Decisione UE In vigore

Decisione UE 2111/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio notificata con il numero C(2020) 9302 (Tes

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2020/2111 riguardo al Regno Unito e all'Irlanda del Nord in materia di malattie dell'acquacoltura?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/2111 del 16 dicembre 2020 modifica la precedente Decisione 2010/221/UE per adattare i riferimenti al Regno Unito in seguito alla Brexit. In particolare, sostituisce i generici riferimenti al "Regno Unito" con "Regno Unito (Irlanda del Nord)", applicando le disposizioni della Direttiva 2006/88/CE sulla sanità degli animali d'acquacoltura specificamente al territorio dell'Irlanda del Nord. Questo adattamento è necessario perché, secondo il Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'Accordo di recesso, la normativa UE continua ad applicarsi nel Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord dopo il 31 dicembre 2020. La decisione riguarda l'approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di malattie specifiche degli animali d'acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, come la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e altre patologie. Gli Stati membri, incluso il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord, sono autorizzati ad adottare misure di prevenzione per impedire l'introduzione di tali malattie nei territori dichiarati indenni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9302] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2111 of 16 December 2020 amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the reference to the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the approval of national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC (notified under document C(2020) 9302) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 427/14 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9302] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ( 1 ) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione ( 2 ) approva le misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio. (2) Il territorio del Regno Unito figura nella seconda colonna della tabella dell’allegato I della decisione 2010/221/UE come indenne da diverse malattie tra quelle elencate nella prima colonna della stessa tabella. (3) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 2010/221/UE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/221/UE. (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 . ( 2 ) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ( GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7 ). ALLEGATO ALLEGATO I Stati membri ( *1 ) e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE Malattia Stato membro Codice Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento) Viremia primaverile della carpa (SVC) Danimarca DK Tutto il territorio Irlanda IE Tutto il territorio Ungheria HU Tutto il territorio Finlandia FI Tutto il territorio Svezia SE Tutto il territorio Regno Unito (Irlanda del Nord) UK (NI) Irlanda del Nord Nefrobatteriosi (BKD) Irlanda IE Tutto il territorio Regno Unito (Irlanda del Nord) UK (NI) Irlanda del Nord Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Finlandia FI Le parti continentali del territorio Svezia SE Le parti continentali del territorio Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) Irlanda IE Tutto il territorio Finlandia FI I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto Regno Unito (Irlanda del Nord) UK (NI) Irlanda del Nord Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) Irlanda IE Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay Compartimento A: Tralee Bay Hatchery Regno Unito (Irlanda del Nord) UK (NI) Il territorio dell’Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) Finlandia FI Le parti continentali del territorio ( *1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»

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La Decisione UE 2020/2111 rappresenta un adattamento normativo post-Brexit che applica la Direttiva 2006/88/CE sulla polizia sanitaria dell'acquacoltura, modificando lo status del Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord. Operatori del settore acquacolturale, autorità sanitarie veterinarie e importatori/esportatori di animali d'acquacoltura devono considerare il Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le zone indenni da malattia e i compartimenti geografici specificati nell'allegato per garantire la conformità alle misure di prevenzione e controllo delle malattie.

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