Decisione UE In vigore

Decisione UE 2125/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2125 della Commissione del 16 dicembre 2020 che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per il riconoscimento di un organismo autorizzato a rilasciare certificati di conformità per i prodotti derivati dalla foca nell'Unione europea?

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La Decisione UE 2020/2125 riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a emettere documenti che attestano la conformità al Regolamento (CE) n. 1007/2009 per i prodotti derivati dalla foca destinati al mercato dell'Unione europea. Questa normativa si applica specificamente ai prodotti provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, che rappresentano un'eccezione al divieto generale di commercializzazione di prodotti da foca nell'UE. L'organismo riconosciuto deve soddisfare obblighi specifici stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1bis, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. In pratica, tutti i prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato dell'Unione devono essere accompagnati da un documento rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea, che certifichi il rispetto delle condizioni normative; il governo del Nunavut ha ottenuto questo riconoscimento a seguito di una riorganizzazione interna, mantenendo invariate le funzioni precedentemente svolte dal ministero dell'Ambiente.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2125 della Commissione del 16 dicembre 2020 che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2125 of 16 December 2020 recognising the Government of Nunavut as a body that is authorised to issue documents attesting compliance with Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council for placing seal products on the Union market

Testo normativo

17.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 426/56 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2125 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 bis , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca. L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene. Al momento dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca devono essere accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione. (2) Con decisione C(2015) 5253 ( 2 ) , la Commissione ha riconosciuto il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca. (3) Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1007/2009 dal regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione ( 4 ) , la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7273 ( 5 ) , in aggiunta alla decisione C(2015) 5253. (4) Il 4 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto una lettera del ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del Nunavut, datata 22 aprile 2020, con la quale si chiedeva di modificare la denominazione del suo organismo riconosciuto per tener conto di una riorganizzazione interna al governo del Nunavut. (5) Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha chiesto di modificare la denominazione «ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut» in «governo del Nunavut». (6) Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha precisato che tale modifica della denominazione non comportava alcun cambiamento nella funzione e nel ruolo dell’organismo riconosciuto. (7) L’organismo «governo del Nunavut» soddisfa gli obblighi per gli organismi riconosciuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1 bis , terzo comma, del regolamento (CE) n. 1007/2009 e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. (8) È pertanto opportuno riconoscere il «governo del Nunavut» come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’organismo «governo del Nunavut» è riconosciuto come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009. Articolo 2 Le decisioni C(2015) 5253 e C(2015) 7273 sono abrogate. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36 . ( 2 ) Decisione C(2015) 5253 della Commissione, del 30 luglio 2015, che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca. ( 3 ) Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione ( GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione C(2015) 7273 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut in conformità all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

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La Decisione UE 2020/2125 disciplina il commercio dei prodotti derivati dalla foca e il riconoscimento degli organismi certificatori secondo il Regolamento (CE) n. 1007/2009. Gli importatori e gli operatori commerciali che trattano prodotti da faca devono acquisire certificati di conformità rilasciati da enti autorizzati, rispettando i requisiti di tracciabilità e documentazione previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. Consulenti doganali e operatori del commercio internazionale consultano questa normativa per verificare l'ammissibilità all'importazione e i documenti necessari per le eccezioni relative alle comunità indigene.

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