Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio dell’11 novembre 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione
Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione del nuovo accordo di partenariato per la pesca sostenibile tra l'UE e la Mauritania?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2021/2123 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. L'accordo, negoziato tra settembre 2019 e luglio 2021, sostituisce il precedente protocollo in scadenza il 15 novembre 2021 e consente alle navi dell'UE di continuare le attività di pesca nelle acque mauritane senza interruzioni. L'obiettivo principale è permettere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana, promuovendo una politica della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, conformemente al diritto dell'Unione. L'accordo prevede anche la collaborazione tra UE e Mauritania per creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e per una gestione responsabile dell'Oceano Atlantico. L'applicazione provvisoria, a decorrere dalla firma del 28 luglio 2021, è stata necessaria per evitare l'interruzione delle attività economiche di pesca durante l'espletamento delle procedure di ratifica, data l'importanza economica rilevante di questo settore per l'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio dell’11 novembre 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione
EN: Council Decision (EU) 2021/2123 of 11 November 2021 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania and the Implementing Protocol thereto
Testo normativo
8.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 439/1
DECISIONE (UE) 2021/2123 DEL CONSIGLIO
dell’11 novembre 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio
(
1
)
, è applicato a titolo provvisorio dall’8 agosto 2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo, applicato a titolo provvisorio dal medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
(2)
Il protocollo attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.
(3)
L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Mauritania ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.
(4)
Tra settembre 2019 e luglio 2021 si sono svolte otto tornate di negoziati con la Mauritania. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati siglati il 28 luglio 2021.
(5)
Scopo dell’accordo di partenariato e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e consentire all’Unione e alla Mauritania di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell’Oceano Atlantico, conformemente all’obettivo della conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell’Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(6)
È opportuno pertanto firmare l’accordo di partenariato e il protocollo.
(7)
L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile l’eventuale interruzione di tali attività.
(8)
È opportuno pertanto applicare l’accordo di partenariato e il protocollo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
(9)
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 14 ottobre 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione di tali atti
(
3
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo di partenariato e il protocollo si applicano a titolo provvisorio, conformemente ai rispettivi articoli 20 e 19, a decorrere dal giorno della firma
(
4
)
, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
Z. POČIVALŠEK
(
1
)
Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (
GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
3
)
Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(
4
)
La data a partire dalla quale l’accordo di partenariato e il protocollo saranno applicati a titolo provvisorio sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio
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L'accordo di partenariato per la pesca sostenibile riguarda le relazioni commerciali internazionali nel settore ittico, la gestione delle risorse biologiche marine e gli accordi di cooperazione tra l'UE e paesi terzi. Operatori del settore della pesca, armatori e società di pesca commerciale devono conoscere i termini dell'accordo per accedere alle possibilità di pesca nelle acque mauritane, mentre le autorità doganali e gli enti di controllo applicano le disposizioni relative alla sostenibilità e alla tracciabilità dei prodotti ittici.
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