Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
Qual è la posizione dell'Unione Europea sulla gestione dei rifiuti di mercurio secondo la Convenzione di Minamata?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione Europea da adottare alla terza conferenza delle parti della Convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi nel novembre 2019. La decisione riguarda l'adozione di soglie per i rifiuti di mercurio secondo l'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione, che definiscono quando i rifiuti contenenti mercurio devono essere sottoposti a gestione ecologicamente corretta. L'Unione si impegna a sostenere solo decisioni coerenti con l'acquis comunitario, cioè con la normativa ambientale già vigente nell'UE, che già richiede la gestione sicura di tutti i rifiuti di mercurio indipendentemente dalla loro concentrazione. La posizione dell'UE è flessibile: i rappresentanti dell'Unione possono affinare la posizione durante i negoziati in loco, purché rimangano coerenti con gli standard europei già esistenti sulla protezione della salute umana e dell'ambiente.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
EN: Council Decision (EU) 2019/2119 of 21 November 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, at the third meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury, as regards the adoption of a Decision establishing thresholds for mercury waste, as referred to in Article 11(2) of that Convention
Testo normativo
11.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 320/117
DECISIONE (UE) 2019/2119 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione di Minamata sul mercurio
(
1
)
(«convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
(2)
In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
(3)
Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sulle soglie per i rifiuti di mercurio, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l’ambito di applicazione dell’articolo 11 (rifiuti di mercurio) della convenzione. I rifiuti di mercurio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione devono essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi soglia fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, anche per i rifiuti contaminati da mercurio o da composti di mercurio, dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello tale da garantire che tutti i rifiuti di quel tipo che presentino rischi per la salute umana o per l’ambiente siano soggetti a una gestione ecologicamente corretta.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.
(5)
L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione relative ai rifiuti e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-2/2 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua seconda riunione, che ha portato alla proposta di decisione.
(6)
L’
acquis
dell’Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro contenuto di mercurio.
(7)
È opportuno che l’Unione sostenga solo l’adozione di una decisione in sede di COP 3 che sia coerente con l’
acquis
dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti di mercurio che sia coerente con l’
acquis
dell’Unione.
Articolo 2
Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’
acquis
dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
H. KOSONEN
(
1
)
GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6
.
(
2
)
Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (
GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4
).
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La Convenzione di Minamata sul mercurio è il trattato internazionale che disciplina la gestione dei rifiuti di mercurio e dei composti di mercurio. Questa decisione è rilevante per le aziende che operano nel settore ambientale, della gestione rifiuti e della chimica, poiché stabilisce i criteri per la classificazione e il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio secondo gli standard dell'acquis dell'Unione europea e le normative sulla responsabilità ambientale.
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