Decisione UE In vigore

Decisione UE 2132/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2132 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2023) 6735

Pubblicato: 13/10/2023 In vigore dal: 13/10/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le condizioni per l'autorizzazione all'immissione in commercio del granturco geneticamente modificato GA21 × T25 nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/2132 autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato GA21 × T25 (identificatore unico MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2) per un periodo di 10 anni. L'autorizzazione riguarda alimenti, ingredienti alimentari, mangimi e altri prodotti per usi diversi dalla coltivazione, ed è stata concessa sulla base del parere scientifico favorevole dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 27 gennaio 2023, che ha concluso la sicurezza del prodotto rispetto alla salute umana, animale e all'ambiente. Il titolare dell'autorizzazione è Syngenta Crop Protection AG, rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection SA/N.V. con sede a Bruxelles. I prodotti devono riportare in etichetta la dicitura "non destinato alla coltivazione" (ad eccezione degli alimenti e ingredienti alimentari) e il nome dell'organismo "granturco", secondo i requisiti di tracciabilità e etichettatura previsti dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003. Il titolare deve presentare relazioni annuali sull'attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, conformemente ai formulari standard della decisione 2009/770/CE, garantendo il controllo continuativo dei potenziali impatti ambientali durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2132 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 6735] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2132 of 13 October 2023 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize GA21 × T25 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2023) 6735)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2132 17.10.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2132 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2023 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 6735] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 31 ottobre 2016 Syngenta Crop Protection SA/N.V., con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente della Germania, per conto di Syngenta Crop Protection AG, con sede in Svizzera, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 («domanda»). La domanda riguardava altresì l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. (2) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva. (3) Il 27 gennaio 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ( 3 ) . Essa ha concluso che il granturco geneticamente modificato GA21 × T25, come descritto nella domanda, è sicuro quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di granturco geneticamente modificato GA21 × T25 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per l’uomo e gli animali. (4) Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003. (5) L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti. (6) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 × T25 per gli usi elencati nella domanda. (7) È opportuno assegnare un identificatore unico al granturco geneticamente modificato GA21 × T25 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ( 4 ) . (8) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato GA21 × T25, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe riportare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione. (9) Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione ( 6 ) . (10) Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. (11) Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003. (12) La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza ( Biosafety Clearing-House ) in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . (13) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico Al granturco geneticamente modificato ( Zea mays L.) GA21 × T25, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004. Articolo 2 Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione. Articolo 3 Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il nome dell’organismo è «granturco». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano. Articolo 4 Metodo di rilevamento Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato. Articolo 5 Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE. Articolo 6 Registro comunitario Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Crop Protection AG, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection SA/N.V. Articolo 8 Validità La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica. Articolo 9 Destinatario Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection SA/N.V., Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ( GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1 ). ( 3 ) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2023. Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato GA21 × T25 destinato all’alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2016-137). EFSA Journal 2023; 21(1):7729, 30 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023,7729. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati ( GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ( GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24 ). ( 6 ) Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ( GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1 ). ALLEGATO a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Syngenta Crop Protection AG Indirizzo : Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera Rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection SA/N.V., Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio b) Designazione e specifica dei prodotti 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; 3) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione. Il granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 esprime il gene epsps , che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e il granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 esprime il gene pat , che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio. c) Etichettatura 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il nome dell’organismo è «granturco»; 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto (1). d) Metodo di rilevamento 1) I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati sulla PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 e ACS-ZMØØ3-2 e ulteriormente verificati nel granturco MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx 3) materiale di riferimento: ERM-BF414, accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/, mentre AOCS 0306-H11 e AOCS 0306-C4 (per la controparte non geneticamente modificata) sono accessibili tramite l’ American Oil Chemists Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm?SSO=True. e) Identificatore unico MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2. f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica [Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza ( Biosafety Clearing-House ), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati ]. g) Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti Non applicabile. h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE. [Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati ] i) Piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio Non applicabile. Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2132/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2023/2132 è il riferimento normativo per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'Unione europea, disciplinando la commercializzazione di alimenti e mangimi OGM secondo il regolamento (CE) n. 1829/2003. Aziende e operatori del settore agroalimentare devono rispettare i requisiti di etichettatura, tracciabilità e monitoraggio ambientale previsti dai regolamenti (CE) n. 1830/2003 e dalla direttiva 2001/18/CE, nonché notificare i movimenti transfrontalieri attraverso il Biosafety Clearing-House secondo il regolamento (CE) n. 1946/2003.

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