggere i diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale e a disciplinare i diritti ancora in corso di acquisizione, garantendo continuità nelle prestazioni sociali per i soggetti interessati. Questo intervento normativo è rilevante per i professionisti che assistono cittadini britannici residenti nell'UE o in Svizzera, nonché per le aziende con dipendenti in situazioni transfrontaliere post-Brexit.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2134 del Consiglio del 10 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2020/2134 of 10 December 2020 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons as regards the amendment to Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes (Text with EEA relevance)
Testo normativo
18.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 430/10
DECISIONE (UE) 2020/2134 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera
(
1
)
, in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 1
o
giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(
2
)
(«accordo»).
(2)
A norma dell’articolo 18 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare l’allegato II dell’accordo.
(3)
L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
(4)
Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
(5)
È quindi necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito, modificando l’allegato II dell’accordo.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto in merito alla proposta di modifica dell’allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, si basa sul progetto di decisione del comitato misto
(
4
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1
.
(
2
)
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Cfr. documento ST 12965/20 in http://register.consilium.europa.eu
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La Decisione 2020/2134 riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i diritti acquisiti e i diritti in fase di acquisizione secondo l'articolo 23 dell'accordo sulla libera circolazione. Consulenti del lavoro e esperti di diritto internazionale privato la consultano per questioni relative a prestazioni sociali, pensioni, assegni familiari e protezione dei diritti dei cittadini britannici in situazioni transfrontaliere post-Brexit.
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