Decisione UE In vigore

Decisione UE 2115/2024

Decisione (UE) 2024/2115 della Commissione, del 29 luglio 2024, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e abroga la decisione (UE) 2015/1937

Pubblicato: 29/07/2024 In vigore dal: 29/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni e la composizione del nuovo Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche istituito dalla Decisione UE 2024/2115?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2115 del 29 luglio 2024 istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, sostituendo la precedente decisione del 2015. Il Comitato è composto da un presidente e quattro membri, selezionati tra esperti internazionali sulla base di merito, competenze e conoscenze in finanze pubbliche e macroeconomia, con mandato triennale rinnovabile una sola volta. La nomina avviene dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo equilibrio geografico e di genere.

Le funzioni principali del Comitato includono: fornire consulenza al Consiglio e alla Commissione sulla sorveglianza di bilancio multilaterale; valutare l'attuazione del quadro di governance di bilancio dell'Unione; esprimere pareri sull'orientamento di bilancio della zona euro e degli Stati membri; fornire consulenza sull'attuazione del Patto di Stabilità e Crescita, inclusa la clausola di salvaguardia generale; collaborare con le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali; formulare proposte per l'evoluzione del quadro di bilancio.

L'indipendenza è garantita dal divieto di ricevere istruzioni da istituzioni dell'UE, governi nazionali o soggetti pubblici e privati, con obbligo di dichiarare conflitti di interessi. Il Comitato adotta pareri per consenso o a maggioranza semplice (con almeno tre membri presenti), opera con regolamento interno proprio e dispone di un segretariato dedicato. Tutte le relazioni e i pareri sono resi pubblici e il Comitato riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2115 della Commissione, del 29 luglio 2024, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e abroga la decisione (UE) 2015/1937 EN: Commission Decision (EU) 2024/2115 of 29 July 2024 establishing an independent advisory European Fiscal Board and repealing Decision (EU) 2015/1937

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2115 1.8.2024 DECISIONE (UE) 2024/2115 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e abroga la decisione (UE) 2015/1937 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2015/1937 della Commissione ( 1 ) ha istituito un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (il «Comitato»). (2) L’attuazione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) si fonda sul ruolo consultivo di maggiore rilievo attribuito al Comitato nel quadro di governance economica dell’Unione, nonché sull’indipendenza e sull’accesso ai documenti di cui esso gode. (3) Il Comitato dovrebbe fornire consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del quadro di sorveglianza di bilancio multilaterale, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale, nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze della Commissione sanciti dal trattato. (4) Il Comitato dovrebbe inoltre fornire pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro. Esso dovrebbe altresì formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio. (5) Il Comitato dovrebbe collaborare con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE del Consiglio ( 3 ) , come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio ( 4 ) , al fine di promuovere scambi di migliori pratiche. (6) Il presidente e i membri del Comitato dovrebbero essere selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Le nomine dovrebbero garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere. (7) Tenuto conto della necessità di rafforzare il ruolo del Comitato, è opportuno adottare nuove disposizioni che lo disciplinino. (8) È pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2015/1937 e sostituirla con la presente decisione, DECIDE: Articolo 1 Istituzione È istituito un Comitato indipendente europeo per le finanze pubbliche (il «Comitato»). Articolo 2 Missione e compiti 1.   Il Comitato fornisce consulenza al Consiglio e alla Commissione sull’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 TFUE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il Comitato: a) fornisce una tempestiva valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione; b) fornisce pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, nonché sugli appropriati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con esso, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita; c) su richiesta della Commissione o del Consiglio, fornisce consulenza sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263; d) collabora strettamente con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE; e) formula proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio. 3.   Il segretariato del Comitato informa senza indugio il Consiglio o la Commissione delle richieste di consulenza rivolte al Comitato dall’altra istituzione. Articolo 3 Composizione e nomina 1.   Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri. 2.   La Commissione si adopera per garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere nella composizione del Comitato. 3.   Il presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati tra esperti di fama internazionale sulla base del merito, delle competenze e delle conoscenze da valutare sulla scorta di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. 4.   La Commissione inoltra l’elenco delle nomine proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione e chiede loro di esprimersi entro un mese dall’invio. 5.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta del suo presidente, previa consultazione del commissario e del vicepresidente responsabili del portafoglio, a seconda del caso. 6.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. 7.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e la cui retribuzione sono stabiliti agli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti. Articolo 4 Indipendenza 1.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. 2.   I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta le misure opportune e può decidere che l’interessato non partecipi alla preparazione e all’adozione della valutazione o del parere in questione. Il Comitato tratta i potenziali conflitti di interessi del presidente. 3.   I membri del Comitato hanno diritto alla libertà di espressione, in linea con l’articolo 17 bis dello statuto dei funzionari. Articolo 5 Funzionamento 1.   Il presidente è responsabile di supervisionare l’esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. 2.   Il Comitato adotta un parere solo quando partecipano almeno tre membri, compreso il presidente. Il Comitato si adopera per adottare i propri pareri per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, compreso il presidente; l’astensione non è considerata come voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il Comitato opera conformemente al proprio regolamento interno. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico. Le riunioni possono essere in presenza, online o ibride. 5.   Il Comitato e i servizi competenti della Commissione concludono un protocollo d’intesa in cui si definiscono le modalità pratiche riguardanti l’ambito e le forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l’accesso alle informazioni pertinenti. Il Comitato conclude accordi di lavoro equivalenti con il Consiglio. 6.   Il presidente del Comitato può essere invitato a presentare i pareri e la relazione annuale di quest’ultimo nelle riunioni della Commissione o del Consiglio, dove sono sottoposti a discussione. 7.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle proprie disposizioni interne. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse. Articolo 6 Segretariato 1.   Il Comitato è assistito da un segretariato costituito da un capo del segretariato e da personale di sostegno dedicato. 2.   Nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, il segretariato opera esclusivamente su istruzioni di quest’ultimo. Esso: a) assiste il Comitato preparandone le riunioni, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori rispetto alle priorità stabilite dal Comitato; b) fornisce al Comitato, sotto la direzione del presidente, un’assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevato livello qualitativo; c) assicura la collaborazione con le istituzioni di bilancio indipendenti ove ciò sia necessario per sostenere la missione e i compiti del Comitato; d) informa tempestivamente la Commissione o il Consiglio delle richieste di consulenza trasmesse al Comitato dall’altra istituzione. 3.   La Commissione nomina il capo del segretariato, previa consultazione del presidente del Comitato. 4.   Se il presidente del Comitato non è ancora stato nominato o il suo mandato è scaduto, il capo del segretariato è nominato direttamente dalla Commissione. 5.   Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali o esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevate qualifiche ed esperienze nei settori pertinenti all’attività del Comitato. 6.   A fini amministrativi il segretariato è inquadrato nel segretariato generale della Commissione. Articolo 7 Trasparenza Il Comitato riferisce una volta all’anno in merito alle sue attività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono resi pubblici. Articolo 8 Disposizioni finali 1.   La decisione (UE) 2015/1937 è abrogata. 2.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche ( GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ( GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj ). ( 3 ) Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ( GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2115/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2115/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2024/2115 è il riferimento normativo per il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, istituito nel contesto della riforma della governance economica dell'UE e dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1263 sul coordinamento delle politiche economiche. Consulenti fiscali e esperti di finanza pubblica la consultano per comprendere il ruolo del Comitato nella sorveglianza di bilancio multilaterale, nel Patto di Stabilità e Crescita, negli orientamenti di bilancio della zona euro e nella collaborazione con le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →