Decisione (PESC) 2023/2129 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Cosa prevede la Decisione UE 2023/2129 riguardo alle misure restrittive contro le armi chimiche?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/2129 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 9 ottobre 2023, modifica e prolunga la precedente Decisione (PESC) 2018/1544 sulle misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. In sostanza, estende la validità complessiva del regime sanzionatorio fino al 16 ottobre 2026, garantendo continuità nella politica estera e di sicurezza dell'UE su questo tema critico. Le misure restrittive concrete (divieti, congelamento di beni, limitazioni commerciali) rimangono in vigore fino al 16 ottobre 2024 e si applicano alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi specificamente elencati nell'allegato della decisione originaria. Questo significa che soggetti identificati come coinvolti nella proliferazione o nell'uso di armi chimiche rimangono sottoposti a sanzioni UE per il periodo indicato, con revisioni periodiche della lista. La decisione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (10 ottobre 2023).
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2023/2129 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
EN: Council Decision (CFSP) 2023/2129 of 9 October 2023 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2129
10.10.2023
DECISIONE (PESC) 2023/2129 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2023
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544
(
1
)
, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(2)
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2023. In base a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogarne la validità fino al 16 ottobre 2026 e prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2024.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 16 ottobre 2024.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
Y. DÍAZ PÉREZ
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (
GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2129/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2023/2129 rappresenta un aggiornamento della politica PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) dell'Unione Europea, disciplinando sanzioni internazionali, embarghi commerciali e misure restrittive contro soggetti coinvolti in proliferazione di armi chimiche. Aziende e operatori commerciali devono consultare gli allegati per verificare se controparte, fornitori o clienti figurano nelle liste di sanzione, al fine di evitare violazioni delle restrizioni UE e conseguenti responsabilità penali e amministrative.
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