Decisione UE In vigore

Decisione UE 2103/2022

Decisione (UE) 2022/2103 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla eliminazione della categoria "olio d'oliva vergine corrente" dall'accordo internazionale sul commercio dell'olio d'oliva?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2022/2103 del Consiglio stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare presso il Consiglio oleicolo internazionale per sostenere l'eliminazione della categoria "olio d'oliva vergine corrente" dall'Allegato B dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola. La decisione riguarda gli Stati membri dell'UE e gli operatori del settore oleicolo europeo, in quanto modifica gli standard internazionali di classificazione dei prodotti oleicoli. La norma prevede che l'eliminazione di questa categoria abbia effetto a partire dal 1° gennaio 2026, fornendo un periodo transitorio agli operatori per adeguarsi. La motivazione principale è che la categoria "olio d'oliva vergine corrente" non è già riconosciuta nella normativa UE (Regolamento 1308/2013), quindi l'allineamento internazionale elimina incongruenze normative e semplifica la commercializzazione dei prodotti oleicoli nel mercato globale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2103 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2022/2103 of 13 October 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council as regards the elimination of the category ordinary virgin olive oil from Annex B of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

3.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283/13 DECISIONE (UE) 2022/2103 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) , fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, spetta al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») adottare decisioni che modifichino l’accordo. (4) Nella 116 a sessione, che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare una decisione relativa all’eliminazione della categoria «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo. (5) La decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l’Unione. (6) Poiché la categoria «olio d’oliva vergine corrente» non compare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , risulta opportuno sostenere la decisione del Consiglio dei membri. (7) La posizione che figura nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell’Unione in occasione della 116 a sessione del Consiglio dei membri o nel quadro di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura per l’adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2022, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 116 a sessione del consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022 o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2022, è di sostenere l’eliminazione della categoria dell’«olio d’oliva vergine» corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. BLAŽEK ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ).

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La Decisione riguarda l'armonizzazione degli standard internazionali per l'olio d'oliva, la classificazione dei prodotti agricoli secondo l'Accordo internazionale del 2015, e le modifiche agli allegati tecnici degli accordi commerciali multilaterali. Operatori del settore agroalimentare, esportatori di olio d'oliva e consulenti commerciali devono considerare l'impatto su etichettatura, certificazione di qualità e conformità normativa nei mercati internazionali.

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