Decisione UE In vigore

Decisione UE 2127/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2127 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono le sedi di negoziazione riconosciute a Singapore che possono operare con l'Unione europea per il trading di derivati?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2127 modifica la precedente decisione 2019/541 aggiornando l'elenco delle borse ufficiali e dei gestori di mercato di Singapore riconosciuti come equivalenti alle sedi di negoziazione europee. Questa equivalenza consente alle controparti finanziarie e non finanziarie dell'UE di negoziare derivati su questi mercati di Singapore, purché autorizzati dall'Autorità Monetaria di Singapore (MAS). La decisione si applica a tre borse ufficiali (Asia Pacific Exchange, ICE Futures Singapore e Singapore Exchange Derivatives Trading) e otto gestori di mercato riconosciuti (tra cui Cleartrade Exchange, Tradition Singapore, BGC Partners e altri). In pratica, questa equivalenza riconosce che il quadro normativo e di vigilanza di Singapore garantisce protezioni e standard equivalenti a quelli dell'UE, permettendo così operazioni transfrontaliere senza barriere normative aggiuntive. Per le aziende e i professionisti finanziari, significa che possono operare su questi mercati di Singapore come se fossero mercati regolamentati europei, rispettando comunque i requisiti della MAS.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2127 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2127 of 16 December 2020 amending Commission Implementing Decision (EU) 2019/541 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 426/65 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2127 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre di un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (2) Conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, con la decisione di esecuzione 2019/541/UE ( 4 ) la Commissione ha stabilito che il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali ( approved exchanges , in seguito denominate «AE») e ai gestori del mercato riconosciuti ( recognised market operators , in seguito denominati «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall’Autorità monetaria di Singapore ( Monetary Authority of Singapore, in seguito denominata «MAS») garantisce che essi soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell’Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che siano soggetti a un’efficace vigilanza e ad un’effettiva applicazione a Singapore. (3) L’elenco delle AE e degli RMO di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 può essere aggiornato per estendere, se del caso, l’ambito di applicazione della decisione di equivalenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altri AE e RMO a Singapore o per eliminarne dall’elenco. La Commissione può effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della conclusione raggiunta con detta decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare detta decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata. (4) Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/541, una serie di RMO supplementari con sede a Singapore hanno ottenuto dalla MAS l’autorizzazione a negoziare derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione. Alla luce delle informazioni ricevute dalla MAS, tali RMO aggiuntivi soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti che la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 ha equiparato ai requisiti per le sedi di negoziazione dell’Unione di cui alla direttiva 2014/65/UE. La Commissione ritiene pertanto opportuno aggiornare l’elenco delle AE e degli RMO di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/541, che dovrebbe essere modificato al fine di includere gli RMO aggiuntivi con sede a Singapore e autorizzati dalla MAS. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 è sostituito dall’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1 o aprile 2019, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1 ). ALLEGATO Borse ufficiali autorizzate dall’Autorità monetaria di Singapore ( Monetary Authority of Singapore ) e considerate equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE: (1) Asia Pacific Exchange Pte Ltd (2) ICE Futures Singapore Pte Ltd (3) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited Gestori del mercato riconosciuti autorizzati dall’Autorità monetaria di Singapore ( Monetary Authority of Singapore ) e considerati equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE: (1) Cleartrade Exchange Pte Ltd (2) Tradition Singapore (Pte) Ltd (3) BGC Partners (Singapore) Ltd (4) GFI Group Pte Ltd (5) ICAP AP (Singapore) Pte Ltd (6) Tullet Prebon (Singapore) Ltd (7) Nittan Capital Singapore Pte Ltd (8) Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd.

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