Decisione (UE) 2023/2102 della Commissione, del 2 ottobre 2023, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Quali sono i criteri di indipendenza e i conflitti di interesse che devono rispettare i membri del comitato di personalità indipendenti per i partiti politici europei secondo la Decisione UE 2023/2102?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2102 nomina due membri del comitato di personalità indipendenti istituito dal Regolamento UE 1141/2014, organo che fornisce pareri sulla conformità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ai valori dell'Unione (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani). Il comitato è composto da sei membri, due nominati da ciascuna istituzione europea (Parlamento, Consiglio e Commissione), e interviene quando sussistono dubbi sul rispetto concreto di tali valori da parte di un partito o fondazione. I membri designati devono sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e assenza di conflitti di interessi, impegnandosi a operare in piena autonomia senza ricevere istruzioni da istituzioni, governi o altri organismi. La normativa esclude dalla nomina chiunque sia deputato europeo, membro del Consiglio o della Commissione, titolare di mandato elettorale, funzionario dell'UE, o abbia lavorato per partiti politici europei o fondazioni politiche europee, al fine di garantire l'imparzialità delle valutazioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/2102 della Commissione, del 2 ottobre 2023, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
EN: Commission Decision (EU) 2023/2102 of 2 October 2023 appointing two members of the committee of independent eminent persons established by Article 11 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2102
3.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2102 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2023
recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee debbano, come condizione per la loro registrazione, rispettare, tanto nel loro programma quanto nelle loro attività, i valori sui quali è fondata l’Unione, enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
(2)
In caso di dubbi quanto al rispetto concreto di tali valori da parte di un partito o di una fondazione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare una richiesta di verifica della situazione all’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità»).
(3)
Prima di giungere a una decisione sull’opportunità o meno di revocare la registrazione di un partito o di una fondazione, l’Autorità deve consultare un comitato di personalità indipendenti, che deve formulare un parere entro due mesi.
(4)
Il comitato di personalità indipendenti è stato istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(5)
Il comitato è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. Il comitato deve essere rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione.
(6)
È pertanto necessario nominare due membri del comitato.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
(1) Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato:
—
la signora Tiina ASTOLA
—
la signora Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ
(2) La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell’assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1
.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI
Il sottoscritto, …, dichiara di aver preso atto dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni. Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interesse con un potenziale beneficiario. Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo, né membro del Consiglio o della Commissione. Di non essere titolare di un mandato elettorale. Di non essere funzionario né altro agente dell’Unione europea. Di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.
Fatto a …, il ...
[DATA + FIRMA del membro designato del comitato di personalità indipendenti]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2102/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2023/2102 disciplina l'indipendenza e i conflitti di interesse nel contesto della governance dei partiti politici europei, facendo riferimento ai principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani previsti dal Trattato sull'Unione europea. Consulenti legali e esperti di diritto dell'Unione consultano questa normativa per comprendere i requisiti di terzietà, imparzialità e incompatibilità che caratterizzano gli organi di controllo sovranazionali e i meccanismi di verifica della conformità normativa.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.